Buonasera,
sono nuova di questo forum, chiedo se sia possibile avere maggiori dettagli circa il trattamento dei costi per la sicurezza nei contratti di subappalto.
Mi spiego meglio: inserire una cifra di costi per la sicurezza che sia una % rispetto al totale dell'importo della prestazione (lavoro da eseguire) è corretto? ovviamente la cifra di cui parliamo NON è soggetta a ribasso.
Altra domanda: è necessario esplicitare anche nei SAL (stati avanzamento lavori con cui si ammette il subappallatore all'inoltrarci la fattura ) una cifra relativa agli oneri?
dobbiamo espressamente scrivere: costi sic.....euro
costi prestazione...........euro
-----------------------------------
totale............................................euro
oppure è sufficinete un totale? gli organi competenti potrebbero muovere obiezioni?
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Costi sicurezza D.Lgs. 123/07 nei contratti di subappalto
Parto e mi fermo (mancanza di tempo) dicendo che la sola % rispetto al totale non va bene ma bisogna definire le singole voci di costo per la sicurezza. Dalla redazione del POS, per esempio, al costo dei DPI.alessia70p_ ha scritto: Mi spiego meglio: inserire una cifra di costi per la sicurezza che sia una % rispetto al totale dell'importo della prestazione (lavoro da eseguire) è corretto?
Non appena ho più tempo mi spiego meglio.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Allego serie voci per definire i costi della sicurezza (sono plasmati per i cantieri ma di sicuro facilmente applicabili a qualsiasi altra situazione).
Ringrazio sentitamente Bohr per il documento che ha allegato (visibile ai soli registrati al Forum) e, al contempo, lo saluto molto cordialmente.
Mod
Ringrazio sentitamente Bohr per il documento che ha allegato (visibile ai soli registrati al Forum) e, al contempo, lo saluto molto cordialmente.
Mod
- Allegati
-
- LA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA.doc
- Stima dei costi per la Sicurezza
- (64 KiB) Scaricato 105 volte
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Scusate se dico una fesseria, ma non sono molto pratico di 494 - cantieri; se non sbaglio però in tale ambito è il committente che deve indicare i costi della sicurezza nel PSC e tali non possono essere soggetti a ribasso d'asta nelle offerte formulate dalle ditte esecutrici.
Ora, nella pratica applicazione della novella apportata all'art. 7 dalla legge 123, sembra che i committenti richiedano tale informazione agli appaltatori.
Come ci dobbiamo quindi regolare nelle fattispescie degli appalti endoaziendali, nel silenzio interpretativo degli organi preposti?
due soluzioni
a - applicare per analogia la disciplina del DPR 222/03
b - imporre l'obbligo della quantificazione in capo all'appaltatore (in tale caso però, a mio avviso non si tratterebbe di specificare i costi specifici dell'appalto, ma di imputare su tale commessa il valore percentuale dei costi complessivi sopportati dall'azienda in tema di sicurezza desumibili da bilancio. Tale vaolre servirebbe al committente come elemento per verificare l'idoneità tecnica di cui al co. 1 art.7 D.lgs. 626).
Grazie per i contributi.
Ora, nella pratica applicazione della novella apportata all'art. 7 dalla legge 123, sembra che i committenti richiedano tale informazione agli appaltatori.
Come ci dobbiamo quindi regolare nelle fattispescie degli appalti endoaziendali, nel silenzio interpretativo degli organi preposti?
due soluzioni
a - applicare per analogia la disciplina del DPR 222/03
b - imporre l'obbligo della quantificazione in capo all'appaltatore (in tale caso però, a mio avviso non si tratterebbe di specificare i costi specifici dell'appalto, ma di imputare su tale commessa il valore percentuale dei costi complessivi sopportati dall'azienda in tema di sicurezza desumibili da bilancio. Tale vaolre servirebbe al committente come elemento per verificare l'idoneità tecnica di cui al co. 1 art.7 D.lgs. 626).
Grazie per i contributi.
Dico la mia.
Se siamo in ambito 494, come dicono i colleghi, i costi non sono e non possono essere soggetti al ribasso ed il totale deve essere ripartito tra le varie voci che lo compongono.
Se invece siamo in ambito art. 7, purtroppo, la 123 non stabilisce nulla in merito a tutto ciò e, pertanto anche se completamente assurdo, potrebbero essere soggetti a ribasso d'asta.
A 'sto punto che senso ha diventare scemi nella ripartizione?
Io faccio così:
Totale lavori 100
Costi sicurezza: dal 0,5 al 1,5% del totale (dipende dal tipo di lavoro svolto)
Poi ripartisco un po' a spanne e un po' analiticamente (per quanto mi è possibile) tra le varie voci.
Quello che a me interessa maggiormente, rispetto al reale costo, è che le misure e le procedure di sicurezza vengano VERAMENTE messe in atto.
Ciaaa
Bond
Se siamo in ambito 494, come dicono i colleghi, i costi non sono e non possono essere soggetti al ribasso ed il totale deve essere ripartito tra le varie voci che lo compongono.
Se invece siamo in ambito art. 7, purtroppo, la 123 non stabilisce nulla in merito a tutto ciò e, pertanto anche se completamente assurdo, potrebbero essere soggetti a ribasso d'asta.
A 'sto punto che senso ha diventare scemi nella ripartizione?
Io faccio così:
Totale lavori 100
Costi sicurezza: dal 0,5 al 1,5% del totale (dipende dal tipo di lavoro svolto)
Poi ripartisco un po' a spanne e un po' analiticamente (per quanto mi è possibile) tra le varie voci.
Quello che a me interessa maggiormente, rispetto al reale costo, è che le misure e le procedure di sicurezza vengano VERAMENTE messe in atto.
Ciaaa
Bond
x Bond
Mi pare che non sia del tutto corretto quello che dici. Infatti per gli appalti pubblici la modifica all'art. 86 del Codice degli appalti (art. 8 della legge 123/2007) riporta il comma 3-ter: "Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".
Mi pare che non sia del tutto corretto quello che dici. Infatti per gli appalti pubblici la modifica all'art. 86 del Codice degli appalti (art. 8 della legge 123/2007) riporta il comma 3-ter: "Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".
Mi resta il dubbio, in ambito art.7 i costi li deve specificare il committente o l'appaltatore?
In ambito articolo 7/626 non possono che essere tutti e due visto che le misure per i rischi interferenziali possono essere adottate da entrambi: la recinzione dell'area di lavoro all'interno dello stabilimento la posiziona l'appaltatore, la segnaletica, invece, la posiziona il committente.