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Farmacie HACCP e formazione

Archivio Sicurezza Alimentare/HACCP.
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Mapelli
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Iscritto il: 16 mag 2005 20:49

BuonaSera a tutti, pongo i seguenti quesiti a tutti i visitatori, abbonati, registrati, ospiti del forum:

- Una farmacia è soggetta al D.Lgs. 155/97 e quindi ad elaborare il documento di autocontrollo con tutti i moduli allegati riguardanti l'igiene alimentare?

- La farmacia se è soggetta ad elaborare il documento di autocontrollo deve informare i propri dipendenti (Dottori Farmacisti) attraverso il corso di formazione riguardante la manipolazione degli alimenti (corso che sostituisce il vecchio libretto sanitario)?

- Nel caso una farmacia presenti rischi per i lavoratori dipendenti (uso videoterminali, movimentazione carichi ..etc)  il datore di lavoro deve nominare il medico competente?


... Sperando di avere informazioni in merito colgo l :smt050 'occasione a tutti per augurare un buon fine settimana!!!... :smt041
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

1) io, mai andata a cenare in farmacia.
2) le farmacie sono soggette e procedure igieniche ovviamente maggiormente cautelari che non i bar.
3) in farmacia non c'è produzione di alimenti nè distribuzione di alimenti sfusi, manipolati o trasformati (=cotti o anche solo conditi).
4) ma com'è che fai questa insolitissima domanda?
5) il farmacista è un Datore di Lavoro, ed è tenuto a tutti gli obblighi di tutti i Datori di Lavoro: le leggi in Italia, qualunque cosa possa sembrare a prima vista, sono le stesse per tutti.
6) un abbonamentino a SOL, così ti scarichi le normative e le riguardi per benino? che ti sembra come idea?
Nofer
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

UH!
...scusatemi tutti, ho dimenticato di ricambiare gli auguri di ottimo w.e.!
Nofer
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Stefano F.
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Iscritto il: 16 ott 2004 14:27
Località: Emilia-Romagna

- Una farmacia è soggetta al D.Lgs. 155/97 e quindi ad elaborare il documento di autocontrollo con tutti i moduli allegati riguardanti l'igiene alimentare?

Si certo! E' soggetta a tale normativa in quanto rientra nell'ambito di applicazione anche solo la "vendita" di alimenti, che avviene in farmacia.
Un fac-simile indicativo di "Manuale HACCP è stato redatto da Federfarma ed eventualmente è disponibile.
Le Regioni hanno legiferato per semplificare molti aspetti del Sistema HACCP per cui è necessario riferirsi nello specifico alle singole normative regionali.

- La farmacia se è soggetta ad elaborare il documento di autocontrollo deve informare i propri dipendenti (Dottori Farmacisti) attraverso il corso di formazione riguardante la manipolazione degli alimenti (corso che sostituisce il vecchio libretto sanitario)?

Ogni Regione ha legiferato in tal senso. Per esempio in Emilia Romagna i farmacisti sono esentati (per la normale attività in farmacia) dalla frequenza a tale corso.

- Nel caso una farmacia presenti rischi per i lavoratori dipendenti (uso videoterminali, movimentazione carichi ..etc)  il datore di lavoro deve nominare il medico competente?

Naturalmente la farmacia è soggetta esattamente come le altre attività. Se dalla valutazione si riscontrano rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria naturalmente è obbligatorio la nomina del MC.
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Mapelli
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Iscritto il: 16 mag 2005 20:49

Ringrazio Stefano per la precisione nelle risposte.

PER NOFER:
Non è che stanotte mi sono sognato di fare questa domanda, solamente che l'associazione di categoria ha imposto di adempiere al D.Lgs.155/97... e stupito ho scritto il quesito nel forum, Sicuramente provvedero' non appena possibile ad abbonarmi al SOL ma alcune volte è piu importante l'intervento di chi ha già vissuto in Primis il Problema... Come Stefano ...

Ringrazio tutti comunque e auguro un buon fine settimana!!!
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Stefano F.
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Iscritto il: 16 ott 2004 14:27
Località: Emilia-Romagna

Ti preciso alcune cose con riferimento alle mie risposte veloci (purtroppo limitate alla Regione Emilia-Romagna dove opero):

1) La giunta della Regione Emilia-Romagna in data 01/ 03/2004 ha definito con delibera i criteri e le modalità di accesso ai corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori del settore alimentare previsti dalla legge regionale n. 11 del 24/06/2003 ed organizzati dal Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione. Il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di alimenti non deve più sottoporsi alla visita annuale per il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria ma deve frequentare corsi di formazione che consentano il rilascio dell’Attestato di formazione che sostituisce il libretto di idoneità sanitaria. La delibera classifica le mansioni in tre livelli di rischio alimentare:

A) livello 2 a richio elevato ( es.: cuochi, pasticcieri, gelatai…)

B) livello 1 a rischio intermedio (es. baristi, fornai…)

C) livello 0 a rischio trascurabile (es. camerieri, lavapiatti, farmacisti…)

Magazzinieri, farmacisti, addetti alla vendita di prodotti erboristici, commessi ecc. sono compresi nel livello 0.

Mentre gli addetti alle mansioni di livello 1 e 2 sono tenuti al possesso dell’attestato di formazione, gli addetti alle mansioni di livello 0 sono esclusi da tale obbligo.

Ritengo dunque che allo stato attuale, in Emilia-Romagna, per tutti gli operatori della farmacia, NON sia richiesta la presenza del libretto di idoneità sanitaria né eventualmente l’obbligo di conservazione del libretto scaduto, nè l'attestato di frequenza ai corsi di formazione specifici.

2) La semplificazione regionale (E.R.) del Sistema HACCP che riguarda anche le farmacie è contenuta nella Delibera della Giunta regionale Prot. n. (VET/00/13406) del 28 marzo 2000 e la parte che riguarda le farmacia cita:

...omissis....

Il piano aziendale/documento di autocontrollo per le tipologie individuate dovrà contenere almeno quanto di seguito esplicitato:

c) Esercizi per la vendita al dettaglio e/o la somministrazione al consumatore finale, ivi compreso l'agriturismo, esclusa la grande distribuzione.

Descrizione delle seguenti fasi di attività :
1) Fase di approvvigionamento/fornitura  
 a. modalità di approvvigionamento/fornitura
 b. documentazione (raccolta dei documenti commerciali di scorta, fatture)
 c. eventuali garanzie richieste ai fornitori, e, se presenti, con descrizione delle  modalità di verifica o di riscontro.

2) Fase di accettazione materie prime/prodotti
 a. riscontro della conformità del prodotto  
 b. riscontro dell integrità delle confezioni
 c.controllo della regolarità dell’etichettatura
 d. verifica data scadenza/termine minimo di conservazione

3) Fasi di gestione operativa
3.1 stoccaggio/conservazione materie prime/prodotti deperibili e non
 a. gestione idonea conservazione
 b. gestione dei prodotti non idonei/non conformi
3.2 preparazione/manipolazione
 a. gestione igienica della preparazione degli alimenti
 b. gestione igienica delle fasi di trattamento termico (ove presenti)
 c. gestione igienica e conservazione del prodotto finito
3.3 vendita/somministrazione
a. gestione delle attrezzature di esposizione/vendita
b. gestione del termine di conservazione dei prodotti

4) Fase di gestione dei locali e delle attrezzature
a. programma di pulizia e disinfezione
b. programma di derattizzazione e disinfestazione
c. programma di manutenzione delle attrezzature e della strumentazione

Documentazione obbligatoria:
a. Piano aziendale/documento di autocontrollo contenente la descrizione delle fasi di attività e delle procedure di gestione secondo le buone pratiche di lavorazione (GMP)
b. registrazione/documentazione relativa al punto 1b e alle verifiche periodiche relative al punto 4a,b,c.
c. registrazione delle non conformità e delle azioni correttive messe in atto
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Mapelli
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Iscritto il: 16 mag 2005 20:49

... RINGRAZIO PER LA RISPOSTA ...

buon Lavoro
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Stefano F. ha scritto:La delibera classifica le mansioni in tre livelli di rischio alimentare:

A) livello 2 a richio elevato ( es.: cuochi, pasticcieri, gelatai…)

B) livello 1 a rischio intermedio (es. baristi, fornai…)

C) livello 0 a rischio trascurabile (es. camerieri, lavapiatti, farmacisti…)
... e se ne avessi avuto bisogno, questo conferma la mia antica ipotesi che l'Emilia Romagna è senza alcun dubbio uno dei posti migliori dove vivere, in Italia. E sino a che non dirimerò i miei dubbi se sia meglio svegliarsi quasi tutte le mattine con il Vesuvio splendente su un mare d'incanto (ma con una disorganizzazione talvolta eccelsa...) o sia meglio svegliarsi quasi tutte le mattine nel bianco opaco della nebbia-foschia (ma con un'organizzazine razionale ed efficiente ), resto qui a scegliere in quale pizzeria spendere meno di 7-8 euro per un pasto a base di un alimento di fama e sapore mondiale...
Tutto questo premesso, mi permetto di sottolineare che non è solo un  personale quanto giusto parere di Stefano F.  quello che non prevede il libretto sanitario per i farmacisti, ma è proprio esplicitamente riportato nella delibera da lui richiamata:
Prot. n (PRC/04/652), Del GR ER n.342/2004 - allegato 1 ha scritto:Gli addetti alle mansioni elencate nei livelli 1 e 2 sono tenuti al possesso dell’attestato di formazione ottenuto secondo le modalità indicate nel presente atto al termine di specifico corso di formazione/aggiornamento; gli addetti alle mansioni elencate nel livello 0 sono esclusi da tale obbligo.

Gli addetti alle sagre e feste popolari in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti, sono esclusi dall’obbligo dell’attestato di formazione, in funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell’ambito della manifestazione.
Ed addirittura, tra le numerose mansioni elencate come a "rischio 0" l'allegato soprariportato accomuna tabaccai e farmacisti (cfr. http://www390.regione.emilia-romagna.it ... 4B652.html ).
Poichè è evidente che queste categorie non "producono" nè tantomeno "somministrano" alimenti, limitandosi alla vendita di "prodotto alimentare confezionato" (mica uno porta il bebè in farmacia per dargli l'omogeinizzato, nè è detto che uno mangi già all'interno della tabaccheria tutto il pacchetto di caramelle), a mio avviso (potrei sbagliare, chiaro!) l'unico "pizzo" (N.d.T.:= punto di riferimento, parte, paragrafo) del D.Lgs. 155/97 applicabile alle farmacie resta il capitolo IX dell'allegato, in altre parole la verifica e l'autocontrollo delle condizioni di accettazione e stoccaggio dei prodotti.
Tale adempimento resta in capo al Titolare o di responsabile specificamente delegato, senza meno, ma se ricordiamo che sia la Legge regionale ER n.11/03 che ancor più la Delibera 342/04 si richiamano alla L. 526/99 in materia di "procedura semplificata", se pretendiamo anche da un tabaccaio o da un farmacista un documento e/o un manuale, ho come l'impressione che non semplifichiamo un beneamato accidente.
In particolare, il comma 6 dell'art. 10 della L. 526/99 modifica a mio avviso in modo sostanziale, per quanto a prima vista non sembri eclatante la differenza, sulle attività soggette in particolare ai capitoli 1 e 2 dell'allegato al D.Lgs. 155/97, laddove si dice <<Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi", sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi".>> , che secondo me chiarisce che una cosa è la vendita e ben altra è la somministrazione: certo, potevano anche scriverlo meglio, ma...
Se poi vogliamo inventarci motivazioni per spillare euri -che potrebbero altrimenti essere investiti - a farmacisti e tabaccai per pregarli di assicurarsi che non ci siano topi nè vivi nè morti negli imballi dei prodotti confezionati o di tenere in frigorifero i prodotti che recano l'etichettatura "conservare a 4-8°C", e a parziale giustificazione decidiamo di spendere a nostra volta tempo e soldi per redigere 28 pagine (di cui 26 copiaincollate) dalle quali emerga tale principio...
Scelte di vita.
Se io fossi (e non lo sono nè mai lo diventerò) un presidente/dirigente di un'associazione di farmacisti (ma non avevano un'ordine professionale?) avrei già da tempo stilato un "documento-guida" in cui segnalare magari la necessità di tener d'occhio la temperatura degli armadi refrigerati dove ci sono le medicine che necessitano di stoccagio refrigerato, di NON mettere splendide piramidi di vasetti di omogeinizzati in bella mostra in vetrina dove batte il sole (che i 37 °C all'interno del vasetto si raggiungono in poche decine di minuti anche in primavera), di stoccare il latte in polvere, le pappine di riso etc. con la data di scadenza più ravvicinata in prima fila e progressivamente le successive, etc. etc.

Gli ultimi 4 righi sono un documento/manuale HACCP semplificato. Basta una pagina, scritta in corpo 16, e ci avanza anche assai spazio.
...come direbbe manfro  :smt002 : ma per piacere!
Io spero che quanto prima vengano chiusi/aboliti/schiattati tutti gli UCAS (Uffici Complicazione Affari Semplici), così troveremo il tempo e ci rimettiamo a studiare qualcosa di nuovo anzichè stare a crogiolarci nella contemplazione dell'obsoleto.
Un bacione grosso all'Emilia Romagna, per le cui vie domani -che è domenica- si sentiranno tutti i profumi dei sughi domenicali frammisti a quell'incredibile profumo di erba umida che a me fa venir voglia di casa, di quiete, di pace.
Alle altre regioni, la mia più profonda e sentita solidarietà, e l'amore che da cittadina italiana ho per il mio paese.  
Nofer
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Giuliano
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Nofer sei commovente!!
Ciao Un bacio
Giuliano
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Stefano F.
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Sono perfettamente, completamente ed assolutamente daccordo con Nofer (anche sull'Emilia Romagna) ma purtroppo devo segnalare che sulla check-list delle Commissioni Ispettive delle Aziende USL in ispezione presso le farmacie ex art. 111 TULLS e art. 30 L.R. 19/82 sono anche presenti i seguenti punti:


- Il manuale di autocontrollo per la corretta conservazione degli alimenti è attivato?
- Sono descritte le procedure di lavorazione?
- Sono state descritte le GMP?
- E' stato descritto il piano di sanificazione?
- E' stato descritto il piano di disinfestazione?
- Sono state indicate le azioni correttive?
- Nella documentazione è presente il registro delle non conformità?


Ove non riscontrano l'attivazione del manuale verbalizzano il termine di 90 giorni per l'adeguamento e successivamente, in difetto, sanzionano.

Anche i NAS in ispezione valutano l'aspetto HACCP.


Saluti a tutti
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