Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Reintegro aria filtrata in ambiente

Archivio Igiene del lavoro/Microclima/DPI/Segnaletica.
Questo archivio raccoglie tutte le discussioni relative all'igiene del lavoro, microclima negli ambienti di lavoro e DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (Riservato agli abbonati)
Avatar utente
Renato
Messaggi: 326
Iscritto il: 28 set 2006 12:25

Ne abbiamo già parlato e mi sembra di ricordare che avevamo tutti "poche idee ma ben confuse".
Rentegro in ambiente di lavoro dell'aria espulsa dai filtri depolveratori delle falegnamerie, si può o no.
Al di là del buon senso che vorrebbe ovviamente di evitare il ritorno in ambiente delle micropolveri (1 - 5 micron), ma esiste qualche norma, legge, decreto, linea guida che chiarisca la faccenda ?
grazie
R
Avatar utente
Marzio
Messaggi: 1321
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Se è legno duro (cancerogeno) non credo si possa reintegrare.

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
Avatar utente
anfitrio
Messaggi: 90
Iscritto il: 16 ott 2004 13:09
Località: Lecco

non mi ricordo il decreto ma sono quasi sicuro che non si possa mai, se necessario verifico con più attenzione.
Avatar utente
Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Renatotesoro... qui ci viene in aiuto il caro, vecchio, buono, ADORABILE! :smt050 , 303/56; guarda cosa dice l'art. 21:
Art. 21 ha scritto:
(Difesa contro le polveri)
Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.
L'ho copiaincollato pari pari, perchè il forum è frequentatissimo, come ben sappiamo, e mi è sembrato giusto ricordare che 50 anni fa facevamo delle leggi semplici da leggere e chiare da interpretare.
Tornando alla fattispecie, per poter reimmettere l'aria occorrerebbe farla passare per un filtro assoluto, che è l'unico sistema per essere certi che le polveri restino bloccate e non ritornino: e conviene, economicamente parlando? io, dico di no. Meglio un bel convogliatore che diventa "camino" e rientrerà (se l'attività ha i requisiti giusti) nelle emissioni in atmosfera "in deroga" come previsto dal D.Lgs. 152/06, che è invece un tipico esempio di legge attuale, complicata e praticamente ininterpretabile.
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Avatar utente
Renato
Messaggi: 326
Iscritto il: 28 set 2006 12:25

Grazie molte Nofer (ed anche tutti gli altri ovviamente)

Non c'e' dubbio sul fatto che le leggi anni 50 fossero chiare e limpide. Vedi 547/55-303/56 ecc... le sfogli ed è tutto chiaro, erano fatte con l'intento di farsi capire.
Oggi abbiamo la legge che emana i principi generali, poi devi andare sulla norma (a pagamento) che è di solito lo stelo del fiore da cui esplodono i petali delle sotto norme (a pagamento).
Non da ultimo occorre acquistare la guida alla norma per avere una conferma interpretativa.
Nel corso C che sto facendo, un docente parlando Ohsas 18000 ha accennato ad una guida applicativa alla guida della norma (??) e la cosa non ha stupito nessuno.

ciao
R
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

Renato ha scritto:Non c'e' dubbio sul fatto che le leggi anni 50 fossero chiare e limpide. Vedi 547/55-303/56 ecc...
non è per difendere un legislatore indifendibile, ma non bisognerà considerare a sua discolpa che è la situazione odierna che è leggermente più complicata di quella degli anni '50?
(mi piacerebbe difendere anche l'ente normatore: scommetto che ciascuno di noi ha il desiderio di vedersi pagato per spiegare agli altri quel che lui sa e gli altri invece non sanno...)

comunque il riferimento di legge riportato mi pare che vada anch'esso interpretato correttamente.
Cominciamo col dire che il cosiddetto filtro assoluto è ben lungi dall'essere tale (nel senso intuitivo del termine): esso viene provato con una miscela di particelle (o bollicine di olio, a seconda del metodo) di diametro circa 0,3 micron, dei quali dovrà garantire, a seconda della classe, il trattenimento del 99,95% o 99,995% (e così via, aggiungendo 9 a salire).
Dunque non è che impedisca proprio il passaggio di alcunchè, qualcosa passa lo stesso: interpretando il decreto in modo restrittivo, dunque, l'aria non è ricircolabile e basta, nemmeno con il filtro assoluto (ma attenzione alla frase successiva a quella evidenziata: "quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti": essa ammette implicitamente che la natura delle polveri possa non richiedere la non reimmissione).

A questo punto, interviene il vituperato riferimento normativo (come si vede anche la legge che sembrava tanto lineare, non è poi così chiara, al giorno d'oggi), che attualmente è la (nuovissima) UNI EN 13779 (ventilazione in ambienti non residenziali), che aggiorna la 10339 (aggiungo purtroppo, per motivi che qui non c'entrano nulla); in tale norma, il ricircolo viene ammesso, purchè si controlli che in ambiente non venga superata la concentrazione dannosa per le persone (da ricavare da altre norme, per esempio le linee guida WHO per il particolato e gli inquinanti).
Perciò bisognerebbe studiare la composizione dimensionale della polvere emessa, ricavare la concentrazione massima ammessa e calcolare di conseguenza l'efficienza di filtrazione necessaria.

comunque, anche secondo me, meglio non cercare guai nel caso specifico (se proprio butti via quantità mostruose di calore, metti un ciclo recuperatore ad espansione diretta)
Avatar utente
effenne
Messaggi: 817
Iscritto il: 18 gen 2005 13:56

"Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro."

frase che, per quanto mi riguarda, farò presto incidere a caratteri cubitali all'entrata di tutte le autofficine e falegnamerie mie clienti!

In pratica, aggiungo che potrebbe essere possibile reimmettere aria nell'ambiente di lavoro solo ed esclusivamente se si adottano sistemi di captazione a filtro assoluto.
In questo caso, però, attenzione che:
- l'efficienza deve essere controllata (es.: con dispositivi tipo pressostato);
- la manutenzione (sostituzione filtri) deve essere eseguita con regolarità
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
Avatar utente
shawanda
Messaggi: 107
Iscritto il: 19 ott 2004 12:15
Località: Milano

completando quanto già segnalato da Nofer (a proposito...ciao carissima) ricordo che già il 203/88 ,e son certa sia stato riportato anche nel maledetto DLgs 152, indicava che tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere convogliate all'esterno. Pertanto qualsiasi emissioni deve essere portata all'esterno, a meno che non si dimostri tecnicamente che l'intervento non è fattibile.

saluti

Shawanda
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore (B.Brecht)
Avatar utente
Renato
Messaggi: 326
Iscritto il: 28 set 2006 12:25

Il fatto è che il 99,9 periodico % delle falegnamerie dispone di "filtri carrellati" ossia piccole unità mobili interne di filtrazione (vedi allegato) che reimmettono l'aria filtrata in ambiente.
Nessun UPG (che io sappia) li ha fatti togliere ed i fabbricanti continuano a venderli alla grande.

Non vorrei che il 303 sia da leggere così: "egr.sig. Pino Abete titolare della ditta "Legno bello snc" non devi reimmettere in ambiente la polvere tale e quale" per cui l'interposizione del tessuto filtrante ci farebbe uscire dalla porta di servizio del 303.
Boh !
Allegati
filtro carrellato.jpg
(5.2 KiB) Scaricato 43 volte
Avatar utente
shawanda
Messaggi: 107
Iscritto il: 19 ott 2004 12:15
Località: Milano

Non so renato ...posso solo dire ho lavorato 10 anni in ARPA...e in questi 10 anni mi sono sempre comportata così come scritto nel precedente msg. Salvo ovviamente la dimostrazione che non è possibile convogliare l'emissione.
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore (B.Brecht)
Rispondi

Torna a “Archivio Igiene del lavoro/Microclima/DPI”