Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Redazione PiMUS

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
Rispondi
Avatar utente
alez
Messaggi: 45
Iscritto il: 14 lug 2006 11:09

Art. 36-quater c.3 "Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di PERSONA COMPETENTE un piano di montaggio, uso e smontaggio , in funzione della complessità del ponteggio scelto...". Il dubbio è: può un DdL che ha frequentato il corso di formazione relativo ai ponteggi redigere il PiMUS senza necessariamente richiedere la firma di un ingegnere? Dalle mie parti è ormai diventata un'abitudine di ing. e architetti richiedere ai DdL PiMUS(senza l'obbligo di progetto) con firma!!!è una richiesta lecita la loro oppure l'interpretazione PERSONA COMPETENTE=DdL può essere considerata valida, visto che non esiste (per quanto di mia conoscenza) nessuna definizione precisa di persona competente?
Grazie per un un qualunque suggerimento... :smt017
Avatar utente
prosic
Messaggi: 295
Iscritto il: 17 nov 2004 17:03
Località: Bergamo

La firma da parte di professionista abilitato è obbligatoria solo nel caso il ponteggio non sia utilizzato secondo gli schemi e le istruzioni riportate nell'autorizzazione ministeriale.

Il Pimus quindi può essere redatto anche da un tecnico non laureato.

L'articolo dice "Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio," a mio avviso non esclude che sia lui stesso la persona competente, ma dice semplicemente che la persona che rediche il PIMUS è persona competente.

La competenza sarà tutta da dismostrare visto che non esistono paramentri di valutazione.

Se il dartore di lavoro ritiene di essere in grado e di avere la professionalità adeguata per farlo può certamente redigere tale documento assumendosene in pieno la responsabilità.

Qualora incarichi un soggetto terzo il datore di lavoro dovrà comprovarne le capacità ......pena la "culpa in eligendo".
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

• Chi deve predisporre il PiMUS?

• La norma richiede che :”il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio”.

• Il PiMUS quindi, è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.

• Si ritiene quindi che il datore di lavoro debba realizzare questo documento con la massima perizia ricorrendo, dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano (e solo in quel caso), alla professionalità dell’ingegnere o dell’architetto per la progettazione del ponteggio difforme dagli schemi autorizzati o superiore a 20 metri.
Avatar utente
drago
Messaggi: 112
Iscritto il: 14 gen 2005 17:18
Località: lodi

non sono del tutto daccordo...

io sono la persona incaricata dal DdL di redigere il PiMUS: lo facciamo per qualsiasi tipologia di ponteggio, anche quelli non conformi al libretto e più alti di 20 m, senza ricorrere all'ingergnere o architetto di turno che firma l' eventuale progetto.

ritengo che sia anche più corretto in quanto il libero professionista non ha le giuste conoscenze dei processi di montaggiio e smontaggio che avvengono nei cantiere. mi può dire correttamente se devo o meno aggiungere ancoraggi o raddoppiare alcuni montati, ma, ripeto, sulle modalità di come installare gli elementi non ha alcuna esperienza.

ed è per questo che tutti i pimus li facciamo noi internamente con la supervisione e la FIRMA finale del DdL .

è il montatore che deve spiegare come effettuare i montaggi e non il progettista incaricato.

in più la norma dice che il DdL "redige" (con o meno l'aiuto della persona competente) il PIMUS e quindi lo firma.

saluti
:smt039
Avatar utente
catanga
Messaggi: 1912
Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

D'accordo con Drago.
Non va confuso l'aspetto strutturale con l'aspetto operativo gestito dal PiMUS.

Detto tra noi ...... dico così perchè il prossimo anno devo rifare la facciata nel mio condominio e me lo devo fare amico in modo che ci faccia un bello sconto.
Avatar utente
drago
Messaggi: 112
Iscritto il: 14 gen 2005 17:18
Località: lodi

caro catanga....fosse mia l'azienda!!
:smt003

buon lavoro a tutti!!

saluti
:smt039
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Scusa Drago, come fai ad aggirare (senza commettere reato) l'art. 32 del DPR 164/56 ? La Circolare 149 del 1985 è piuttosto esplicita sui ponteggi che presentano schemi non autorizzati :smt018
Avatar utente
drago
Messaggi: 112
Iscritto il: 14 gen 2005 17:18
Località: lodi

caro Giuliano, non so se hai mai visto un'autorizzazione ministeriale di un fabbricante di ponteggi.
ti assicuro che rimanere dentro gli schemi tipo indicati è una cosa impossibile!!

il progetto serve anche per calcolare le varianti effettuate rispetto gli schemi tipo, utilizzando valori di collasso e di tenuta dei vari elementi indicati proprio dal costruttore nella sua autorizzazione!

quindi, ti posso assicurare che su 10 ponteggi che qualnque impresa installi, 8 non riescono a rientrare negli schemi indicati e si effettua il progetto come descritto sopra!

pultroppo le varibili nel montare e nel progettare un ponteggio sono infinite e pultroppo tutte le case non sono uguali!

e a conferma di questo, appena un organo di vigilanza vede, per esempio, un tubo legato con giunti ai telai, chiede subito il progetto perchè quell'intervento non è previsto nell'autorizzazione ministeriale!

tornando al PIMUS, copme dice anche Catanga, il progettista progetta l'opera, e il DdL firma il PIMUS spiegando come farà ad installare quell'opera progettata!

Saluti
:smt039
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

x Drago
Non capisco se hai risposto alla mia domanda che cerco di esplicitare:
L'art. 32 del DPR 164/56 è ancora valido?
Se si, occorre fare un progetto (strutturale) del ponteggio ogni qualvolta si esca dagli schemi tipo, e lo deve firmare un ingegnere o un architetto iscritti all'Albo.
Quello che succede nella realtà di cantiere poi è un altra cosa, lo so bene. Ho fatto il Direttore di cantiere in gioventù, ho fatto il Direttore dei lavori nella maturità, ho fatto e faccio il consulente per la sicurezza ...nell'età avanzata (?).
Di libretti di ponteggio ne ho visti tanti fin da quando li progettavo perchè in presenza di difformità dagli schemi autorizzati. :smt032
Avatar utente
drago
Messaggi: 112
Iscritto il: 14 gen 2005 17:18
Località: lodi

caro giuliano diciamo le stesse cose...e certo che l'art. citato vale!!

e non era mia intenzione sottovalutare le tue capacità...anche perchè non sapevo di cosa ti occupi!!

fose non ho utilizzato il termine appropriato "schemi tipo"....ma è quello che intendevo!!  :smt033

sono pienamente d'accordo con te...l'art 32 per noi pontisti è come il vangelo o la bibbia...anche perchè se non lo si applica sono dolori, e forti!!
Rispondi

Torna a “Archivio Cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 494/96”