Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Rifiuti in ecocentro

Archivio sulle norme inerenti i Rifiuti e le norme Ambientali.
In questa sezione vengono riportati tutti i messaggi relativi alle problematiche dell'ambiente e dei rifiuti (Riservato agli abbonati)
Rispondi
Avatar utente
Guffolo
Messaggi: 169
Iscritto il: 07 nov 2005 18:50
Località: Vicenza

Ciao ragazzi,
chiedo se qualcuno mi può dare gentilmente una mano a capire da cosa sono normati gli ecocentri. Mi spiego meglio: molte aziende medio-piccole fanno dei contratti con i comuni (gestori degli ecocentri) al fine di smaltire i loro rifiuti (di solito al massimo 2/3 tipologie). Arrivo al dunque: il comune rilascia regolare autorizzazione per poter conferire tali rifiuti (quantità e descrizione ho visto io, mai il CER) ma quando vanno a conferirli non viene rilasciato nessun tipo di documento di "accettazione" rifiuto.
A questo punto, la ditta deve compilare il registro carico/scarico secondo voi? Perchè, se si, come fanno a dimostrare la destinazione finale? In altri termini, non esiste nessun formulario.
Siccome ovviamente è la ditta stessa che trasporta i rifiuti, a questo punto devono essere iscritto all'Albo gestori rifiuti (per chi trasporta rifiuti fino a 30 Kg)?
Ho cercato sul D.Lgs. 152/06 ma niente, su tale modalità di smaltimento dei rifiuti non so su che norma sbattere la testa: ringrazio in anticipo per chi mi indica la "retta via"!
Infine, ma non meno importante, buon week end a tutti voi magnifici frequentatori del forum!
Paolo
Avatar utente
tar
Messaggi: 88
Iscritto il: 21 mar 2006 15:11
Località: Montebelluna

Andiamo con ordine visto che di quesiti ne sono stati posti più di uno:

1. Classificazione del rifiuto

Va fatta dal produttore del rifiuto in quanto il codice CER viene attribuito sulla base del processo che lo ha generato. Il comune definisce i rifiuti che possono essere conferiti semplicemente sulla base della disponibilità dell'ecocentro.

2. Documentazione obbligatoria

Registro di carico-scarico

Deve essere tenuto il registro di carico-scarico (art. 190) sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi
Le modalità di tenuta (registrazione entro 10 gg dalla produzione del rifiuto o dallo scarico), stampa, numerazione e vidimazione sono stabilite all'art. 193.

Formulario

E' obbligatorio ai sensi dell'art. 193 per:
rifiuti pericolosi
rifiuti non pericolosi in quantità superiore a 30lt o 30 kg e che vengono trasportati in modo continuativo dal produttore.

Le esclusioni operate dall'art. 193 commi 4,8,9 e dall'art. 266 comma 5 riguardano solo:
- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico
- trasporto di piccole quantità di rifiuti non pericolosi (< 30 lt o 30 kg) effettuato in modo occasionale dal produttore stesso
- trasporto di fanghi di depurazione destinati all'uso in agricoltura
- movimentazione in aree private
- trasporto di rifiuti effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

MUD

In caso di rifiuti non pericolosi non va fatto, mentre va fatto per i rifiuti pericolosi. Art. 189 comma 5.

3. Iscrizione albo

L'iscrizione all'albo è normata dall'art. 212 ed i produttori di rifiuti
- speciali non pericolosi e
- pericolosi fino a 30 lt o 30 kg
trasportati in maniera ordinaria e regolare devono iscriversi in forma semplificata (comma 8),

mentre per rifiuti speciali pericolosi trasportati in quantità oltre i 30 lt o 30 kg in maniera ordinaria e regolare l'iscrizione all'albo deve essere fatta in forma ordinaria.


Bye
Il mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che non possono essere risolti con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati (A. Einstein)
Avatar utente
Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

chiaro, conciso e compendioso: bravo, tar!
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Avatar utente
Guffolo
Messaggi: 169
Iscritto il: 07 nov 2005 18:50
Località: Vicenza

Ciao Tar ti ringrazio moltissimo dell'intervento. che come già detto dalla SOMMA è assolutamente preciso.
Quindi, e chiedo scusa se insisto sull'argomento, faccio lo stesso il registro carico-scarico anche se non posso dimostrare la destinazione finale dei rifiuti?


1. Classificazione del rifiuto

Va fatta dal produttore del rifiuto in quanto il codice CER viene attribuito sulla base del processo che lo ha generato. Il comune definisce i rifiuti che possono essere conferiti semplicemente sulla base della disponibilità dell'ecocentro.

Io sono autorizzato a conferire "pannelli in legno" ad esempio, quindi nessun CER: io classifico il rifiuto e lo carico scarico con questo codice. Mi pare di capire che è sufficiente questo allora.


Grazie di nuovo,
Paolo
Avatar utente
tar
Messaggi: 88
Iscritto il: 21 mar 2006 15:11
Località: Montebelluna

Scusa cosa intendi con l'affermazione che non è nota la destinazione finale?

La destinazione finale: è l'ecocentro, devi informarti che operazione viene fatta li.
Infatti che dopo averli conferiti li smaltiscano loro o li recuperano te lo devi far dire per identificare sul formulario l'attività svolta (recupero R13 messa in riserva - smaltimento D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14).
Il formulario lo fa il produttore dei rifiuti o il trasportatore (che nel tuo caso coincidono), non è possibile che lo rilasci il destinatario in quanto durante tutto il trasporto il rifiuto circolerebbe senza documenti di accompagnamento.

Allora vediamo il dettaglio delle operazioni:

Registrazioni in sede
il registro deve essere tenuto e compilato con le modalità:
il carico e poi lo scarico entro 10 gg dalle due operazioni.

Trasporto
Il formulario deve riportare la destinazione finale: è l'ecocentro (riportare gli estremi di autorizzazione dell'ecocentro).

Il formulario lo devi compilare:
nella prima parte come produttore e nella seconda come trasportatore, poi indichi nello spazio del destinatario gli estremi dell'ecocentro.
La prima e l'ultima copia, firmata dall'addetto dell'ecocentro, del formulario le devi tenere per 5 anni.
Sul formulario devi indicare l'operazione di scarico, numero progressivo di operazione che ricavi dal registro.

Attribuzione del codice CER
Il codice CER lo devi attribuire tu.
Nel caso in questione: i pannelli da quali attività/processi derivano: da attività di demolizione, da attività di produzione.
Ti faccio un esempio supponendo che tu segua una falegnameria.

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
0301 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
030104* (pericoloso) segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105 (non pericoloso) segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*

L'attribuzione del codice CER, visto che esistono due voci (voci specchio) deve essere supportata da analisi per escludere la contaminazione con sostanze pericolose.
Il mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che non possono essere risolti con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati (A. Einstein)
Avatar utente
Guffolo
Messaggi: 169
Iscritto il: 07 nov 2005 18:50
Località: Vicenza

Ciao Tar,
sei stato ancora una volta chiarissimo ma davvero non riesco a capire sto passaggio:

Trasporto
Il formulario deve riportare la destinazione finale: è l'ecocentro (riportare gli estremi di autorizzazione dell'ecocentro).

Il formulario lo devi compilare:
nella prima parte come produttore e nella seconda come trasportatore, poi indichi nello spazio del destinatario gli estremi dell'ecocentro.
La prima e l'ultima copia, firmata dall'addetto dell'ecocentro, del formulario le devi tenere per 5 anni.
Sul formulario devi indicare l'operazione di scarico, numero progressivo di operazione che ricavi dal registro.

Ma il formulario non lo devo fare, e lo dici te stesso nel post di prima (trasporto di quantità inferiore ai 30 Kg in modo occasionale): è per questo che ho posto il quesito all'inizio. Se non devo fare il formulario, allora nemmeno l'addetto dell'ecocentro me lo potrà firmare, ed è qui che mi son perso sto ancora vagando! Come si fa a definire una volta caricati sti rifiuti dove sono andati a finire?

Per quanto riguarda il CER, è giustissimo quello che dici sulla pericolosità, però io credo (ma ti prego smentiscimi se sbaglio) che se sono autorizzato con una descrizione generale è più conveniente per me classificarlo come pericoloso così mi evito l'analisi, tanto non è che paghi di più lo smaltimento. Alla fine l'unco adempimento in più è fare il mud l'anno prossimo. E' tanto sgangherata come posizione la mia?

Anzichè ringraziarti per l'intervento, comincio a ringraziarti per la pazienza :smt039
Avatar utente
tar
Messaggi: 88
Iscritto il: 21 mar 2006 15:11
Località: Montebelluna

Caro Guffolo, adesso si comincia a delineare un po' più chiaramente la situazione in quanto dai precedenti messaggi non si evince che i rifiuti trasportati sono al di sotto dei 30 kg.

Ma a questo punto ti faccio io una domanda: i rifiuti trasportati sono la parte residuale di un processo? Se si, è possibile che siano trasportati in modo occasionale (diciamo per esemplificare 3-4 volte/anno) oppure non si superano i 30 kg in ogni trasporto ma ogni due giorni l'azienda li conferisce all'ecocentro?

Guarda che se siamo nel secondo caso (q.tà<30 kg ma trasporto ogni due giorni) allora il formulario va fatto in quanto è un trasporto "professionale".

La deroga sul formulario è proprio per piccole quantità di rifiuti generate sporadicamente, altrimenti tutti potrebbero smaltire con trasporti quotidiani sotto i 30 kg una tonnellata di rifiuti. E questo non è ammesso.

Riguardo la classificazione non posso essere d'accordo sul fatto di attribuire il codice per rifiuto pericoloso in quanto più cautelativo (?), ma attento a:

1. sapere con certezza che il codice o rifiuto pericoloso sia accettato dall'ecocentro
2. non incorrere nell'esigenza di effettuare il trasporto in regime ADR, se il rifiuto ricade in una delle categorie previste (quantità di esenzione totale o parziale, necessità di nominare il consulente per il trasporto ai sensi del D.lgs 40/2000)

se i pannelli non sono impregnati con sostanze che ne impediscono la putrescenza o altre sostanze pericolose (es. colle) allora non ha senso classificarli pericolosi e non ti serve neppure l'analisi di caratterizzazione.

Bye
Il mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che non possono essere risolti con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati (A. Einstein)
Avatar utente
Guffolo
Messaggi: 169
Iscritto il: 07 nov 2005 18:50
Località: Vicenza

Sicuramente è occasionale, in quanto vengono portate quantità di rifiuti inferiore ai 30 Kg ogni due mesi circa, per cui non c'è dubbio su questo. Resta però il problema che ti presentavo prima: se non c'è il formulario cosa mi faccio firmare dall'addetto dell'ecocentro al fine di dimostrare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti?
Non è che, proprio per il carattere occasionale e quindi per la mancanza di formulario, devo fare a meno di registrarli sul carico-scarico?
Sarà perchè è fine settimana, ma veramente non riesco a chiudere il cerchio!
Paolo
Avatar utente
tar
Messaggi: 88
Iscritto il: 21 mar 2006 15:11
Località: Montebelluna

No, il registro va compilato.

Piuttosto fai il formulario, anche se non richiesto, se il problema è dimostrare lo smaltimento e quando viene fatto il conferimento te lo fai firmare dall'addetto.

In ogni caso è una maggiore tutela durante il trasporto.

Certo che il caso è strano, nel senso che ogni due mesi vengono prodotti meno di 30 kg di pannelli.....
Ma se sono utilizzabili non ti conviene farli a pezzi e usarli in una stufa o caminetto?

Bye
Il mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che non possono essere risolti con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati (A. Einstein)
Rispondi

Torna a “Archivio Rifiuti/Ambiente”