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Rilascio CPI per contenitori rimovibili di carburante

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
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manfro
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ho leggermente "riesumato" questa discussione perchè ieri stavo faceondo una ricerca in merito e qui ho trovato (ovviamente) un' ottima risposta.
Quindi, riassumendo, mi sembra di aver capito che se ho un'attività di cantiere, cava o azienda agricola e voglio comprare un contenitore per gasolio per rifornire i mezzi (circolanti o no su strada), per serbatoi di capacità inferiore ai 9000 litri, NON occorre il CPI.
Se invece ho un'azienda "tradizionale" con una flotta di auto "tradizionali" e volessi comprare (x risparmiare quel che si può di questi tempi con il diesel che costa come il chianti) un distributore mobile DEVO fare il CPI indipendentemente dalla capacità volumetrica e soprattutto checchè ne dica il venditore del serbatotoio (che ha già riferito al mio cliente che NON occorre alcuna "autorizzazione").
Ho riassunto bene?
:smt006 manfro
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dedalo
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alcune precisazioni
manfro ha scritto:ho leggermente "riesumato" questa discussione perchè ieri stavo faceondo una ricerca in merito e qui ho trovato (ovviamente) un' ottima risposta.
Quindi, riassumendo, mi sembra di aver capito che se ho un'attività di cantiere, cava o azienda agricola e voglio comprare un contenitore per gasolio per rifornire i mezzi (circolanti o no su strada), per serbatoi di capacità inferiore ai 9000 litri, NON occorre il CPI.
solo per mezzi NON circolanti su strada
manfro ha scritto:Se invece ho un'azienda "tradizionale" con una flotta di auto "tradizionali" e volessi comprare (x risparmiare quel che si può di questi tempi con il diesel che costa come il chianti) un distributore mobile DEVO fare il CPI indipendentemente dalla capacità volumetrica e soprattutto checchè ne dica il venditore del serbatotoio (che ha già riferito al mio cliente che NON occorre alcuna "autorizzazione").
Ho riassunto bene?
:smt006 manfro
devi fare il CPI per contenitori-distributori rimovibili di capacità geometrica COMPLESSIVA di 9 mc.
sopra i 9 mc niente distributori mobili ma interrati + relativo CPI.
:smt039 dedalo
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Terminus
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Salve a tutti.
Per quanto riguada i contenitori-distributori mobili in cave, per il rifornimento di mezzi non circolanti su strada, io ho richiesto sempre il CPI, come attività 15.
Questo perchè la Circ. P322/4113 del 09/03/1998 riguarda tutte le aziende, non escludendo quindi cave, cantieri ed az. agricole.
La Circolare suddetta supera sia in ordine di tempo che come grado il Telegramma dell'Ispettore Generale 4113/170 del 11/04/1990.

Daltronde le cave (e le aziende agricole) sono impianti praticamente fissi e non si può fare il ragionamento della temporaneità di cui ai cantieri, per escludere la richiesta di CPI.

In ogni caso va applicata quindi la definizione dell'att.15 e le cave rientrano sopra i 500 litri.

_________________________

MINISTERO DELL'INTERNO

Lettera-circolare prot. n. P322/4113 del 9 marzo 1998

Oggetto: Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990
Chiarimenti inerenti il campo di applicazione.

Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine alla corretta interpretazione del campo di applicazione del D.M. 19 marzo 1990 in ordine all'utilizzo dei contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C.
Al riguardo, ai fini di un'uniformità applicativa e di indirizzo, si chiarisce che, fermo restando quanto espressamente previsto dal citato decreto, l'installazione delle apparecchiature di cui trattasi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.
Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivi per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, qualora di capacità geometrica complessiva superiore ai valori indicati nel punto 15 dell'elenco allegato al D.M 16 febbraio 1982.


____________________________


MINISTERO DELL'INTERNO

Telegramma-circolare prot. n. 4113/170 dell'11 aprile 1990

D.M. 19 marzo 1990. Contenitori distributori mobili carburante.

RICHIAMASI ATTENZIONE SU DECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 1990 PUBBLICATO SU "GAZZETTA UFFICIALE" 31 MARZO 1990 NUMERO 76 ET CONCERNENTE DUE PUNTI NORME PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTI A MEZZO DI CONTENITORI DISTRIBUTORI MOBILI PER MACCHINE IN USO PRESSO AZIENDE AGRICOLE CAVE E CANTIERI PUNTO PRECISASI CHE PREDETTI CONTENITORI DISTRIBUTORI MOBILI NON SUNT SOGGETTI CONTROLLI ANTINCENDIO DA PARTE COMANDI VIGILI DEL FUOCO ET CHE NORME TECNICHE CONTENUTE DECRETO 19 MARZO 1990 DEVONO ESSERE OSSERVATE SOTTO RESPONSABILITA’ TITOLARE ATTIVITA’ CUI TRATTASI ALT FIRMATO ISPETTORE GENERALE CESARE SANGIORGI.

_____________________________

Segnalo gentilmente a Terminus che mi sono permesso di riportare qua sopra la circolare e il telegramma da lui citati.
Ringrazio sentitamente Terminus per la sua puntuale risposta e lo saluto cordialmente dandogli il benvenuto nella community.

Cordiali saluti a tutti.

Mod :smt039
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Marzio
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Tratto dalla circolare del 9 marzo 1998
(...) l'installazione delle apparecchiature di cui trattasi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.
Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivi per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (...)

La tipologia di impiego è riferita alle "altre attività produttive" oggetto della circolare, non certo alle cave, aziende agricole e cantieri (nei limiti specificati dal DM 19/03/90).

Per Manfro: se l'utilizzo è quello di rifornire i mezzi aziendali (auto, camion) allora si deve richiedere CPI come distributore di carburante seguendo la regola tecnica del DM 12/09/2003.

Ciao

Marzio
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manfro
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grazie mille amici utili e disponibili come sempre.
:smt006 manfro
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Terminus
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Marzio ha scritto:Tratto dalla circolare del 9 marzo 1998
(...) l'installazione delle apparecchiature di cui trattasi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.
Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivi per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (...)

La tipologia di impiego è riferita alle "altre attività produttive" oggetto della circolare, non certo alle cave, aziende agricole e cantieri (nei limiti specificati dal DM 19/03/90).

Per Manfro: se l'utilizzo è quello di rifornire i mezzi aziendali (auto, camion) allora si deve richiedere CPI come distributore di carburante seguendo la regola tecnica del DM 12/09/2003.

Ciao

Marzio
Ringrazio Mod per il benvenuto.
Mi permetto di insistere sul mio punto di vista, che poi è quello del Comando VVF.
La Circolare parla di "tipologia di impiego" (ovvero impiego per il rifornimento di mezzi non circolanti su strada) non di "tipologia di installazione" (installazione in cave, cantieri o altre aziende).
Quindi le cave rientrano nell'obbligo della denuncia secondo att.15, al di sopra dei 500 litri.
Altrimenti non si capisce perchè, all'interno della cava, è necessario denunciare un normale deposito di gasolio in fusti, per esempio da 3000 litri, come att.15 ed invece escludere dai controlli il contenitore-distributore mobile da 9000 litri.
Come detto, nel caso delle cave viene a cadere il principio della temporaneità e mobilità dell'installazione, che potrebbero giustificare l'esclusione dalla richiesta di CPI.

Ciao a tutti, Terminus.
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