Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Novità testo unico! (parte I)

Archivio Discussioni di carattere generale/Off Topic.
In questa sezione del forum vengono riportate discussioni generiche anche non pertinenti la sicurezza e salute sul lavoro ovvero off topic (Riservato agli abbonati)
Murphi

Navigando qua e là ho trovato quanto segue su un notissimo sito... che ne dite?.. io sono allibito.

Estratto da sito -www.a****v.it- 24/10/2004
"PRECISAZIONE: siamo in possesso di una documentazione che potrebbe essere la proposta ministeriale per l'approvazione di un NUOVO TESTO UNICO (T.U.) sulla SALUTE E SICUREZZA sul LAVORO.
Non abbiamo avuto modo di farlo confermare dal Ministero, per cui ci limitamo a darne notizia "giornalistica" generale, senza nessuna conferma circa la paternità. Il testo è suddiviso in due parti.  
   
 La documentazione è costituita da:
- un testo di 187 articoli
- XVI Allegati e
- una "Relazione" di accompagnamento.

Da un primo esame necessariamente generale risulta:
- un apprezzabile sforzo di coordinamento di norme emanate in oltre 50 anni
- che Molti CONTENUTI di MERITO LASCIANO FORTEMENTE PERPLESSI e sono destinati a sollevare INEVITABILI OPPOSIZIONI.

Indicazioni da un primo e non esaustivo esame:

1. (apprezzabile) sforzo di coordinamento di norme emanate in oltre 50 anni
2. (apprezzabile) parziale inserimento dei lavoratori autonomi, familiari e a distanza
3. (INCREDIBILE) modifica alle misure generali di sicurezza (ex Art. 3 del 626, ora art. 6) con pratico annullamento dell’Art. 2087 del C.C. inserendo come “principi generali di prevenzione” alla lettera b) la “eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante MISURE tecniche, organizzative e procedurali CONCRETAMENTE ATTUABILI nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni IN QUANTO GENERALMENTE UTILIZZATE”
4. (INACCETTABILE) svuotamento del documento di valutazione dei rischi: la cui scelta dei criteri di redazione “è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con CRITERI DI SEMPLICITA’, BREVITA’ e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”
5. (ulteriore inaccettabile) svuotamento nelle aziende di cui all’Allegato II (fino a 50 addetti se aziende artigiane e industriali), del documento che “può essere redatto in forma semplificata sulla base delle indicazioni fornite dagli Organismi bilaterali"
6. (inaccettabile) NON COMPUTO NEL NUMERO DEI LAVORATORI (soprattutto in RELAZIONE ai punti 5, 10 e 11) di una serie di tipologie di lavoratori, tra cui: allievi di scuole ove si faccia uso di attrezzature/sostanze pericolose, art. 71 e segg. e 74 del D.Lgs. 276/03, volontari, socialmente utili, in prova, ecc.
7. (interessante) inserimento di articoli per obblighi di lavoratori (autonomi, familiari) nonché per distaccante e distaccatario
8. (da valutare) modifiche agli obblighi dei datori di lavoro committenti e appaltatori nel contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel contratto d’opera (attuale art. 7/626)
9. (ridicolo) inserimento della sola Associazione nazionale dei Consulenti del lavoro quale soggetto autorizzato a promuovere corsi di formazione per RSPP, mentre rimangono esclusi tutti gli Ordini e Associazioni tecnico scientifiche
10. (non condivisibile) allargamento dei casi in cui il datore di lavoro può svolgere i compiti di RSPP (fino a 50 per aziende artigiane e industriali, fino a 10 per aziende agricole e zootecniche, fino a 20 per aziende della pesca e fino a 200 per altre aziende), soprattutto ASSENZA di qualsiasi OBBLIGO di AGGIORNAMENTO
11. (non condivisibile) eliminazione di ogni obbligo di riunione periodica (sotto i 15 dipendenti)
12. (non condivisibile) autorizzazione di accertamenti preventivi “ai fini dell’assunzione” e altre novità sulla sorveglianza sanitaria
13. (INACCETTABILI) diminuzioni dei diritti di RLS, tra cui: (accede ai luoghi “previa informativa al datore/dirigente/preposto” e “riceve informazioni con ESCLUSIONE DEL DOCUMENTO” DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)
14. (INACCETTABILE) modifica della formazione dei lavoratori che da “sufficiente e adeguata” diventa “COMMISURATA”
15. (contestatissimo) inserimento delle “NORME DI BUONA TECNICA” e “DI BUONA PRASSI”, cui derivano varie conseguenze da valutare (ad es. la trasformazione in delle “norme di buona tecnica” delle NORME ATTUALMENTE SANZIONATE PENALMENTE) di vari DPR (547/55, 303/56, 164/56, ecc.)
16. (contestato) inserimento “norme di buona tecnica” quali elementi di sicura conformità a varie attuali prescrizioni (es. luoghi di lavoro, attrezzature, linee guida VDT, ecc.)
17. (incostituzionale) limitazione delle prerogative delle regioni, per cui il “monitoraggio e la verifica sulla effettiva applicazione della normativa … sono effettuati CONGIUNTAMENTE dalle regioni, … dai Ministeri Lavoro e Salute e dalle PARTI SOCIALI MEDIANTE ACCORDI E CON MISURE DI MISURAZIONE CONDIVISI”
18. (impensabile) mutamento delle funzioni della Commissione consultiva permanente
19. (impensabile) assegnazione al SOLO Ministero del lavoro del 20% dei fondi di cui all’art. 176 del DPR 1124/65
20. (positiva) indicazione sull’uso di tecnologie informatiche per la tenuta della documentazione
21. (strano) ritorno al “POTERE DI DISPOSIZIONE”, collegato anche alle norme di buona tecnica
22. (da valutare da parte di Regioni/ASL e delle Parti Sociali) l’ipotetico valore di vari COMPITI assegnati alla BILATERALITA’, tra cui “Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l’applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e RILASCIARE RELATIVA CERTIFICAZIONE.
GLI ORGANI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE TENGONO CONTO DI TALI CERTIFICAZIONI ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.” (noi ci chiediamo; ma gli O.B. rispondono penalmente e/o civilmente se poi ci scappa l’infortunio grave a fronte di una loro dichiarazione di conformita’, di cui le ASL dovrebbero tenere conto?)
23. (positivo) inserimento di alcuni Titoli nuovi (rischi fisici, che comprende rumore, vibrazioni, ecc.) o esterni al 626 (es. cantieri e segnaletica)
24. (arretramento implicito) per i registri tumori e mesoteliomi
25. TRASFORMAZIONE in “norme di buona tecnica” di molti delle prescrizioni dei DPR degli anni 1955-56

ABBIAMO ISTITUITO UN GRUPPO DI LAVORO TECNICO-SCIENTIFICO PER VALUTARE IN DETTAGLIO le indicazioni specifiche sui singoli Titoli e i XVI Allegati, relativi alle prescrizioni contenute nelle direttive UE (Titolo II-Luoghi di lavoro, III-Attrezzature, IV-Impianti/attrezzature elettriche, V-DPI, VI-Segnaletica, VII-Movimentazione carichi, VIII-VDT, IX- Agenti chimici pericolosi (cancerogeni, chimici, atmosfere esplosive e amianto), X-Agenti biologici, XI-Agenti fisici (Rumore, Vibrazioni), XII-Cantieri temporanei e mobili).

Il TITOLO XIII è dedicato alle SANZIONI e deve essere valutato in COMBINATO DISPOSTO con le modifiche già segnalate (es. norme di buona tecnica).

Il Titolo XIV indica le ABROGAZIONI:
- totali (i decreti 626/94, 493/96, 494/96)
- o la sostituzione delle precedenti prescrizioni sanzionate in norme di buona tecnica (DPR 547/55, 164/56, 302/56, 303/56, ecc.)
"
:smt017
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3179
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Immaginavo che alla fine, ritardo dopo ritardo, sarebbe scoppiato una specie di rincorsa alle ipotesi. Tipo Fantozzi quando è obbligato coi colleghi a guardare il film della Corazzata Potiemkin mentre gioca l'Italia del calcio... "in sala si vociferava l'Italia vincesso 12 a zero con gol di testa di Zoff..."
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Onesto

Se i miei stanchi occhioni  :smt037  non hanno visto male mi pare di aver notato nei commenti condivisibili (che penso siano di Murphi) solo tre punti accettabili su 25!!

Questo la dice lunga sulla massacrata che stanno pensando (perche' qualcuno li dovra' pur fermare in tempo ... no? prima che passino dalle parole ai fatti!!) di perpretare questi personaggi che stanno in 'alto'.

E poi cosa sono questi documenti segreti che certe associazioni hanno e che divulgano quasi fossero cose segretissime e preziosissime ... ma che andassero a quel paese!!
Oltre agli Ordini professionali di stampo puramente massonico adesso (ma ci sono sempre stati invero) si danno un gran daffare anche le associazioni massoniche della formazione che fanno trapelare cose dette e non dette, vere e quasi vere, all'esame di chissachi e di chissachecosa.
Si vergognassero tutti ... ma si sa siamo nell'Italietta e ognuno si aggrappa alla propria parrocchietta costruita su una montagna di inutili chiacchiere.

E vai lino.......... tocca a te ora!!

Ollalà ollalà
ho fatto il mio bel primo infervoro del lunedì nel nuovo forum.

Evviva   :smt026  

Salutoni a tutti i forumiani

Onesto  :smt039
Avatar utente
Adrov
Messaggi: 327
Iscritto il: 15 ott 2004 14:35
Località: Nord-Est

Confermo le anticipazioni date dal noto sito (?).

Il 13 ottobre, presso la fiera di Modena, ero presente al convegno “D.Lgs.626/94 10 anni dopo, D. Lgs. 195/2003 - Testo Unico delle leggi
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”

organizzato da CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

Tra i relatori era presente la dott Anna Maria Faventi direttore generale della Direzione VII del Ministero del Lavoro (se non ho capito male), ed è stata presentata come l'unica persona che era a conoscienza del contenuto del testo unico, in quanto è stata lei con i suoi collaboratori a stilarne il testo.
La Faventi ha detto che tale testo è stato consegnato al governo ancora nell'aprile scorso e che non aveva più avuto notizie.

La Faventi durante il convegno ha indicato i contenuti generali del T.U., che corrispondono con quanto indicato dal sito famoso.

Devo, comunque, dire che quanto fatto intravvedere dalla Faventi mi ha lascitato moolto perplesso, sia per la trasformazione del 547 in norma di buona tecnica, sia a proposito del ritorno delle disposizioni.
Anzi, la Faventi disse a proposito del 547:
  • trasformazione delle norme tecniche costruttive in norme di buona tecnica;
    trasformazione delle norme comportamentali in buona prassi;
Potere di di disposizione all'organo di vigilanza per le norme di buona tecnica di carattere non penale
:smt102

Mah
Adrov
Avatar utente
Adrov
Messaggi: 327
Iscritto il: 15 ott 2004 14:35
Località: Nord-Est

P.S.:
Mi devo scusare con tutti i forumiani, per non essere passato presso lo stand di sicurezzaonline il 13 ottobre, ma dopo il convegno mi è venuto un forte mal di testa  :smt013  e me ne sono andato di corsa.
Adrov
Avatar utente
Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

stavolta, sono davvero senza parole.
Ritengo sia l'occasione giusta per utilizzare tutte le imprecazioni, però.

Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Avatar utente
ingmang
Messaggi: 60
Iscritto il: 18 ott 2004 17:41

L'Italia da sempre è un paese dove sugli argomenti importanti non esistono le mezze misure. Per sistemare una legislazione a cui è difficile dare corretta applicazione perchè antiquata, non precisa, a volte proprio inapplicabile alla situazione opposta in cui se non esistesse l'europa si cancellerebbe tutto.
E gli ordini e i collegi professionali che fanno? :smt015
Avatar utente
Marzio
Messaggi: 1321
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Io davvero ho qualche difficoltà di comprensione. Se ho ben capito da queste brevi e frammentarie anticipazioni, il fantasmagorico Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro è bello che pronto e si concretizza in un'abolizione esplicita di tutto il D.Lgs. 626/94 e di tutta la normativa previgente.

Il DDL di lavoro stabilirà lui i criteri di redazione del documento di analisi e valutazione (sarà valido come criterio: "non avere criteri?"), i consulenti del lavoro (noti esperti in materia) saranno gli unici abilitati a fare formazione sulla sicurezza ed igiene, al RLS sarà preclusa la visione del documento di sicurezza, la miglior tecnologia disponibile è quella normalmente utilizzata dalle aziende del settore, i lavoratori avranno una formazione "commisurata" ma non necessariamente adeguata e molte altre amenità del genere.

Tutto questo in presenza di un decreto sul RSPP che stabilisce che chi non ha mai fatto corsi sulla sicurezza può continuare a non farli (DDL nominati prima del 31/12/96), il RSPP di un petrolchimico non può essere RSPP esterno di un ortofrutta se prima non ha frequentato in corsi ATECO di integrazione, la formazione di centinaia di ore frequentata prima dell'emanazione del decreto in esame è da cestinare o da usare per qualche altro scopo.

Non so più che pensare, forse ha proprio ragione Nofer; è arrivato il momento delle imprecazioni. In Friuli, per fortuna, ne esistono di varie e molto articolate...

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
ds

Premesso che di solito non prendo in considerazione testi normativi finché non sono stati promulgati o almeno siano in una stesura che ragionevolmente si possa ritenere praticamente definitiva, quello che non capisco negli interventi precedenti è il "ritorno al potere dispositivo". Mi risulta che gli organi di vigilanza (almeno nella mia zona) usino abbastanza copiosamente le disposizioni, proprio in relazione alle norme tecniche.
Chiedo: non sarà che stiano riproponendo invece il vecchio "potere discrezionale" che avevano gli ispettori del lavoro?
Saluti a tutti
Avatar utente
Mod
Messaggi: 6399
Iscritto il: 04 ott 2004 11:29
Località: Treviso

Pensando di fare cosa gradita a tutti i partecipanti del forum (compresi i lurkers) sono a postarvi, in allegato, la BOZZA del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (cd. Testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro).
Il testo e' in formato .zip e corredato degli allegati.

A voi i commenti sul T.U. che e' (e mi ripeto) solo in BOZZA (e quindi per niente definitivo!).

Cordiali saluti a tutti e buone discussioni nella ns. community.

Mod  :smt039


PS: per i termini internettiani potete consultare il seguente glossario (che trovate anche in calce alle regole auree).
Io consiglierei anche di stamparlo così ce l'avete sempre sotto mano e vi barcamenate meglio tra thread, post, newbie, lurker, flame, ecc...

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/ ... ossari.htm

PPS: ricordo comunque che chi non e' registrato non puo' assolutamente vedere il Testo Unico che ho riportato piu' sotto in quanto SOLO GLI UTENTI REGISTRATI AL FORUM possono leggere e poi anche (se lo vogliono) inserire allegati.

PPS: allego anche l'allegato IX, gentilmente inviatomi sabato 30.11.2004, da lemval.
Come potrete notare l’intestazione riporta erroneamente “allegato X”, ma il riferimento all’articolo specifico ( art. 65 comma 1 ) conferma che si tratta dell’allegato IX.
Ringrazio sentitamente lemval a nome di tutta la community.

Mod
Allegati

[L’estensione zip è stata disattivata e non può essere visualizzata.]

[L’estensione zip è stata disattivata e non può essere visualizzata.]

Ultima modifica di Mod il 30 ott 2004 17:12, modificato 2 volte in totale.
Bloccato

Torna a “Archivio Discussioni Generiche/Off Topic”