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Fumo nei locali

Archivio Igiene del lavoro/Microclima/DPI/Segnaletica.
Questo archivio raccoglie tutte le discussioni relative all'igiene del lavoro, microclima negli ambienti di lavoro e DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (Riservato agli abbonati)
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Stilo
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Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
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Nofer,
dalla mia coscienza ho rimosso cose ben più gravi. Dalla memoria, invece, ammetto che qualche disposizione legislativa possa essere sfuggita, soprattutto se mai emanata. Come il fatto che in Campania, il Paese o' sole, non è stato ritenuto necessario regolamentare il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento (che oltre ad inquinare, detto per inciso, costituiscono una non disprezzabile fonte di pericolo se non adeguatamente manutenuti) in quanto, come si evince dalle tue parole, le emissioni sono considerate di tenore 'poco significativo' almeno per quantità. In tal caso risulta poco significativa anche la disquisizione sull'estetica dei fumi. E io che credevo ancora che l'atmosfera non conoscesse confini geo-politici e che tutto quanto comunque sparato in aria, bello o brutto, poco o tanto, andasse a sommarsi a totale discapito di tutti gli esseri viventi!
Quanto alla situazione prospettata, concordo che possa ritenersi applicabile il DPR 25/7/91 alla voce da te citata. In fin dei conti abbiamo un'emissione così come definita al comma 4 art. 2 DPR 203/88; generata da un impianto (c. 9) 'che possa produrre inquinamento atmosferico' (c. 1).
Se quindi Marcello si trova in una Regione che ha previsto la comunicazione per le attività ad inquinamento poco significativo, una letterina la può scrupolosamente inviare senza meno.
Saluti belli
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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weareblind
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1)
Rimane in vigore il decreto sul divieto di fumo nei locali pubblici del ministro Sirchia: il Tar del Lazio, infatti ha respinto oggi la richiesta di "sospensiva" del provvedimento contenuta nel ricorso della società XXX che gestisce una sala Bingo di XXX.

La società aveva impugnato sia il decreto legge n.266 del 9.11.2004, che aveva stabilito il divieto, sia la circolare attuativa del 17 dicembre che, secondo la società ricorrente, ha "imposto di fatto ai gestori dei locali di svolgere 'funzioni di polizia' all'interno dei propri esercizi al fine di garantire l'applicazione dei divieti".

Il Tar "ha riconosciuto inesistente il fumus boni iuris nel ricorso sulla base del 'diritto alla salute che e' un bene primario ed un diritto fondamentale della persona e va tutelato anche in sede di prevenzione".

2)
Roma, 3 ago - Il divieto di fumo non costringera' piu' baristi, ristoratori, gestori di discoteche e di sale bingo a fare gli sceriffi nei propri locali. Il Tar del Lazio ha accolto infatti il ricorso del Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, sulla responsabilita' oggettiva: niente piu' multe quindi per gli esercenti che dovranno limitarsi ad esporre i cartelli a norma di legge sul divieto di fumo.
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weareblind
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Dalla rete

ANNULLATA IN PARTE DAL TAR DEL LAZIO CON SENTENZA 1/8/2005 N. 6068 LA CIRCOLARE 17/12/2004 DEL MINISTRO DELLA SALUTE ATTUATIVA DELLA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO.
     
Il TAR del Lazio sezione III Ter,  con sentenza 1/8/2005 n. 6068, ha annullato la  circolare del Ministro della Salute 17/12/2004 recante “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16/1/2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”, pubblicata nella G.U. n. 300 del 23/12/2004, limitatamente alla parte in cui impone ai soggetti responsabili di locali privati aperti al pubblico, o loro delegati, l’obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare il conseguente verbale di contravvenzione.

    La sentenza è stata emessa a seguito di un ricorso effettuato da un esercente commerciale di Savona sanzionato dalla Polizia Municipale al pagamento della somma di euro 420,00  per non aver rispettato gli obblighi sopraindicati e per la violazione dell’art. 51, V comma, della legge n. 3/2003.

    Nell’accettare il ricorso dell'esercente e nell’annullare la circolare del Ministro della Salute nella parte sopraindicata il TAR ha precisato che la circolare stessa “viene  a svolgere non già una funzione integrativa della disciplina sul divieto di fumo, ma, in violazione della norma costituzionale attributiva della competenza normativa, a regolamentare ex novo i doveri dei gestori privati, al cospetto di un avventore (sia questo un utente, un collaboratore, ovvero un fornitore), che trasgredisca all’osservanza del divieto”. Fa inoltre osservare il TAR che “viene dunque ad essere imposta una specifica prestazione personale che non ha peraltro fondamento legislativo” e che in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione, alla stregua della quale nessuna prestazione  personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, “occorreva una previsione legislativa per imporre i descritti doveri di vigilanza a fini pubblici nei confronti di soggetti che esercitano la propria libertà di iniziativa economica privata nell’ambito di locali aperti al pubblico, e che vengono, per effetto delle contestate prescrizioni, ad essere in qualche misura trasformati in incaricati di una pubblica funzione, o, quanto meno, di un pubblico servizio”.
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