quoto catanga
generalità = notizie e indicazioni personali (nome, cognome, età, nazionalità, professione)
da un vocabolario online
da un altro vocabolario online
generalità = l’insieme di dati anagrafici relativi a un individuo
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
decreto Bersani e tesserini di riconoscimento
Salve, è qualche giorno che spulcio la rete per avere informazioni riguardo il fantomatico cartellino. Premesso che i dipendenti all'interno dei miei cantieri lo portano regolarmente, io come D.L. o i miei dipendenti che seguono i lavori come miei assistenti sono tenuti a portare il tesserino nel momento in cui vanno in cantiere???
Non danno conferme ne l'albo ne il commercialista... Che forse non sia chiaro??? Mah...
ILLUMINATEMI!
Non danno conferme ne l'albo ne il commercialista... Che forse non sia chiaro??? Mah...
ILLUMINATEMI!
in effetti, pero', la circolare (http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 092829.htm) dice:
Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani).
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.
Personalmente, ritengo che sul lato esposto del cartellino ci saranno foto, nome e cognome e ragione sociale della Ditta, sul retro, tutti gli altri dati quali data di nascita, se lo ritengono indirizzo nome del DDL telefono di quest'ultimo, ecc.
Max DP
Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani).
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.
Personalmente, ritengo che sul lato esposto del cartellino ci saranno foto, nome e cognome e ragione sociale della Ditta, sul retro, tutti gli altri dati quali data di nascita, se lo ritengono indirizzo nome del DDL telefono di quest'ultimo, ecc.
Max DP
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
ciao amici, solo per il gusto della "chiacchiera", avete notizie di ispezioni e/o sanzioni per questi cartellini?
a me ancora non risultano dai miei clienti.
manfro
a me ancora non risultano dai miei clienti.
manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
L'apposita tessera di riconoscimento o registro di cantiere vidimato vale x tutte le tipologie di lavoro svolto all'interno di un cantiere? Ad es. indraulici, elettricisti?
Grazie e ciao a tutti.
Gianni.
Grazie e ciao a tutti.
Gianni.
se può essere ancora di aiuto ecco cosa dice per il tesserino la cassa edile di milano
http://www.cassaedilemilano.it/FILES/te ... imento.pdf
ed un fac simile di una altra cassaedile
http://www.cassaedilecomolecco.it/hlptesseraesempio.asp
ciao
geo
http://www.cassaedilemilano.it/FILES/te ... imento.pdf
ed un fac simile di una altra cassaedile
http://www.cassaedilecomolecco.it/hlptesseraesempio.asp
ciao
geo
Lavoro nei cantieri: tessera di riconoscimento o registro
Nell’ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro devono munire il personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome, data di nascita) del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale).
I lavoratori sono tenuti a portare in chiara evidenza tale tessera; lo stesso obbligo fa capo ai lavoratori autonomi (ad es. artigiani) che operano nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I soli datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, cioè massimo nove, in via alternativa, possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera “mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”.
Il limite è riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l’impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione).
L’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, cosicché l’impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi.
Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.
Le annotazioni sul registro vanno effettuate necessariamente prima dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro “di presenza” in cantiere.
Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanificherebbe la finalità per la quale lo stesso è stato istituito.
Sotto il profilo sanzionatorio, la mancata tenuta sul luogo di lavoro del registro ovvero l'irregolare tenuta dello stesso comporta per il datore di lavoro la stessa sanzione prevista con riferimento alle tessere di riconoscimento (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore), essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle stesse.
Segnalo ad 'upon56' che ho spostato in questo thread quanto da lui postato nelle news sul 'pacchetto sicurezza' relativamente al tesserino/registro in quanto questa e' la discussione atta a contenere le osservazioni in merito alla identificazione del personale presente in cantiere.
Un cordiale saluto a tutti.
Mod
Nell’ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro devono munire il personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome, data di nascita) del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale).
I lavoratori sono tenuti a portare in chiara evidenza tale tessera; lo stesso obbligo fa capo ai lavoratori autonomi (ad es. artigiani) che operano nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I soli datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, cioè massimo nove, in via alternativa, possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera “mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”.
Il limite è riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l’impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione).
L’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, cosicché l’impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi.
Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.
Le annotazioni sul registro vanno effettuate necessariamente prima dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro “di presenza” in cantiere.
Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanificherebbe la finalità per la quale lo stesso è stato istituito.
Sotto il profilo sanzionatorio, la mancata tenuta sul luogo di lavoro del registro ovvero l'irregolare tenuta dello stesso comporta per il datore di lavoro la stessa sanzione prevista con riferimento alle tessere di riconoscimento (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore), essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle stesse.
Segnalo ad 'upon56' che ho spostato in questo thread quanto da lui postato nelle news sul 'pacchetto sicurezza' relativamente al tesserino/registro in quanto questa e' la discussione atta a contenere le osservazioni in merito alla identificazione del personale presente in cantiere.
Un cordiale saluto a tutti.
Mod