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Costi sicurezza

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
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gima_op

La Determinazione n. 4 del 26.7.2006 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che, come espressamente indicato, annulla e sostituisce tutte le precedenti determinazioni in materia di sicurezza, si pronuncia, tra le altre cose, anche riguardo alla determinazione dei costi della sicurezza. Si ribadisce la necessità di individuare tali costi tramite un accurato c.m.e. fondato sulle scelte progettuali del C.S.P. e non più a percentuale sull'importo dei lavori. Fin qui nessun dubbio, i costi aggiuntivi sono esclusivamente quelli previsti dal D.P.R. 222 all'art.7, ovvero gli apprestamenti richiesti nel PSC e facenti parte dell'elenco di cui all'art.1, le misure preventive e protettive e i D.P.I. eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, impianti vari di sicurezza, procedure specifiche per il cantiere in oggetto, ecc...
Il mio dubbio riguarda principalmente la definizione dei costi da sottrarre al ribasso d'asta. I costi aggiuntivi, sopra elencati, sono definiti chiaramente e sicuramente sono anche da non assogettare a ribasso, ma come ci si deve comportare per i cosiddetti costi intrinseci?
La Determinazione 4/2006 dice chiaramente che i costi "ex lege" non sono oggetto del PSC e quindi non sono esclusi dal ribasso. Ciò significa che i costi della sicurezza inseriti nei prezzi unitari e facenti parte delle spese generali non devono essere esclusi dal ribasso e, di conseguenza non vi è per essi obbligo di evidenziarli. E' scritto chiaramente che non vi sarebbe obbligo per le Stazioni Appaltanti di individuare una componente di costo riferibile alla sicurezza nei prezzi unitari delle lavorazioni.
Nella Determina, però, si dice anche che l'individuazione e la stima dei costi della sicurezza è adempimento che attiene alla competenza esclusiva della S.A., nel quadro della predeterminazione del corrispettivo della prestazione che è propria del contratto d'appalto.
Insomma, oltre a quanto indicato nel computo, si devono o non si devono individuare i costi intrinseci??

Sicuramente ne avrete già parlato, ma non ho trovato nulla nei messaggi che riesco a visualizzare. Vi chiedo comunque scusa se questo messaggio dovesse risultare ridondante. E' per me importantissimo togliermi questo dubbio.
Grazie a tutti.
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Premesso che tutte le "Determinazioni" della citata Autorità non sono vincolanti, ricordo che per la "stima dei costi non soggetti a ribasso" bisogna sempre partire dalla fonte primaria che li individua.

Questa fonte primaria altro non è che il D. Lg. N° 494/1996.
Andandosi a leggere l'art. 12, comma 1 del citato decreto, emerge una definizione di PSC quale documento che "contiene l'individuazione, l'analisi, e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevezione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonchè la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribassi".

Quindi, visto che la fonte primaria parla di apprestamenti, procedure, ecc. e dei relativi costi da stimare e da non assoggettare a ribasso, questo non torna con quanto affermato dall'Autorità di Vigilanza.

In altre parole ..... sui costi della sicurezza, una determinazione conta come il due di coppe con la briscola a bastoni.

Il problema di fondo è che alla base di tutto c'è un clamoroso errore da parte del legislatore che, invece, di definire il PSC come un documento che analizza e gestisce i soli rischi aggiuntivi ed interferenziali (basterebbe aggiungere la frasetta in grassetto per risolvere tutto), ha dato una definizione che altro non è che quella del Piano di Igiene e Sicurezza della Legge n° 55/1990.

Allora, i costi che vanno stimati, ahinoi, sono tutti i costi che sono afferenti ad apprestamenti, procedure, ecc., senza alcuna distinzione tra "compresi nei prezzi base" o "aggiuntivi".
Quest'ultima distinzione è solo di comodo per fare capire che i primi vanno enucleati dai prezzi base ed i secondi aggiunti in toto al computo metrico estimativo.

Quindi, un ponteggio (apprestamento), lo posso pagare in toto come nolo ma devo stare attento che nei prezzi unitari (intonaco esterno, ad esempio), non sia già compreso in esso in modo da evitare di pagarlo due volte.

Nei fatti, la trovata dei costi, non soggetti a ribasso, non ha prodotto nessun miglioramento visto che nel 1996 avevamo 98.977 infortuni totali di cui 267 mortali e nel 2004 abbiamo avuto 111.773 infortuni (+ 13%) di cui 315 mortali (+ 18%).

Quindi l'equazione :

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso = Sicurezza in cantiere

funziona solo nella testa di qualche povero fesso o di chi ha interesse a far vedere che "si fa qualcosa".


Del resto sono 10 anni anni che gli altri paesi UE ci ridono dietro per questa trovata, essendo gli unici ad averla introdotta.

La confusione generata da questa trovata, ha sviluppato una serie di iniziative, volte a snellire o semplificare la stima dei costi (visto che si perde più tempo ad enucleare i costi diretti che a fare tutto il PSC) quali "Linee Guida", "Determinazioni", "Pareri", ecc., tutti accomunati da non aver alcuna valenza rispetto alla fonte primaria del D. Lgs. n° 494/1996.

In conclusione, fino a quando non sarà modificato il D. Lgs. n° 494/1996, ci toccherà stimare tutte e due le tipologie di costi e senza che ciò serva realmente a qualcosa.

Per semplificare, un pò la cosa, le regioni potrebbero autonomamente legiferare e dire che i soli costi diretti o compresi nel prezzi unitari, possono essere stimati a percentuale.
In questo modo si eviterebbe di perdere tempo a far dei conti che nulla aggiungono alla sicurezza concreta in cantiere ma tanto tolgono, in termini di tempo dedicato, alla ricerca prevenzionale in fase progettuale, in grado di determinare quelle scelte realmente impattanti sulla sicurezza in cantiere.
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