Buongiorno, mi chiamo Lorenzo e avrei bisogno di alcune informazioni: sareste così gentili da indicarmi quale altezza devono avere per legge i parapetti nelle abitazioni civili?
Mi spiego meglio: ho una finestra nella casa dove andrò ad abitare con la mia futura moglie che ha il davanzale posto a circa 50 cm di altezza dal pavimento.La finestra supera di poco i 2 metri di altezza. Ci era stato comunicato che per legge sarebbero state messe delle protezioni "ad altezza accettabile".
Ebbene pochi giorni fa l'amara scoperta: sbarre alla finestra per quasi tutta la sua altezza,rendendo cosi l'abitazione simile ad una prigione.
Io sapevo che i parapetti per legge sono a 1,10 m.
Potreste confermarmelo, magari suffragando il tutto con la relativa circolare ministeriale/comunale/regionale?
Ho molto cercato la suddetta nel Vs sito purtroppo senza trovarla ed essendo così costretto a mandarVi questo mio messaggio.
RingraziandoVi anticipatamente ringrazio e porgo distinti saluti,
Lorenzo
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Altezza parapetto
parlando di civile abitazione secondo me non si applica l'art. 26 del dpr 547/55 in quanto il campo di applicazione del 547 è relativo alle seguenti attività:
Art. 1 - Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici o dagli Istituti di istruzione e di beneficienza.
in una civile abitazione non essendoci lavoratori subordinati o ad essi equiparati secondo me non si può applicare il 547.
al momento però mi sfugge quale altro articolo trovi applicazione in un caso come questo
ciao
geo
Art. 1 - Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici o dagli Istituti di istruzione e di beneficienza.
in una civile abitazione non essendoci lavoratori subordinati o ad essi equiparati secondo me non si può applicare il 547.
al momento però mi sfugge quale altro articolo trovi applicazione in un caso come questo
ciao
geo
hai gia' cercato sul regolamento edilizio comunale? se non lo trovi facci sapere qual e' il comune che poi ti aiutiamo!
Max DP
Max DP
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
Devi fare riferimento al regolamento di edilizia comunale del tuo comune, dove di solito c'è una sezione sui requisiti igienico strutturali delle costruzioni ad uso civile ed industriale; per esempio, quello del mio comune è liberamente scaricabile da internet dal sito del comune.
Comunque sono quasi tutti uguali, e l'altezza minima è 1 metro da terra. Non si applica la 547, ma i valori di altezze, cubature superfici, superfici illuminanti, ecc. solitamente sono gli stessi
Comunque sono quasi tutti uguali, e l'altezza minima è 1 metro da terra. Non si applica la 547, ma i valori di altezze, cubature superfici, superfici illuminanti, ecc. solitamente sono gli stessi
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
Vi ringrazio molto per la vostra celerità,oggi controllo e poi vi farò sapere!
Grazie ancora!
Lò
Grazie ancora!
Lò
Voglio ricordare che, per le finestre, il DPR 547/55 consente (in certi casi) che il parapetto possa avere una altezza non inferiore a 90 centimetri:
DPR 547
10. Aperture nel suolo e nelle pareti.
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.
Saluti
Adrov
DPR 547
10. Aperture nel suolo e nelle pareti.
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.
Saluti
Adrov