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Vendita di macchine marcate CE

Archivio Direttiva Macchine e Mezzi di Trasporto in genere.
Questa sezione e' dedicata alle macchine di cui al DPR 459/96 ma anche ai mezzi di trasporto quali carrelli elevatori, trasporti terrestri soggetti alle norme ADR, trasporti pericolosi via mare, sicurezza aerea, ecc... (Riservato agli abbonati)
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Marzio
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Fino ad ora se n'è parlato poco in quanto la maggior parte delle energie era spesa a comprendere che fare per la vendita di macchine non marcate CE.

Nel caso in cui un DDL venda una macchina a suo tempo acquistata e già marcata CE che deve fare?
Il caso specifico è una macchina dichiarata conforme ai RES della 98/37 grazie all'ottemperanza alla normativa armonizzata specifica. Mi chiedo: se la normativa armonizzata che garantiva la rispondenza ai RES viene modificata da normativa successiva che sostituisce la precedente, cosa si deve fare?
Il DDL si trova nella condizioni di reimmettere sul mercato una macchina che è stata dichiarata conforme sulla base di norme armonizzate antiche che non rappresentano più lo stato dell'arte. Il DDL diviene in questo caso fabbricante ai sensi dell'art. 6 del 626?

Ciao

Marzio
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ursamaior
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Noooooooo, grande questa domanda.
Ti dico come la interpreto io:

art. 2 del DPR 459/96:

1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purchè, debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.
2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:
a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE di cui all'art. 5;
b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto C.

Pertanto viene richiesta per l'immissione sul mercato il rispetto dei RES (che nel tuo caso si intendono rispettati di default essendo già marcata CE) e il possesso della documentazione della macchina rilasciata dal fabbricante quando essa fu immessa sul mercato per la prima volta.
Nonostante sia stata modificata la norma tecnica armonizzata, non si deve fare nulla.
Infatti:

Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

Nel tuo caso la prima messa a disposizione è avvenuta conformemente alla direttiva macchine e, non essendovi state modifiche costruttive, la macchina, al momento della vendita, non è reimmessa sul mercato.

Ciao  :smt039
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ugo
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quoto ursamajor e aggiungo che poi il al ddl si applica l'amichevole art. 2087 del codice civile che impone l'avanzamento dello stato dell'arte anche sulle sue macchine... mentre all'atto di vendita tale articolo non si applica

un saluto
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Renato
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Iscritto il: 28 set 2006 12:25

Sono d'accordo con Ursamajor e Ugo.
Secondo me al momento il problema non si pone perchè la norma armonizzata non rappresenta LO ma UNO stato dell'arte, ed è pur sempre facoltativa.
Quindi in teoria credo che nessuno può contestare una macchina sulla base di una nuova norma, perlomeno fintanto che sono tutte figlie della stessa direttiva 98/37/CE.
Il problema però potra presentarsi in futuro, con il recepimento della nuova DM, nuovi scenari si sovrapporranno agli attuali e quindi chiassà...vedremo.
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Marzio
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Quindi a vostro avviso una macchina marcata CE nel 1990 (17 anni fa... avevo 20 anni...) ai sensi della 89/392/CEE in conformità alla normativa armonizzata dell'epoca vi garantisce il livello di sicurezza richiesto? A me pare sia un'interpretazione formale (corretta) che tuttavia non risolve tecnicamente la sostanza del problema.
Io continuerò a consigliare al possibile acquirente (DDL) la verifica con normativa armonizzata vigente alla mano (ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. 626/94)

Grazie a tutti per il confronto.

Ciao

Marzio
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serafino
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Iscritto il: 03 ago 2005 14:22
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Detto che è più facile verificare una macchina se la stessa si rifà ad una norma tecnica (ossia capisco de visu se è sicura in maniera oggettiva), rivolgersi all'ultima norma armonizzata applicabile potrebbe nascondere due insidie, almeno :

1-la norma è frutto di lunghe trattative, revisioni etc e quindi spesso si rivolge al passato(prossimo) e non tanto al presente men che meno al futuro
2-una revisione di norma potrebbe non coinvolgere la mia macchina e quindi chiedere che la ddc venga aggiornata è un formalismo

Le norme tecniche armonizzate EN vanno intese come requisiti minimi necessari per presumere la conformità (ovvero buttare la palla nel campo altrui), ma se vogliamo essere dei buoni tecnici ci rendiamo conto che a tratti la loro obsolescanza non ne fa assolutamente "stato dell'arte"
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... probabilmente negli ultimi mesi dev'essere successo qualcosa, perché io faccio fatica a seguire l'analisi proposta.

Nella mia memoria è presente un'assunto: Una "Macchina" può essere sì liberamente messa in commercio nell'Unione Europea quando rispetta i Requisiti Essenziali di Sicurezza ed è presente la marcatura CE. Ma quando da "Macchina" diviene "Attrezzatura di Lavoro" (e non sto a ripetere quando questa metamorfosi avviene), il Datore di Lavoro è obbligato al principio di protezione oggettiva in virtù del quale deve garantire la sicurezza di tale Attrezzatura di Lavoro e le condizioni di lavoro al fine di evitare in ogni caso infortuni ai lavoratori.

Quindi una "Macchina" rispondente ai Requisiti Essenziali di Sicurezza può essere ceduta da chiunque, è l'acquirente Datore di Lavoro che deve garantire il principio prima enunciato (quindi non solo i RES), che la "Macchina" sia rispondente ai RES o meno al momento dell'acquisto.

Dov'è che sbaglio?

Marco
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

A mio parere il dubbio di Marzio è legittimo. Quando ho letto la sua domanda non mi è venuto da pensare: ma che cavolo dice?
Però la norma è chiara circa il significato di immissione sul mercato che è quella che sottende alla possibilità vendita e, riguardo a tale punto, essa è avvenuta illo tempore e non vi è necessità perchè si debba procedere ad un'altra immissione.

Diverso, in parte, è il discorso di Marco. Egli infatti si riferisce alla 626, ma non deve dimenticare l'art. 6 che obbliga comunque alla vendita di macchine a norma (infatti lui dice se la macchina risponde ai RES è l'acquirente che se la deve vedere).
Giustappunto, in tal caso, è bene rispolverare il concetto di "messa in servizio", diverso da quello di "immissione sul mercato":

Si intende per messa in servizio:
a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea;
b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

Anche in tal caso, dunque, nulla è dovuto, se non l'obbligo generale di adeguamento di cui all'art.2087 richiamato da Ugo e quelli eventualmente cogenti provenienti, in particolare, dall'art.29 della L.62/2005
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