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PSC in attivitàdi cava

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
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ale
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Iscritto il: 08 ott 2004 12:29

Buonasera a tutti,
spero che qualcuno dei forumiani possa venirmi in soccorso in una querelle che ho con un direttore di una cava.
Succede che in questa cava di estrazione di inerti, della quale sono consulente, venga prevista la costruzione di un grosso silos in cemento armato, di cica 25 ml di altezza, con un costo complessivo dell'opera di circa 180.000 €, con pù ditte presenti in cantiere.

Visto l'art. 1 del 494, nel campo di applicazione, ho detto al Direttore,  referente del Committente,  di individuare i Coordinatori per la Sicurezza per la redazione del PSC ecc. ecc.

Questi, dopo qualche giorno, mi ha detto che il 494 non sia applica alle cave ed è sufficiente predisporre un DSS (Documento Sostitutivi di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs 624/96.
Secondo me sbaglia.

Grazie, a presto
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

dlgs 494/96 art. 1 comma 3:

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

secondo me non ha tutti i torti
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Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
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ale
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Iscritto il: 08 ott 2004 12:29

Grazie Ronin, però nell'articolo da te riportato si fa riferimento ad attività minerarie che hanno delle normative diverse da quelle di cava.
Per quelle di cava, nel 494, si fa riferimento ad attività legate alle lavorazioni specifiche, ma non alla costruzione di nuove strutture. Rimango con il dubbio.
Di nuovo grazie.
Ale
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Ronin ha ragione.
La lettera c) del comma 3 da lui citato parla di lavori eseguiti negli impianti di cui al decreto di savoiarda memoria che (cito) riferisce:

Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonchè i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale

Che aggiungere? VIVA IL RE

Ah, dimenticavo, l'art. 1 del DLgs 624/96, ricomprende nel proprio campo di applicazione proprio tutto ciò che è stato escluso dal DLgs 494/96 (tra l'altro precedente... di poco, ma precedente) e infatti al comma 2, lett. c) trovi:

Le norme del presente decreto si applicano:
.....
ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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ale
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Iscritto il: 08 ott 2004 12:29

Secondo la mia modesta opinione è diverso parlare di miniera e/o di cava, che sono due cose diverse.

Mi dovrò ricredere?

Grazie
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Ricrediti:

art. 1 comma 1 DLgs 624/96
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

Art.2 RD 1443/27
Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.
Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.

Dunque il decreto si applica a cave e miniere, anche laddove non espressamente indicato
Ciao
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ale
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Iscritto il: 08 ott 2004 12:29

Grazie per aver messo a disposizione la tua competenza
Ale
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dedalo
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Iscritto il: 22 giu 2006 10:31

Aggiungo, a quanto già correttamente indicato, qualche chiarimento in più.
Per le attività estrattive si deve predisporre il DSS (Documento di Sicurezza e Salute e non sostitutivo di sicurezza) che non è altro che un particolare Documento di valutazione dei rischi.
In caso di presenza in cava di ditte esterne e/o lavoratori autonomi si deve predisporre il DSSC cioè DSS coordinato in cui appunto si prevede un capitolo indicante i rischi di interferenza e le azioni di coordinamento.
Tuttavia, se i lavori straordinari previsti non sono di lunga durata, ti consiglio di preparare il capitolo di coordinamento come un documento (temporaneo) da allegare al DSS attuale di cui la cava sarà già in possesso. Inoltre, anche se la 624 non lo prevede, è bene farsi consegnare una sorta di simil-POS dalle ditte esecutrici.
Ricorda che il DSS o DSSC va trasmesso all’Amministrazione Provinciale.
Ciao
Dedalo
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ale
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Iscritto il: 08 ott 2004 12:29

Grazie

Segnaliamo agli abbonati di Sicurezzaonline.it che siamo riusciti a ritrovare (con molta fatica) il link ad un fac-simile di DSS molto interessante predisposto da un ente istituzionale che ha recentemente ristrutturato tutto il proprio sito web (motivo per cui il link era 'saltato').
Trattasi dello special link n. 4.
Un cordiale saluto a tutti e buona serata.

Mod :smt039
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