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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Chi può redigere il Pimus?
A vostro avviso il coordinatore per l'esecuzione di una determinata opera può redigerne anche il Pimus o c'è qualche norma che glielo vieta?
allora lil decreto 235/03 ha introdotto nel 626 l'art. 36 quater che dice
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
quindi la responsabilità della scelta della persona competente stà in campo al datore di lavoro
ora se io fossi un datore di lavoro non sceglierei come redattore del pimus ma anche di un pos il cse in quanto lo trovo in una sorta di conflitto di interessi
sarebbe come un controllore che redige la documentazione dei controllati!!
che io sappia non esiste una norma precisa ma solo il buon senso in un caso del genere
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
quindi la responsabilità della scelta della persona competente stà in campo al datore di lavoro
ora se io fossi un datore di lavoro non sceglierei come redattore del pimus ma anche di un pos il cse in quanto lo trovo in una sorta di conflitto di interessi
sarebbe come un controllore che redige la documentazione dei controllati!!
che io sappia non esiste una norma precisa ma solo il buon senso in un caso del genere