Vorrei avere informazioni circa l'obbligo o meno di avere parafulmini e riferimenti legislativi, in particolare per gli alberghi.
Grazie
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Parafulmine
- weareblind
- Messaggi: 2914
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Lavorazioni pericolose e controllo dei vigili del fuoco
Art. 36
Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.
Scariche atmosferiche
Art. 38
Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all'art. 36;
b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo.
Se la tua attività è soggetta a Certificato Prevenzione Incendi devi quindi proteggere adeguatamente la tua struttura; non è detto che il parafulmine sia però la tua soluzione.
Se la tua attività non è soggetta a CPI devi comunque valutare tutti i rischi che sono ad essa correlabili; la possibilità di fulminazione diretta (ed indiretta) esiste, quindi si procede come sopra.
Di norma la prima cosa da fare è proprio il calcolo di probabilità di fulminazione diretta ed indiretta, poi si scelgono gli eventuali strumenti di protezione.
Nota: non so se esistono altre leggi che impongano il parafulmine. Comunque non il Decreto Ministeriale 09/04/1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
weareblind
Elysian Fields
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Lavorazioni pericolose e controllo dei vigili del fuoco
Art. 36
Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.
Scariche atmosferiche
Art. 38
Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all'art. 36;
b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo.
Se la tua attività è soggetta a Certificato Prevenzione Incendi devi quindi proteggere adeguatamente la tua struttura; non è detto che il parafulmine sia però la tua soluzione.
Se la tua attività non è soggetta a CPI devi comunque valutare tutti i rischi che sono ad essa correlabili; la possibilità di fulminazione diretta (ed indiretta) esiste, quindi si procede come sopra.
Di norma la prima cosa da fare è proprio il calcolo di probabilità di fulminazione diretta ed indiretta, poi si scelgono gli eventuali strumenti di protezione.
Nota: non so se esistono altre leggi che impongano il parafulmine. Comunque non il Decreto Ministeriale 09/04/1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
weareblind
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We are blind to the worlds within us waiting to be born
parafulmine
Quindi, l'obbligo vero e proprio non sussisterebbe, a quanto pare. L'installazione o meno viene fuori da considerazioni tecniche. In altre parole, in qualità di RSPP di un albergo, soggetto a CPI (tra l'altro già rilasciato), non posso obbligare il datore ad installare il parafulmine, ma al limite solo consigliarlelo.
Giusto?
Grazie Weare
Giusto?
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- weareblind
- Messaggi: 2914
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Re: parafulmine
No. Nel senso che la debita protezione contro fulminazioni dirette ed indirette deve esserci, l'obbligo esiste ed è quello dato dagli artt. del DPR 547/1955. Io però non so (lo saprà un progettista elettrico) se tale protezione è il parafulmine (che mi sembra un po' risicato come misura).Giuseppe ha scritto:Quindi, l'obbligo vero e proprio non sussisterebbe, a quanto pare. L'installazione o meno viene fuori da considerazioni tecniche. In altre parole, in qualità di RSPP di un albergo, soggetto a CPI (tra l'altro già rilasciato), non posso obbligare il datore ad installare il parafulmine, ma al limite solo consigliarlelo.
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weareblind
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