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Pialla a filo e "fungo"

Archivio Direttiva Macchine e Mezzi di Trasporto in genere.
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mirko
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Sinceramente è la prima volta che mi capita di vedere in giro una pialla a filo nuovissima (2005) prodotta dalla più nota marca di amcchine per falegnameria che però manca di pulsante di arresto in emergenza.

Ho contattato l'Ing. della casa il quale dice che la macchina è marcata CE percui non ci sono problemi e non c'è nulla da far osservare.

Personalmnete credo che le loro procedure di marcatura CE non vengano osservate come si deve dal momento che la predisposizione per il tasto è presente ma il tasto in questione NO (dimenticanza???  :smt009 )

Pertanto chiedo agli esperti eventuali riferimenti specifici del caso?

L'assenza di quel tasto ha comportato un infortunio grave.

Ciaooo
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ugo
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Norma di tipo C      
UNI EN 859 - MARZO 1999
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici a filo con avanzamento manuale

punto 5.1.5 Arresto di emergenza
Non richiesto.


quindi la macchina ha la presunzione di conformità, nonostante il RES dell'allegato I del DPR 459/96 sembra lo imponga...

l'arresto di emergenza, voglio ricordarlo, non è un dispositivo di sicurezza ma un dispositivo supplementare... per evitare infortuni ci vogliono le PROTEZIONI (= RIPARI + DISPOSITIVI DI SICUREZZA)

ora sarà da discutere se la norma di tipo C è fatta bene o no... il problema non è del costruttore e ci si è infortunati... a norma (tecnica armonizzata)... scusa la battuta macabra...

un saluto
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
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mirko
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Ciao Ugo.
Grazie dell'aiuto!
Premetto che non ho la norma specifica pero mi sembra di aver capito che:

1 - La EN 859 NON richiede l'arresto di emergenza nella pialla a filo con avanzamento manuale;

2 - Il 459/96 lo impone.

Quindi IO DdL che cosa faccio?
Quando faccio la valutazione dei rischi e mi accorgo che manca il pulsante in oggetto prevedo la sua installazione perche voglio rispettare il 459/96.
Il problema è che la casa non modifica la macchina.
Come faccio?
:smt037
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Renato
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scrive Mirko
Quindi IO DdL che cosa faccio?
Quando faccio la valutazione dei rischi e mi accorgo che manca il pulsante in oggetto prevedo la sua installazione perche voglio rispettare il 459/96.


Diventeresti il primo DDL nella storia che si adopera per superare lo stato dell'arte in materia di sicurezza, una specie di essere unico e forse irripetibile.
ciao
Renato  :smt002
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ursamaior
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La cosa è un pò più complessa. Senza essere esaustivo (ma anche senza cercare di confonderti), provo a dare una risposta che comunque ti avvii sulla strada della corretta interpretazione
La tua pialla rientra tra le attrezzature di cui all'All.IV, per le quali  occorre applicare la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) del DPR 459/96.
tale articolo prevede che le macchine in questione possano essere realizzate nel rispetto di norme armonizzate, tipo quella citata da Ugo che più o meno fanno le veci dei RES.
Un pò come già discusso nel lunghissimo thread sulla valutazione dei rischi incendio, anche in questo caso il DdL non deve accettare supinamente quanto gli viene proposto classificando la macchina automaticamente a norma (un pò come classificare automaticamente il rischio di incendio  "medio" in presenza di CPI), ma deve valutare l'assenza di vizi palesi. A parte questo, egli inoltre ha comunque l'obbligo di procedere alla valutazione dei rischi ed in particolare valutare se nel suo caso è necessaria l'installazione di dispositivi supplementari tipo il pulsante di emergenza, ove non previsto legittimamente dal costruttore.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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mirko
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Grazie Ragazzi.

Per Renato:
Ci ho provato tante volte a far diventare i DdL che incontro come dici tu ma spesso la loro "euforia" svanisce dopo 2 giorni che non sei li a pressarli.

Per Ursamaior:
Ok ricevuto. E' cosi come dici.
Infatti l'infortuio di cui parlo è avvenuto (diciamo meglio che si è aggravato) poiche il lavoratore stava lavorando sul lato opposto a quello dove è presente il comando di arresto/accensione (Ovvero dove di solito sono installati i pulsanti di arresto in emergenza).

In questo caso però il pulsante era assente.
Tra le svariate falegnamerie che ho visto e che utilizzano questo costruttore di macchine è la prima volta che vedo una pialla a filo CE senza pulsante di arresto.

Magari sono in crisi e risparmiare 20 € sull'installazione di un pulsante (contro le migliaia di e che costa la macchina) gli avrà permesso di non cassaintegrare qualche lavoratore in polonia.  :smt035    :smt005

Ciao e buon lavoro
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Marzio
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mirko ha scritto: Quindi IO DdL che cosa faccio?
Quando faccio la valutazione dei rischi e mi accorgo che manca il pulsante in oggetto prevedo la sua installazione perche voglio rispettare il 459/96.
Io direi che non si tratta più di macchina ma di attrezzatura di lavoro. La messa a disposizione ai lavoratori ne ha mutato il regime giuridico, con tutti gli annessi e connessi.

Inoltre (RES 1.2.4): "(...) Da quest'obbligo (arresto di emergenza) sono escluse:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede (...)"

Siamo sicuri che non sia questo il caso?

Probabilmente si se i lavoratori: 1) non coprono preventivamente la parte di fresa orizzontale non coinvolta nella lavorazione e 2) non utilizzano lo spingitoio.

Probabilmente no se i lavoratori fanno quanto indicato. Penso inoltre che queste misure di sicurezza siano chiaramente specificate nel manuale di uso a manutenzione.

Tutto è quindi demandato al DDL che valuta "l'attrezzatura di lavoro" e non più la "macchina".

Quindi io DDL, se utilizzo l'attrezzatura di lavoro in conformità a quanto previsto dal fabbricante non ho necessità di dotare la stessa di "fungo". In caso contrario si, e quindi, con le dovute cautele (moltissime cautele nel caso di marcatura CE e di allegato IV), applico l'art. 36, c. 8-quater, D.Lgs. 626/94, in accordo con il fabbricante (se possibile).

La risposta alla domanda: "Perché non posso utilizzare l'attrezzatura conformemente a quanto indicato dal fabbricante?" la lasciamo ai posteri...

Ciao

Marzio
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mirko
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I falegnami spogliano le attrezzature di ogni protezione. Sono una delle categorie più anarchiche che io conosca ma ogni tanto ho il piacere di salutarne qualcuno con stretta di mano e sentire al tatto (dita corte) che ancora non imparano.

Ciao e grazie
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Renato
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Allora :
Diamo per scontato che la norma dice che non serve il pulsante di emergenza, perchè lo dice Ugo che di queste cose ne sa.
Crediamo a Marzio (che anche lui ne sa una più dell'UNI) che ben ci ha spiegato in questa ed in precedenti occasioni sul passaggio giuridico da macchina ad attrezzatura di lavoro (dal fabbricante al datore di lavoro "DDL").

Ma questa cozza (non il mollusco :-)) con il principio per cui la marcatura CE costituisce presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza.
Perciò mi rifiuto  di credere (per il momento...) il DDL debba aggiungere il fungo di emergenza sulla pialla a filo.
Che poi......serve a qualcosa il pulsante di emergenza se il lavoratore  non copre  la parte di fresa orizzontale non coinvolta nella lavorazione o non utilizza lo spingitoio ?
Adesso vado a guardare se la EN859 è armonizzata....
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Marzio
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Renato ha scritto: Perciò mi rifiuto  di credere (per il momento...) il DDL debba aggiungere il fungo di emergenza sulla pialla a filo.
Che poi......serve a qualcosa il pulsante di emergenza se il lavoratore  non copre  la parte di fresa orizzontale non coinvolta nella lavorazione o non utilizza lo spingitoio ?
Adesso vado a guardare se la EN859 è armonizzata....
:smt023
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