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materiale a contatto con gli alimenti: sanzioni?

Archivio Sicurezza Alimentare/HACCP.
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Guffolo
Messaggi: 169
Iscritto il: 07 nov 2005 18:50
Località: Vicenza

Ciao ragazzi, come sempre quando non so più dove girarmi chiedo conferma al sacro forum, sperando che qualcuno magari abbia già avuto a che fare con il problema.
Cliente che confeziona funghi, che poi vende a rivenditori che successivamente vendono all'utente finale, e fin qua tutto chiaro.
Gli è stato contestato (dal suo cliente) di non aver posto sull'imballo il simbolo per l'idoneità dell'imballo a contatto con gli alimenti.
Ditemi se sbaglio, ma son abbastanza certo che è il produttore che deve porre tale simbolo, e quindi il rivenditore può rifarsi su di lui (sicuramente non deve porre niente il rivenditore): ciò che non mi è chiaro è la sanzione, in quanto non riesco proprio a trovarla: qualcuno mi indica la retta via con un gesto di pietà umana (già che siamo alle porte di Pasqua, oltre alla vostra disponibilità faccio leva anche sulle vostre qualità morali :smt003
Grazie in anticipo!
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P.luigi
Messaggi: 18
Iscritto il: 02 feb 2006 12:37

Guffolo,
se il tuo cliente utilizza (presumo vaschette in pvc o pet) direttamente i contenitori senza apportare alcuna lavorazione (per esempio termoformatura di bobine di pvc o pet) per il confezionamento dei funghi  non deve apporre o fornire indicazioni sulla idoneità al contatto con gli alimenti; tale obbligo ricade sul soggetto che ha materialmente prodotto il contenitore (termoformatura se trattasi di pvc o pet). Il Tuo cliente in ogni caso deve accertarsi che l’imballo sia idoneo al  contatto con gli alimenti; ti copio e incollo da altro sito le seguenti ulteriori informazioni:
1) Le imprese che producono gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari (D.M. 21.3.1973, art. 6 comma 1).

2) Ogni partita degli oggetti sopra citati dev'essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che essi sono conformi alle norme vigenti (D.M. 21.3.1973, art. 6 comma 2).

3) L'utilizzazione in sede industriale o commerciale degli oggetti è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti e l'impresa che li utilizza dev'essere in possesso della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, in modo da consentire all'autorità sanitaria di identificare il produttore o gli eventuali fornitori (si veda D.M. 21.3.1973, art. 7).

Se ti servono ulteriori informazioni sono a disposizione.

Saluti
P.Luigi
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Guffolo
Messaggi: 169
Iscritto il: 07 nov 2005 18:50
Località: Vicenza

Grazie P.Luigi, davvero squisito.
Ma allora sbaglio se il produttore dei materiali (PVC, PET o altro) debba porre lui il marchio di idoneità alimentare?
E se non lo pone, è giusto dedurre che il materiale sia inidoneo? Io sarei portato a vederla così salvo tue opinioni contrarie. Se così fosse, allora è chi confeziona a sbagliare ad utilizzare un materiale che non potrebbe utilizzare.
In definiva, è giusto pensare che il simbolo posto sul materiale plastico sia discriminante oppure, anche  in assenza del simbolo, se ho la dichiarazione di conformità allora  si può considerare il materiale idoneo.
Grazie di nuovo
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effenne
Messaggi: 817
Iscritto il: 18 gen 2005 13:56

Ciao!
Concordo con quanto detto da P. Luigi:
- il produttore dei contenitori deve metterci il marchio
- l'utilizzatore deve, in sostanza, utilizzare solo contenitori con il marchio
- se utilizza contenitori senza il marchio è si colpa del produttore che non lo ha apposto, ma anche sua che non ha verificato prima
- se il produttore non pone il marchio, per quale ragione dovrebbe essere giusto supporre che lo stesso sia idoneo? chi me lo dice?

che poi è esattamente quello che ha detto P. Luigi
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
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Guffolo
Messaggi: 169
Iscritto il: 07 nov 2005 18:50
Località: Vicenza

Grazie mille Fabio per il tuo intervento, ma perdonami se insisto sulla faccenda: quello che dite va benissimo per contenitori già lavorati, ma con un film, ad es di polietilene, che ovviamente non ha il marchio, cosa succede?
Credo che il cliente non abbia nessun modo di verificare se quello è un materiale idoneo, perchè l'unica cosa che il fruitore possiede è la dich. di conformità del film, ma sul prodotto finito non è indicato nulla.
E qui finisce purtroppo il mio ragionamento!!
Ciao grandi!!!
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P.luigi
Messaggi: 18
Iscritto il: 02 feb 2006 12:37

Guffolo,
specifica, cortesemente,  meglio il problema al fine di fornirti una risposta puntuale. Mi sembra di capire che  il tuo cliente utilizza il film in politene estensibile (tanto per intenderci quello che utilizziamo in casa nostra)  per avvolgere(è giusto?)  i funghi;  in questo caso non è praticabile l’apposizione del simbolo che identifica l’idoneità  al contatto con gli alimenti sul film! L’idoneità dovrà essere riportato nella dichiarazione di conformità che accompagna il prodotto oppure tramite menzione diretta “per alimenti” nell’imballo del film in politene.

Fammi sapere.

Saluti
P.luigi
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Stefano F.
Messaggi: 138
Iscritto il: 16 ott 2004 14:27
Località: Emilia-Romagna

Se può servire copio/incollo.............
Estratto dal:
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n.108 - Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
…………….
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni:
a) la dicitura 'per alimenti' ovvero 'puo' venire a contatto con gli alimenti' oppure una menzione specifica circa il loro uso, quale 'macchina per caffe', 'bottiglia per vino', 'cucchiaio per minestra' oppure il simbolo di cui all'allegato 2;
b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento del loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie;
c) il nome e la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'.
2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:
a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; le indicazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere apposte sui cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta;
b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore finale: sui documenti di accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli imballaggi, oppure sui materiali e sugli oggetti stessi.
3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione di cui all'articolo 2, primo comma, nonche' a quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 3.
5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 5, la dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno riportate in lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita.
8. Le indicazioni di cui al comma 7 possono essere riportate, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue.
9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni".
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