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Rilascio CPI per contenitori rimovibili di carburante

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
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alessandro39
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Salve a tutti.
Vorrei chiedere se qualcuno di voi ha avuto esperienze di pratiche per il rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi per contenitori rimovibili di carburante.
In particolare devo sapere se per lo stoccaggio di gasolio (per autotrazione e per macchine operatrici) in un serbatoio rimovibile  presso la sede della mia impresa è possibile utilizzare contenitori-distributori rimovibili non interrati, anche se a norma con le ultime direttive e con distributore, contalitri, ecc.
Infatti ho sentito dire che per tenere gasolio nel serbatoio in sede è necessario installare quello interrato, a meno che non si sia iscritti all'Albo Nazionale Trasportatori (conto terzi), e io non sono un trasportatore... :smt017
Qualcuno può aiutarmi a fare chiarezza? :smt009
Grazie.
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ursamaior
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Fino a 9000 l lo puoi mettere pure accanto ad un asilo a 3 m di distanza.
Proprio perchè non sei un autotrasportatore non avrai problemi.
riferimenti:
DM 19 marzo 1990
Lett. circ. P322-4113 sott.170 9 marzo 1998
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Marzio
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Dipende dalla situazione nella quale ti trovi.
1) Se il distributore mobile lo utilizzi in cave, cantieri o aziende agricole non si richiede il CPI, fino al limite di applicazione della norma, DM 19/03/90, che sono 9000 litri.
2) Se invece installi il distributore mobile in un'azienda "normale", esso può essere adibito al solo rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada (circolare 170 del 09/03/98); in queste ipotesi dovrai richiedere il CPI come deposito di liquido combustibile (attività 15 DM 16/02/82).
3) Diverso è ancora il caso di azienda "normale" che utilizza il distributore mobile per il rifornimento di mezzi circolanti su strada; in questo caso l'attività è un distributore vero e proprio (att. 18 DM 16/01/82), soggetto a richiesta di CPI in conformità al DM 12/09/2003.

Ciao

Marzio
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dedalo
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I contenitori-distributori mobili di gasolio con capacità massima di 9 mc (considerata anche come somma di più contenitori) e rispondenti alle caratteristiche indicate dal D.M. 19 marzo 1990, possono essere usati solo nei seguenti casi:
- unicamente per il rifornimento di mezzi interni a cava-cantieri-azienda agricola non circolanti su strada (in questo caso autocertificando tale utilizzo ai VV.F. i contenitori non sono soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi, come indicato dal Telegramma-circolare Ministero dell’Interno prot.n. 4113 170 NR. 6100 dell’12.04.1990);
- per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto (in questo caso i contenitori sono comunque soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi – attività n. 18).
In tutti gli altri casi è d’obbligo l’utilizzo di serbatoi interrati, soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi.

Ciao
Dedalo
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Marzio
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dedalo ha scritto:
- unicamente per il rifornimento di mezzi interni a cava-cantieri-azienda agricola non circolanti su strada
Scusami, da dove estrai questa indicazione? Tutti i trattori presso aziende agricole, per esempio, non potrebbero essere riforniti (visto che sono evidentemente tutti targati). A che serve allora un distributore mobile ad un'azienda agricola?

Ciao

Marzio
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ursamaior
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Marzio ha scritto: Scusami, da dove estrai questa indicazione? Tutti i trattori presso aziende agricole, per esempio, non potrebbero essere riforniti (visto che sono evidentemente tutti targati). A che serve allora un distributore mobile ad un'azienda agricola?

Ciao

Marzio
L'ho detto dall'inizio:
Lett. circ. P322-4113 sott.170 9 marzo 1998

OGGETTO: Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 ~ Chiarimenti inerenti il campo di applicazione.

Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine alla corretta interpretazione del campo di applicazione del DM, 19 marzo 1990 in ordine all'utilizzo dei contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C.
Al riguardo. ai fini di un'uniformità applicativa e di indirizzo, si chiarisce che, fermo restando quanto espressamente previsto dal citato decreto, l'installazione delle apparecchiatura di cui trattasi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.

Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del Certificato, di prevenzione incendi, qualora di capacità geometrica complessiva superiore ai valori indicati nel punto 15 (> 0,5 mc per uso industriale o artigianale e > 25 mc per uso agricolo.  n.d.r.)  dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
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ursamaior
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Scusa marzio, avevo letto male la tua osservazione.
No, è corretto quanto affermi
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dedalo
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Marzio ha scritto:
dedalo ha scritto:
- unicamente per il rifornimento di mezzi interni a cava-cantieri-azienda agricola non circolanti su strada
Scusami, da dove estrai questa indicazione? Tutti i trattori presso aziende agricole, per esempio, non potrebbero essere riforniti (visto che sono evidentemente tutti targati). A che serve allora un distributore mobile ad un'azienda agricola?

Ciao

Marzio
Premetto che mi sono occupato di cave e non di aziende agricole, comunque il Decreto 19 marzo 1990 pone le attività sullo stesso piano (insieme ai cantieri) e prevede il rifornimento esclusivo di macchine e automezzi circolanti all'interno dell'attività e non su strada. Per le attività di cava è sempre stato così, anche per i VVF.
Queste attività non sono soggette a CPI mentre tutte le altre attività produttive che riforniscono macchine operatrici non circolanti su strada necessitano comunque di CPI.
ciao
dedalo
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ursamaior
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scusa dedalo, ma il DM parla solo del fatto che il rifornimento debba avvenire all'interno della cava del cantiere o dell'azienda agricola, non che i mezzi non debbano circolare su strada e non essere targati
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dedalo
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ursamaior ha scritto:scusa dedalo, ma il DM parla solo del fatto che il rifornimento debba avvenire all'interno della cava del cantiere o dell'azienda agricola, non che i mezzi non debbano circolare su strada e non essere targati
be..letteralmente parlando...
ma no, così il decreto non avrebbe senso (chiunque installa un distributore, mobile o interrato che sia, all'interno della propria attività), il legislatore ha permesso l'utilizzo di ditributori mobili all'interno di attività temporanee quali cave e cantieri proprio per il fatto di non dover dismettere dopo pochi anni un distributore fisso (ora...non so perchè ha aggiunto le aziende agricole)
comunque l'interpretazione dei VVF è sempre stata quella che ho descritto ed è anche la più sensata.
:smt039
dedalo
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