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Attività soggetta a CPI?

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
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AEngi
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Iscritto il: 13 apr 2007 22:27

Salve, sono nuovo di questo forum e colgo l'occasione per salutare tutti.

Vorrei dei chiarimenti in merito alla seguente questione: la mia ditta dispone di un magazzino di 650 mq per deposito di abiti, con presenza tra l'altro di scatole cartonate. Essendo il deposito di dimensioni inferiori a 1000 mq non dovremmo rientrare nelle attività soggette a CPI; tuttavia si è evidenziato, in seguito all' analisi della sicurezza fatta da una ditta di consulenza esterna, un carico d'incendio dovuto agli abiti, cartone e plastica pari a 32,1 kg legna/mq (per cui il consulente esterno sostiene che si rende necessario il rilascio del CPI).

Il mio quesito è il seguente:

le attività normate per cui va richiesto il CPI sono solo le 97 o ci sono altre condizioni per cui è necessaria l'ispezione dei vigili del fuoco?

Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Fate attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso?
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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AEngi
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Iscritto il: 13 apr 2007 22:27

Vendiamo al dettaglio;
ma il magazzino si trova in località distinta rispetto ai negozi. Dunque non può ricadere nell'attività 87 a mio avviso.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Sulla base del carico di incendio il consulente potrebbe essere arrivato alla conclusione che si renda necessaria l'installazione di un impianto elettrico a maggior rischio in caso di incendio (tutto da verificare), ma quella del CPI è una bella trovata.
Fatti dire, secondo lui, quale sarebbe l'attività prevista nel DM 16/2/82 dentro la quale ricadestre e il perchè.
Non dimenticare poi di riferimi quello che ti dice, esco pazzo per questi aneddoti....
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AEngi
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Iscritto il: 13 apr 2007 22:27

Infatti la questione non mi risulta affatto chiara.  :smt017
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tar
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Iscritto il: 21 mar 2006 15:11
Località: Montebelluna

Concordo con Ursamaior non ne ravviso gli estremi.

Facci sapere.

Bye
Il mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che non possono essere risolti con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati (A. Einstein)
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gugvib
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45
Località: Torino

Potrebbe essere questa:

Attività n. 48: "Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi superiori a 50 q.li"

Oppure questa:

Attività n. 43: "Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li"

Oppure ancora:

Attività n. 58: "Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li"

Tieni anche conto che da noi il comando chiede di sommare le varie quantità, cioè ad esempio se hai 48 q.li di tessuti, 10 q.li di carta e cartone e 10 q.li di materie plastiche, non per questo puoi essere esentato dall'ottenimento del CPI.
Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
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AEngi
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Iscritto il: 13 apr 2007 22:27

Effettivamente il consulente considerava la nostra come attività 48:

Attività n. 48: "Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi superiori a 50 q.li"

Ma secondo me la "e" in questione (al posto di una "o") rende netto il riferimento a chi effettivamente produce e stocca gli abiti, non a chi li tiene semplicemente stoccati in magazzino.

Idem per l'attività 43:

Attività n. 43: "Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li"

LA nostra ditta non ha un deposito per " fibre tessili per l'industria della carta", bensì fibre tessili destinate alla vendita.

Sulla somma delle quantità chiaramente concordo
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Questa però è un'altra questione rispetto a quella che avevi posto.
Dalla domanda iniziale pareva che il Vs consulente si sia basato sul carico di incendio per documentare la ricadenza o meno dell'obbligo del CPI. Questo non risulta essere un criterio valido. Altra cosa è se (com'è normale che sia) egli abbia ravvisato il superamento di una data soglia quantitativa di materiale stoccato. In questo caso si può discutere della ratio del singolo punto.

Nel caso specificico, non ho mai dovuto affrontare un punto 48, ma ho affrontato dei punti 43.
L'interpretazione di AEngi è di quelle che piacciono a me: letterali, chiare. C'è una "e" congiunzione per cui mi aspetto che ci sia la presenza contemporanea di tutte e tre le caratteristiche richieste (produzione, lavorazione e detenzione).
Tuttavia non è questo il caso in cui ci si può permettere un'applicazione letterale della norma e per capirlo basti pensare sia alla ratio di chi ha voluto prevedere un CPI per questa casistica (evidentemente ha ritenuto che 50 q.li fossero un quantitativo di stoffa rilevante, indipendentemente se destinata alla lavorazione o al deposito), sia al fatto che non si può pensare che il legislatore quando scrive una legge debba fare distinzioni tra la "e" e la "o". Per lui sempre di congiunzioni si tratta, chiedergli di entrare in un livello di dettaglio così puntuale sarebbe quasi come chiedergli di far bene il suo lavoro. E sappiamo bene quanto egli ci tenga a fare le cose in modo tale da lasciare ai cittadini la necessaria ambiguità per non sentirsi di vivere appieno in uno stato di diritto.

A conferma di questo, si legga il punto 43 nel quale, se le cose stessero come dice AEngi (la cui conoscenza dell'italiano è tale da consentirgli di operare le discriminazioni che il legislatore non considera rilevanti), per ricadere nell'obbligo di CPI si dovrebbe avere la presenza contemporanea di 50 q.li di carta, cartoni e prodotti cartotecnici (la sola presenza di carta non sarebbe sufficiente a sottoporre l'attività al controllo dei VVF)
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AEngi
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Iscritto il: 13 apr 2007 22:27

Il mio primo thread era netta conseguenza delle parole del consulente  che, appunto, mi aveva espressamente riferito che il carico d'incendio fosse determinante, facendo riferimento inizialmente a ben altro tipo di attività (peraltro schiettamente citata in sede di valutazione di rischi): la 88.

A mio avviso la questione è chiara, anche semplicemente a rigor di logica:

Debbo preveder il CPI per l'attività 87 (locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso ..... sotto i 400 mq --->quindi un semplice negozio di abiti, per esempio) e non per un magazzino di 650 mq dove gli abiti sono presenti in quantità 4 volte più rilevanti?

Questo semplicemente a rigor di logica, ripeto.


Passando all'aspetto normativo in senso stretto, la mia ottica personale basata su un'esperienza passata molto gravosa in ambito 626-494 giudica quanto normativamente scritto in primis sulla base del linguaggio comune (o italiano che dir si voglia) volta a preservar me ingegnere in libertà piuttosto che in gattabuia.  :smt033 (alias lettura critica)

Per cui una "e" ben si distingue da una "o", e va interpretata per quel che realmente è (o perlomeno dovrebbe esser sempre così, onde non glorificare un legislatore che fa della sua ambiguità la principale forza per scaricare su professionisti e/o aziende ogni responsabilità). Anche se poi io stesso, sapendo come funziona il mondo, preferisco sempre collocarmi nella condizione peggiore onde non trovarmi un giorno ad attender l'ora d'aria.  :smt001




Ovviamente, ursamaior, che per l'attività 43 da te (ironicamente?) citata in conclusione il discorso è a mio avviso analogo, in quanto il dettaglio (linguistico intendo)  in ambito normativo è ben chiaro. Che poi le cose funzionino diversamente (ovvero si procede sempre come se vigesse l' "out out")...beh...questo non è un mistero (basta rivolgersi ai VVFF ed ogni dubbio in tal merito è sedato)
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