Il Dlgs 235/2003 ha aggiunto nel DLgs 626/94 gli articoli che vanno dal 36-bis al 36-quinques.
I commi 9 e 10 dell'art. 36-quater e il comma 5 dell'art. 36-quinques stabiliscono che i lavoratori con una determinata anzianità di lavoro alla data di entrata in vigore del Dlgs 235/2003 (19/07/2005), devono partecipare a specifici corsi di formazione entro i due anni successivi (pertanto: 19/07/2007).
L'accordo Stato-Regioni aveva già dato un termine diverso con scadenza il 23/02/2008 anzichè 19/07/2007, ora la circolare 3/2008 dà una ulteriore proroga di un anno fino al 23/02/2009.
Rammento che i decreti legislativi hanno forza di legge (cioè è come fossero leggi); pertanto, possono essere modificati solo da altre leggi o da altre norme aventi forza di legge (gerarchia delle fonti).
Pur condividendo (in parte) le motivazioni indicate nella circolare, mi sembra quantomeno " anomalo " che basti una semplice circolare per modificare dei termini che sono stati stabiliti da una legge dello Stato.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Formazione x Montaggio Ponteggi (PIMUS)
- linoemilio
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Esprimo anch'io la stessa perplessità di Adrov.
Altro che mille proroghe... proroghe in "aeternum"
... spedisci la circolare e per un altro anno siamo a posto... andiamo a berci un caffè e parliamo del pareggio dell'Atalanta... abbiamo ancora 2 ore prima che la giornata di lavoro finisca.
Altro che mille proroghe... proroghe in "aeternum"
... spedisci la circolare e per un altro anno siamo a posto... andiamo a berci un caffè e parliamo del pareggio dell'Atalanta... abbiamo ancora 2 ore prima che la giornata di lavoro finisca.
l'ignoranza si riduce con l'umiltà di chi possiede la conoscenza
scusate non vorrei dire una fesseria ma
la circolare dà una interpretazioen della legge,... mica la cambia...
giusto o sono fuso completamente?
la circolare dà una interpretazioen della legge,... mica la cambia...
giusto o sono fuso completamente?
Considerato che posso anche essere d'accordo con le motivazioni che portano a spostare in avanti la scadenza dei corsi:
- grande mole delle persone ancora da formare;
- i corsi devono essere fatti bene e, quindi, non vi possono partecipare 300 persone alla volta, bensì piccoli gruppi;
questo non significa che una circolare possa modificare una norma di legge.
L'eventuale proroga di un anno della scadenza dei corsi poteva benissimo ricadere nel "famigerato" decreto milleproroghe, che ha forza di legge e, quindi, può anche modificare un decreto legislativo.
Mi sembra che ci sia ben poco di interpretabile nei commi 9 e 10 dell'art. 36-quater 626/94.
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
(Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27/8/2003)
Testo in vigore dal: 11-9-2003
Art. 1
…
Art. 2
…
Art. 3
…
Art. 4
…
Art. 5
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:
…
Art. 36-quater
(Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi)
…
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto
…
Art. 6
…
Art. 7
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.
Il comma 8 dello stesso articolo 36-quater 626/94 stabilisce la delega alla conferenza Stato-Regioni:
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.
Non c'è scritto che possono stabilire la scadenza per l'effettuazione dei corsi.
Ma anche la scadenza del 23/02/2008 è opinabile, perchè prevista da un'altra circolare (30/2006 del Min. Lavoro):
CIRCOLARE N. 30/2006
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI
All. n.:
Prot. N. 15/VI/7821 del 03/11/2006
… si evidenzia che il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo, …
…
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Oggetto: scadenza dell’obbligo di formazione per chi monta, smonta o trasforma ponteggi,
prevista dai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94 (modifica introdotta dal d.
lgs 235/03).
Vista la circolare n. 30/2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel punto in cui si
afferma che “il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94,
entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono
tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del citato Accordo”, si concorda con tale interpretazione ministeriale.
In conclusione, poiché l’Accordo Stato/Regioni e Province Autonome, “in materia di
individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei
corsi per lavoratori e preposti all’uso di attrezzature di lavoro in quota” è stato pubblicato in GU il
23 febbraio 2006, la data entro la quale gli interessati sono tenuti a partecipare ai corsi è da
considerarsi il 23 febbraio 2008.
Parere tecnico licenziato dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome nella Riunione del 26 luglio 2007
Ho sottolineato Parere tecnico, perchè è appunto un parere tecnico non giuridico.
Ci sono voluti ben due anni e mezzo per pubblicare nella G.U. l'accordo Stato-Regioni (dal 27/08/2003 data di pubblicazione del DLgs 235/2003, al 23/02/2006 data di pubblicazione dell'accordo), a quel punto è mancato il tempo per organizzare i corsi e per permettere a tutti di frequentarli.
Con le due circolari e l'escamotage dell'interpretazione si cerca (secondo me maldestralmente) di riparare a tale ritardo. :smt012
- grande mole delle persone ancora da formare;
- i corsi devono essere fatti bene e, quindi, non vi possono partecipare 300 persone alla volta, bensì piccoli gruppi;
questo non significa che una circolare possa modificare una norma di legge.
L'eventuale proroga di un anno della scadenza dei corsi poteva benissimo ricadere nel "famigerato" decreto milleproroghe, che ha forza di legge e, quindi, può anche modificare un decreto legislativo.
Mi sembra che ci sia ben poco di interpretabile nei commi 9 e 10 dell'art. 36-quater 626/94.
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
(Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27/8/2003)
Testo in vigore dal: 11-9-2003
Art. 1
…
Art. 2
…
Art. 3
…
Art. 4
…
Art. 5
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:
…
Art. 36-quater
(Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi)
…
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto
…
Art. 6
…
Art. 7
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.
Il comma 8 dello stesso articolo 36-quater 626/94 stabilisce la delega alla conferenza Stato-Regioni:
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.
Non c'è scritto che possono stabilire la scadenza per l'effettuazione dei corsi.
Ma anche la scadenza del 23/02/2008 è opinabile, perchè prevista da un'altra circolare (30/2006 del Min. Lavoro):
CIRCOLARE N. 30/2006
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI
All. n.:
Prot. N. 15/VI/7821 del 03/11/2006
… si evidenzia che il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo, …
…
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Oggetto: scadenza dell’obbligo di formazione per chi monta, smonta o trasforma ponteggi,
prevista dai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94 (modifica introdotta dal d.
lgs 235/03).
Vista la circolare n. 30/2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel punto in cui si
afferma che “il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94,
entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono
tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del citato Accordo”, si concorda con tale interpretazione ministeriale.
In conclusione, poiché l’Accordo Stato/Regioni e Province Autonome, “in materia di
individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei
corsi per lavoratori e preposti all’uso di attrezzature di lavoro in quota” è stato pubblicato in GU il
23 febbraio 2006, la data entro la quale gli interessati sono tenuti a partecipare ai corsi è da
considerarsi il 23 febbraio 2008.
Parere tecnico licenziato dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome nella Riunione del 26 luglio 2007
Ho sottolineato Parere tecnico, perchè è appunto un parere tecnico non giuridico.
Ci sono voluti ben due anni e mezzo per pubblicare nella G.U. l'accordo Stato-Regioni (dal 27/08/2003 data di pubblicazione del DLgs 235/2003, al 23/02/2006 data di pubblicazione dell'accordo), a quel punto è mancato il tempo per organizzare i corsi e per permettere a tutti di frequentarli.
Con le due circolari e l'escamotage dell'interpretazione si cerca (secondo me maldestralmente) di riparare a tale ritardo. :smt012
- a.mattioli
- Messaggi: 292
- Iscritto il: 06 lug 2007 19:03
- Località: Umbria
La scadenza era il 17 luglio 2007 e la circolare* può dire quello che vuole, ma la legge è oltremodo chiara; quindi, qualunque impiccio accada, dalla semplice prescrizione ad una inchiesta per un infortunio dovuto ad un ponteggio non "montato, smontato o trasformato sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste" come recita il comma 6 art. 36 quater d.l.gs 626/94, sono problemi spiacevoli per chi ha tollerato il non rispetto della norma, circolare o non circolare.
Saluti
a.m.
*p.s. recentemente, lo stesso ministero del lavoro ha dovuto emanare una circolare per rettificarne una propria precedente, ammettendo che era sbagliata
Saluti
a.m.
*p.s. recentemente, lo stesso ministero del lavoro ha dovuto emanare una circolare per rettificarne una propria precedente, ammettendo che era sbagliata
Quali sono i riferimenti di quest'ultima circolare?a.mattioli ha scritto:*p.s. recentemente, lo stesso ministero del lavoro ha dovuto emanare una circolare per rettificarne una propria precedente, ammettendo che era sbagliata
Grazie
- a.mattioli
- Messaggi: 292
- Iscritto il: 06 lug 2007 19:03
- Località: Umbria
- a.mattioli
- Messaggi: 292
- Iscritto il: 06 lug 2007 19:03
- Località: Umbria
Ecco la prima dell'agosto 2007, modificata da quella del 14 novembre 2007 del mio precedente post.
Riguardano entrambe la legge 123/2007 art. 5; con la prima si sosteneva la possibilità di emanare provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale per violazioni alle norme di sicurezza da parte del personale ispettivo del ministero del lavoro in tutti i settori produttivi, con la seconda si correggeva il tiro, dopo le contestazioni delle regioni, limitando tale possibilità solo all'edilizia. come prevede la legge.
Saluti
A.M.
Riguardano entrambe la legge 123/2007 art. 5; con la prima si sosteneva la possibilità di emanare provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale per violazioni alle norme di sicurezza da parte del personale ispettivo del ministero del lavoro in tutti i settori produttivi, con la seconda si correggeva il tiro, dopo le contestazioni delle regioni, limitando tale possibilità solo all'edilizia. come prevede la legge.
Saluti
A.M.