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Analisi rifiuti - DM 186 5/4/2006

Archivio sulle norme inerenti i Rifiuti e le norme Ambientali.
In questa sezione vengono riportati tutti i messaggi relativi alle problematiche dell'ambiente e dei rifiuti (Riservato agli abbonati)
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Olmo
Messaggi: 83
Iscritto il: 28 ott 2004 12:40
Località: Fidenza

volevo un chiarimento riguardo quale tipo di caratterizzazione ed eventualmente di analisi devo effettuare su i rifiuti prodotti nell'ambito di un cantiere.
A seconda che questi siano destinati ad impianti di recupero o a discariche.

Per esempio, lo sfrido di ferro, il legno degli imballaggi non contaminato, la plastica di imballaggio, i pneumatici dei mezzi d'opera, ecc.

Il mio problema è che lo smaltitore autorizzato mi dice che gli impianti di recupero gli hanno richiesto i certificati di analisi. Lui mi ha portato la copia del DM 186 e mi dice che sono io, cantiere, l'impianto di produzione che deve produrre tali certificati.  :smt017

Saluti a tutti
Olmo
non discutere con uno sciocco, ti abbassa al suo livello e ti batte per esperienza
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mario
Messaggi: 133
Iscritto il: 29 set 2005 09:34
Località: pordenone

non mi risulata che ci sia una normativa che obbliga un produttore di rifiuti ad effettuare un analisi chimica. puo essere consigliato se ci troviamo a che fare con dei rifiuti di dubbia provenienza o quando non riusciamo ad attribuire un codice cer ben specifico. ma visto il tuo caso che ha rifiuti ben noti non vedo perche lo smaltitore vuole obbligarti a fare delle analisi. analizzare rottami di ferro, legno o imballi di plastica mi sembra davvero assurdo.
ciao da mario
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Carissimo Olmo, ti premetto che io -avendo un laboratorio di analisi e di tossicologia industriale - sarei quella più interessata a dire che le analisi si devono fare.
Purtuttavia, sono comunque io, no?
e dunque, ti confermo che NON DEVI FARE PER FORZA LE ANALISI. Anzi.
Allora, il riferimento normativo è il recente D.Lgs. 152/06, se non erro art. 184 e collegato allegato 4 alla Parte Quarta, (scusa l'eventuale imprecisione ma sono dovunque) che peraltro ricopia tal quale paro paro il tsto della Direttiva Min. Amb. del 9/4/02 di cui alla GURI n.108 del 10 maggio 2002, in specie laddove dice:
(terzo trattino, riassunto) - il produttore assegna il Codice in base alla tipologia produttiva che ha generato il ifiuto, come dalle categorie di seguto indicate con i numeri da 1 a 20; nell'ambito dei codici, le seconde 2 cifre vengono prescelte in base alle sottocategorie, ed infine le ultime 2 cifre contraddistinguono il tipo di rifiuto.
Orbene, nella tua fattispecie è raginevole ipotizzare in linea generale la famiglia 17 (residui da costruzione e demolizione), ad esclusione dei penumatici scassati che invece hanno una voce a parte nella categoria 16, ma nemmeno questo lo ricordo a memoria che i codici CER sono 470, ti renderai conto che...
Se hai già - assai correttamente - suddiviso i rifiuti secondo il materiale, nell'elenco dei codici CER che è reperibile anche sul sito del Min. Amb. e un po' ovunque nel web troverai proprio le voci "residui di costruzione e demolizione-legno", "residui di costruzione e demolizione - ferro", e via via "-mattoni, mattonelle, ceramica", e ancora "- vetro" e ancora "-cemento". è il codice in sè che caratterizza la pericolosità del rifiuto, e le analisi devono essere eseguite solo quando ci sono le cosiddette voci a specchio, ovvero quando uno stesso tipo di rifiuto può avere un codice con asterisco e quindi è pericoloso (perchè contiene sostanze pericolose) ovvero un codice senza asterisco, perchè NON contiene sostanze pericolose. Siccome subito dopo di come sta scritto come si assegna il codice ci sta scritto anche in base a quale percentule di quali tipi di sostanze pericolose il rifiuto si definisce o meno pericoloso,  si fanno le analisi quando hai un rifiuto che avrebbe un codice che di solito indica un rifiuto pericoloso mentre tu sai che pericoloso non è, per dimostrare l'assenza o la bassissima concentrazione di ciò che renderebbe pericoloso quel rifituo, ovvero nel caso opposto, cioè quando hai un rifiuto che non dovrebbe essere pericoloso ma per un qualche motivo è "contaminato" da sostanze pericolose. Ti faccio un esempio, sempre in materia di cantiere. Tu stai demolendo le mura interne di tompagnatura di una piccola fabbrichetta dismessa, che ci vogliono fare un ipermercato. I mattoni, fino a prova contraria, costituiscono rifiuto NON pericoloso. Però, supponiamo che la fabbrichetta adesso dismessa quando funzionava era un fonderia di piombo: quasi certamente i mattoni si sono nel tempo impregnati dei apori di piombo che provenivano dai forni fusori, ed è probabile che si raggiunga una percentuale di piombo in peso tale da rendere pericoloso il rifiuto.
 Potrebbe succedere con una fabbrica di accumulatori, per esempio, o con la sala di verniciatura di un vecchio fabbro che utilizzava per ricoprire il ferro vernici al piombo, o al cadmio o anche al cromo. Però in questo caso le vedi che sono tutte colorate, le pareti!
Esempio opposto: tu stai rimuovendo dei mattoni da una fabbrica che è stata definita sito contaminato, perchè magari ci lavoravano solventi. Teoricamente, i mattoni sono "pericolosi", ma di fatto i solventi saranno andati ovunque, ma seppure hanno un tempo contminato le pareti ormai sono più che evaporati. quindi, mattoni non pericolosi. In quest'ultimo caso, però, già i pavimenti dovrebbero essere analizzati perchè potrebbero risultare anche fortemente contminati, e quindi pericolosi.
Il parere di un esperto (e quindi non necessariamente da doverci fare analisi, ma solo consulenza) può però risultare utile per le altre indicazioni indispensabili al riempire il FIR, ossia se ci sono particolarità per il trasporto e/o lo stoccaggio.
Spero di esserti stata d'aiuto.
un cosa importantissima: E' IL PRODUTTORE CHE DEVE ASSEGNARE IL CODICE, PERCHE' NE RISPONDE ANCHE PENALMENTE!!! se ti "fai convincere" a mettere un codice "consigliato", come niente è un codice sbagliato e dal punto di vista formale staresti falsificando sia il FIR che il Registro di Carico e Scarico... Vedi tu...
Nofer
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mario
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Iscritto il: 29 set 2005 09:34
Località: pordenone

sottoscrivo quanto brillantemente postato dalla dott.ssa nofer.
ciao
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

mario ha scritto:sottoscrivo quanto brillantemente postato dalla dott.ssa nofer.
ciao
...ringrazio calorosamente per l'appellativo dott.ssa, che in effetti mi tocca perchè l'ha detto il presidente di commissione della seduta di tesi in cui mi laureai nel lontanissimo 1975.
Però, in tutta franchezza, preferisco essere Nofer, e basta  :smt003
Nofer
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