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Esame progetto - rilascio del CPI

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
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edi
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Iscritto il: 16 apr 2007 15:20
Località: abruzzo

Circa un anno fa dopo un colloquio informale con l'esaminatore nominato dal comando VVF competente ho presentato l'esame progetto per un edificio misto con attività soggette autorimessa (>di 9 auto), attività commerciale (>400 m2) e archivio uffici. Ottenuto il parere favorevole dai VVF (SENZA PRESCRIZIONE ALCUNA!) abbiamo eseguito i lavori con piena rispondenza al progetto. Nel frattempo l'esaminatore è cambiato e ne è subentrato un altro che al momento del sopralluogo per il rilascio del CPI ha contestato l'operato del suo collega asserendo che quando in un edificio c'è una attività soggetta, L'EDIFICIO tutto è da considerare a RISCHIO DI INCENDIO MEDIO SEMPRE! Pertanto i lavori, anche se effettuati in conformità al progetto presentato non sono sufficienti e gli impianti di spegnimento vanno adeguati. Nella fattispecie si tratta di aggiungere idranti esterni ai quattro angoli dell'edificio (con tutto quello che ne consegue in termini di volume di accumulo e gruppi di pompaggio - visto che prima erano sufficienti i naspi).
Domanda per Voi colleghi:
Possono i VVF rinnegare se stessi senza conseguenze?
Sbaglio nel ritenere l'assunto Attività soggetta=edificio a rischio medio una assurdità? Intendiamoci... la singola attività è da considerare a rischio medio ma non così, automaticamente tutto l'edificio.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Alla prima domanda rispondo: no. Tu hai ottenuto l'approvazione della relazione tecnica che rappresenta a tutti gli effetti il benestare alla realizzazione dell'opera secondo le modalità ivi dichiarate o, eventualmente, integrate dalle prescrizioni dei VVF (che tu confermi non esserci state).

per la seconda domanda, ti rimando alla seguente discussione:
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... ighlight=A
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Credo che il funzionario n.2 si sia basato sul D.M. 10 marzo 1998
9.3 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
E quindi, non essendo le attività soggette compartimentate dal resto (credo, dicci tu), abbia considerato tutto rischio medio.

Il funzionario può imporre prescrizioni aggiuntive e/o diverse da quelle previste nel semplice progetto; niente glielo vieta, soprattutto a seguito di un sopralluogo in cui si rende conto sul posto di come è l'attività.

Io spero e attendo l'eliminazione del CPI.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Sono d'accordo in linea di massima con weare, ma qui non stiamo parlando di prescrizioni di poco conto ma di dimensionamento dell'impianto di spegnimento che è impossibile non venga rilevato dai VVF in fase di esame progetto.
Ulteriori prescrizioni riguardano in genere le modalità di esercizio di un'attività (e per l'appunto queste prescrizioni vengono rilasciate in sede di sopralluogo e scritte sul CPI), ma non possono a mio parere riguardare aspetti fondamentali come l'impianto di spegnimento (avrebbero potuto richiedere in sede di esame un'integrazione, fornire una prescrizione) che se non soddisfa o non può soddisfare i requisiti previsti dalla norma DEVE prevedere la bocciatura della relazione tecnica
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

dico la mia.
il problema lo affronterei a monte.
chi ha detto che la classificazione del rischio secondo il dm 10/03/98 corrisponde a quella effettuata secondo la 10779-9490?
secondo me, e di questo fatto mi fu esplicitamente dato avvertimento, questa corrispondenza non c'è.
non è affatto detto che un'attività per il solo essere a rischio medio (ma anche elevato) richieda l'installazione degli idranti esterni.

non c'è dubbio, per esempio, che un ospedale sia un'attività a rischio elevato, eppure gli idranti esterni non sono mica previsti in tutti i casi.
tenderei quindi a non litigare con il funzionario VVF sull'attribuzione o meno dei poteri a lui riservati dalla legge (non mi pare un approccio particolarmente costruttivo...), e viceversa convincerlo che dall'analisi del rischio questa necessità di idranti esterni non risulta (per esempio perchè appunto il carico incendio è tale che la loro capacità di spegnimento non è necessaria).

per il resto, mi astengo dal dare contro al funzionario (anche se mannaggia a lui), perchè non conoscendo il caso specifico può darsi che gli idranti esterni siano una prescrizione corretta.
comunque è su questo piano che sposterei il confronto: alla fine dobbiamo garantire la sicurezza. Allora, 'sti idranti, servono o non servono? Questo è il punto fondamentale, molto più importante della correttezza procedurale.
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Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
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edi
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Iscritto il: 16 apr 2007 15:20
Località: abruzzo

Grazie a tutti per il contributo.
Torno nel forum solo per precisare che i compartimenti ci sono eccome. Il puntiglio del VVF sta in una lettura secondo me OTTUSA  del D.M. A suo parere se c'è attività a rischio medio, TUTTO l'edificio è a rischio medio, ergo ... gli idranti esterni!
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