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libretti sanitari

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manfro
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non ho trovato link che facessero al caso mio, e non occupandomene in prima persona non so dove cercare.
Non è che per caso qualcuno ha notizie sull'obbligatorietà o meno di rinnovare i libretti sanitari per gli operatori di ristoranti/bar ecc... ed eventualmente anche le modalità?
Va bene anche qualche link dopo leggo io.
Grazie infinite
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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Ios
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Ciao Manfro,
ti suggerisco di vedere questo link
http://www.network54.com/Forum/thread?f ... 1089912203

oppure leggi qua:

Il punto sui Libretti di idoneità sanitaria per alimentaristi (all’ottobre 2002)

REGIONI CHE HANNO SOSPESO IL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA

Calabria

Delibera n. 271 del 27.03.2001 della Giunta regionale della Calabria, che "delibera … di disporre che le Aziende sanitarie locali sospendano, in via provvisoria e per la durata di per tre anni, … le procedure rilascio/rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria previsti dall’art.14 della legge 283/62 e dal relativo regolamento esecutivo, DPR 327/80 ...".

Piemonte

Delibera della Giunta regionale n.42-4511 del 19 novembre 2001 che "delibera di disporre che le A.S.L. sospendano, in analogia a quanto già disposto da altre Regioni, e in via sperimentale, per la durata di due anni, a far data dal 1 gennaio 2002, le procedure di rinnovo/rilascio dei libretti sanitari previsti dall’art. 14 della L.283/1962 e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 327/1980".

Umbria

Delibera della Giunta regionale n.758 del 13.07.2000, che dispone "… che le ASL sospendano in via sperimentale per la durata di un anno, a decorrere dal 15.07.2000, le procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria previsti dall’art. 14 della legge 283/1962 e dal relativo regolamento esecutivo …"

Delibera della Giunta regionale n.566 del 30.05.2001, che dispone "… di prorogare di un anno, dal 15.07.2001, la sospensione delle procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria previsti dall’art. 14 della legge 283/1962 e dal relativo regolamento esecutivo …"

Delibera della Giunta regionale n.883 del 3.07.2002, che dispone "…di prorogare di un anno, dal 15.07.2002, la sospensione delle procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria (art. 14 della legge 283/1962 e relativo regolamento di esecuzione…"

Provincia Autonoma di Bolzano

L’art.14 della legge provinciale 13.01.1992 n.1, come modificato dall’art. 42 della legge provinciale 11.08.1998 n.9, dispone che "in luogo del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall’art.14 della legge 30 aprile 1962 n. 283 … il medico igienista … valuta … le misure adottate nell’ambito dell’autocontrollo dal responsabile dell’industria alimentare"

Provincia autonoma di Trento

Delibera della Giunta Provinciale n.1401/197 del 21.06.2002 con la quale si sospendono a decorrere dal 1 luglio 2002 le procedure per il rilascio- rinnovo del Libretto di idoneità sanitaria per tutte le categorie di alimentaristi.

REGIONI IN PROCINTO DI EMETTERE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE/SOPPRESSIONE

DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA

Emilia Romagna

E’ in corso di approvazione un progetto di legge regionale, che prevede la soppressione dell’obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all’art.14 della legge 283/1962 per tutte le categorie di alimentaristi.

Friuli Venezia Giulia

Presa di posizione sulla sospensione del Libretto di idoneità sanitaria per tutte le categorie di alimentaristi del Presidente della III Commissione del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Giovanni Castaldo, apparsa sulla stampa locale in data 18.07.2002.

Toscana

Disegno di legge regionale per la sospensione (per 5 anni?) del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi. (non sono riuscito a procurarlo)

ALTRI PROVVEDIMENTI REGIONALI O DI ASL DI RIDIMENSIONAMENTO DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA

Emilia Romagna

Circolare n.8216 del 4 febbraio 1999 del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica della USL di Rimini, che recita "per le seguenti categorie di lavoratori che non presentano contatto diretto, né indiretto con alimenti, non si ravvisa la obbligatorietà del rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria: … magazzinieri e trasportatori di alimenti confezionati, …"

Friuli Venezia Giulia

Circolare interna n. 03731 del 10.02.1998 del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione della ASS n. 3 "Alto Friuli" che afferma la non necessità del Libretto di idoneità sanitaria per una serie di categorie. Tra queste "gli addetti che maneggiano imballaggi contenenti le singole unità di vendita confezionate ..", ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n.79/1980.

Circolare interna di analogo tenore n.26685/DS del 19.06.1997 del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione della ASS n. 4 "Medio Friuli".

Nota n.24323/8622 del 16.07.2001 con la quale i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASS n. 3 "Alto Friuli", n. 4 "Medio Friuli" e n. 5 "Bassa Friulana" chiedono alla Regione Friuli Venezia Giulia la sospensione delle procedure per il rinnovo del Libretto di idoneità sanitaria.

Lazio

Delibera della Giunta regionale n. 11250 del 29 dicembre 1995: elimina gli esami di laboratorio nel rilascio/rinnovo del Libretto di idoneità sanitaria. La procedura prevede un colloquio per valutare le specifiche conoscenze dell’interessato in materia di igiene degli alimenti e la visita medica (e la vaccinazione antitifica, poi superata dalla norma nazionale).

Lettera circolare dell’Assessore alle Politiche per la Qualità della vita della Regione Lazio n.1332 del 5.06.1996 con cui si dichiara che le procedure delle delibera 11250/1995 non si applicano ad alcune categorie, per cui non sono soggetti all’obbligo del Libretto di idoneità sanitaria, tra gli altri, "coloro che maneggiano imballaggi e prodotti confezionati, .. nonché gli alimentaristi … che trattino solo prodotti confezionati".

Nota n. 26296 del 13 maggio 1998 dell’Assessore alle Politiche della Salute del Comune di Roma che prevede di "escludere dall’obbligatorietà (del Libretto di idoneità sanitaria) gli operatori addetti al trasporto e alla vendita dei prodotti alimentari confezionati".

L’ASL RM B di Roma adotta un modulo, da cui si evince che la procedura per il rilascio rinnovo del Libretto di idoneità sanitaria non si applica, tra gli altri, agli addetti al maneggio di prodotti confezionati (Magazzinieri).

Liguria

Delibera della Giunta regionale n.437 del 10.05.2002, che sospende l’effettuazione routinaria degli esami di laboratorio sia nel rilascio che nel rinnovo del libretto di idoneità sanitaria.

Lombardia

Circolare dell’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia n.8/1994 che dichiara che il Libretto di idoneità sanitaria non è previsto, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 79/1980, per "gli addetti che maneggiano imballaggi, contenenti le singole unità di vendita confezionate, per i quali non sussiste la possibilità di contatto, neppure indiretto (trasportatori, magazzinieri)".

Nota del Responsabile dell’U.O. Igiene e Sanità pubblica della USSL 75 di Milano, n.6627 del 5.09.1994, secondo cui "non dovrà più essere rilasciato, né rinnovato il Libretto di idoneità sanitaria alle seguenti categorie di lavoratori: addetti che maneggiano imballaggi, contenenti le singole unità di vendita confezionate, per i quali non sussiste la possibilità di contatto, neppure indiretto – addetti ai depositi, magazzinieri, trasportatori, autisti …".

Circolare n. 23438 del 6-04-1999 del Dirigente del Servizio Prevenzione sanitaria

della Regione Lombardia, che, rinviando alla Circolare 8/1994 di cui sopra, ribadisce che "Non sono soggetti … (al libretto di idoneità sanitaria) … coloro che manipolano esclusivamente gli imballaggi in cui i prodotti alimentari sono contenuti (es. magazzinieri, autotrasportatori, ecc.), per cui non è ipotizzabile un contatto, anche indiretto con l’alimento."

Marche

Documento, prot. 1447 del 10.12.2001, del Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 13 di Ascoli Piceno, ad oggetto "Nuovo protocollo per il rilascio/rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria" che afferma " E’ escluso dal rilascio del libretto di idoneità sanitaria il personale addetto alla commercializzazione e distribuzione di alimenti, che maneggia esclusivamente le unità confezionate ovvero per il quale non sussista la possibilità di contatto, neppure indiretto, con gli alimenti contenuti nelle confezioni : addetti ai depositi, magazzinieri, trasportatori ed autisti…"

Piemonte

Circolare dell’Assessore regionale alla Sanità n.6167/48/766 del 11.10.1995 che indica "i casi in cui non è giustificato il Libretto di idoneità sanitaria", indicando tra questi "... coloro che maneggiano imballaggi, contenenti le singole unità di vendita confezionate, per i quali non sussiste la possibilità di contatto, neppure indiretto (trasportatori, magazzinieri, tabaccai, ecc. – vedi la circolare del Ministero della Sanità n. 79 del 18.10.1980 ..".

Provincia autonoma di Trento

Delibera della Giunta provinciale n. 12513 del 7 ottobre 1994, che recita "Non deve essere rilasciato il Libretto di idoneità sanitaria … agli addetti che maneggiano imballaggi, contenenti le singole unità di vendita confezionate (Trasportatori, magazzinieri , ecc.) per i quali non esiste la possibilità di contatto, neppure indiretto, vedi circolare del Ministero della Sanità n. 79, 18.10.1980"

Toscana

Delibera della Giunta regionale n.1713 del 23.12.1996

(non sono riuscito a procurarla …)

Umbria

Circolare del Responsabile del Settore "Prevenzione, educazione sanitaria e Medicina legale" della U.L.S.S. n.3 di Perugia, n.16106/3556 del 14 luglio 1994, che afferma "Inoltre devono ritenersi non soggetti all’obbligo della tessera sanitaria i dipendenti di aziende alimentari non direttamente addetti al ciclo produttivo, quali … gli addetti ai magazzini che trattano solamente prodotti inscatolati".

Veneto

Circolare del Presidente della Giunta regionale del Veneto n.3 del 29.04.1997

1. Chiarisce che "non deve essere rilasciato il Libretto di idoneità sanitaria agli addetti ai depositi, magazzinieri, trasportatori e autisti …"

2. Esclude l’effettuazione routinaria di esami di laboratorio nel rilascio/rinnovo del Libretto di idoneità sanitaria, per coloro che manipolano prodotti alimentari.

ALTRE IMPORTANTI PRESE DI POSIZIONE

Organizzazione mondiale della Sanità

Risoluzione n. 785/1989 dell’Organizzazione mondiale della Sanità "Health surveillance and management procedures for food-handling personnel. Report of a WHO consultation technical report series", secondo la quale:

- "In considerazione di quanto detto in precedenza si può concludere che gli esami medici di routine per gli alimentaristi, nel periodo pre-impiego e nei periodi successivi, sono inefficaci e perciò inutili."

- "gli accertamenti medici di routine non sono consigliabili in base al rapporto costo/efficacia e non sono strumenti affidabili per prevenire le malattie di origine alimentare".

- "le visite mediche e gli esami di laboratorio eseguiti al momento dell’assunzione e poi rieseguiti periodicamente non hanno dunque alcun valore ai fini della prevenzione delle malattie di origine alimentare. Per questo insieme di ragioni, si raccomanda che i Governi, le Industrie e le Istituzioni, che attualmente si basano sugli accertamenti sanitari sugli alimentaristi per la prevenzione delle malattie di origine alimentare, mettano fine a questo tipo di intervento".

Società nazionale degli operatori della Prevenzione

Presa di posizione degli operatori della Prevenzione riuniti a Caserta in convegno il 13, 14 e 15 giugno 2002 con la quale gli stessi chiedono agli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome e al Ministero della Salute l’abrogazione delle norme di legge che impongono il Libretto di idoneità sanitaria per tutte le categorie di alimentaristi, in quanto tale normativa sarebbe in contrasto con i principi di appropriatezza, di efficacia e di economicità , che devono guidare l’erogazione delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 16.06.1999 n.229 "Norme per la razionalizzazione del S.S.N.".

Istituto Superiore della Sanità

Nota n.26762/AL.22 del 5 luglio 2001 che manifesta di "condividere le perplessità avanzate da numerose Regioni sulla questione del rilascio del libretto sanitario, appoggiandone le richieste di abrogazione" ed evidenzia che "il rilascio del Libretto di idoneità sanitaria non è lo strumento più adatto alla profilassi delle tossinfezioni alimentari, risultando di assoluta preminenza la formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti".

Ministero della Sanità

Nota n. 701/64.50/1/223 del 16.04.1981, indirizzata alla Federazione italiana Tabaccai, a firma del Direttore generale del Ministero della Sanità, che afferma che i tabaccai, se venditori di prodotti alimentari confezionati, non sono soggetti all’obbligo di Libretto di idoneità sanitaria.

CIRCOLARI, LEGGI, PROPOSTE DI LEGGI

Circolare del Ministero della Sanità n.79 del 18 ottobre 1980, che esplicita il concetto di "contatto indiretto con gli alimenti" e indica le categorie di alimentaristi che non necessitano del Libretto di idoneità sanitaria.

Legge 27 dicembre 1997 n.449 "Legge finanziaria 1998", art. 32 : abolisce l’obbligo di vaccinazione antitifica e paratifica per tutte le categorie di alimentaristi, tra cui i magazzinieri.

Legge 23.12.2000 n.388 "Legge finanziaria 2001", art. 92, comma 14: dal 1 gennaio 2001 abolisce l’obbligo del Libretto di idoneità sanitaria per gli addetti alla manipolazione degli alimenti, saltuariamente impiegati dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico e politico.

XII Commissione della Camera dei Deputati

Risoluzione 7-00845 della XII Commissione della Camera dei Deputati della Repubblica italiana del 23 maggio 2000, che impegna il Governo, tra l’altro, "ad abolire l’obbligo di controllo sanitario per addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari (L. 283/1962 e DPR 327/1980) che comporta un rilevante impegno di personale del Servizio sanitario nazionale a fronte di una universalmente riconosciuta inutilità in termini di prevenzione".

SENATO DELLA REPUBBLICA. XIII LEGISLATURA
Disegno di legge n. 4623 d’iniziativa dei senatori Di Orio, Viviani, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mascioni, Lombardi Satriani E Mele, comunicato alla presidenza il 24 maggio 2000 "Abrogazione di norme sanitarie obsolete, inefficaci ed inappropriate", da cui si estrae:

"Il nostro sistema di produzione legislativa presenta il limite, più volte denunciato in diversi consessi giuridici, di introdurre nuove disposizioni senza porre la necessaria attenzione all’abrogazione delle norme precedenti che la legislazione subentrante di fatto supera.

La comunità scientifica italiana che opera in campo sanitario, e in particolare la Società italiana d’igiene, che indubbiamente dispone di un osservatorio più ampio di altri settori sanitari e di una sensibilità nei confronti della sanità pubblica che le è proprio, ha più volte affermato, nel solo interesse della collettività del nostro Paese, di procedere, con norme di legge e non solo sulla base della consuetudine, all’abrogazione di norme sanitarie obsolete, inefficaci ed inappropriate.
Con l’istituzione del sistema sanitario regionale ed il trasferimento delle competenze in materia sanitaria alle regioni devono intendersi abrogate tutte le norme precedenti relative all’ordinamento sanitario statale. Di fatto lo sono, ma ad evitare equivoci o richiami a qualche particolare aspetto non più successivamente trattato, è opportuno che alcune di esse vengano espressamente abrogate.
Si dovrebbe prevedere – almeno – l’abrogazione delle seguenti norme:
….

C) Abolizione dell’obbligo di controllo sanitario per addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari

Si tratta di un obbligo derivante dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che prevedono, con cadenza annuale, che i lavoratori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione, distribuzione e deposito di sostanze alimentari vengano sottoposti a controlli clinici ed esami atti ad escludere la presenza di malattie infettive e diffusive.

Le conoscenze dell’epidemiologia delle malattie trasmesse da alimenti hanno portato ad un’evoluzione normativa radicale, il cui punto più alto è consistito nell’emanazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che ha recepito le direttive CEE sul controllo e la sicurezza alimentare.
Con tale atto muta radicalmente l’azione dello Stato: infatti dal controllo «a valle», interamente a carico delle aziende sanitarie locali (ASL), si passa al controllo «a monte», a carico del produttore.
Ci si pone perciò nell’ottica di quello che potrebbe succedere – richiedendo un’analisi preventiva dei rischi di contaminazione in cui l’alimento può incorrere – e non della verifica, quando il danno è già successo.
Significativo è inoltre il fatto che il decreto legislativo n. 155 del 1997 pone in capo al responsabile della ditta o azienda, oltre che il controllo, anche la formazione e preparazione del personale, relativamente ai comportamenti da mettere costantemente in atto per prevenire il passaggio di contaminanti dal lavoratore all’alimento.
Come più sopra ricordato le malattie trasmesse da alimenti costituiscono ancora oggi un’emergenza sanitaria. La letteratura scientifica evidenzia però che è la contaminazione dei cibi il principale meccanismo attraverso cui avviene poi il contagio alimentare. Al contrario di quanto ritenuto sino a qualche anno fa, il rischio di contaminare un alimento da parte di un portatore asintomatico è ritenuto minimo. I fattori di rischio che invece portano alla contaminazione alimentare sono correlati a comportamenti erronei o a modalità erronee di trattamento e conservazione dei cibi.
Le conoscenze scientifiche acquisite nell’epidemiologia delle malattie trasmesse da alimenti, che costituiscono tuttora un’emergenza di sanità pubblica, hanno evidenziato come la contaminazione degli alimenti avvenga a seguito di misure di produzione, preparazione e conservazione scorrette.
Il ruolo di soggetti che manipolano alimenti e che siano portatori asintomatici di agenti patogeni si è rivelato irrilevante ed addirittura azzerabile quando vengano da essi adottate misure comportamentali di routine.
Quando anche la presenza di microrganismi patogeni in tali lavoratori comportasse un rischio per la sicurezza alimentare, lo stesso non sarebbe arginabile con accertamenti microbiologici a cadenza annuale.
La formazione e riqualificazione del personale dell’industria alimentare è dunque la misura principe nel contenimento di tutte le contaminazioni alimentari, ivi comprese quelle di natura biologica: di tale istanza ha tenuto ampiamente conto la legislazione italiana, recependo la direttiva europea sull’Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Con il decreto legislativo n. 155 del 1997 sono state introdotte tutte le norme di massima cautela per la sicurezza alimentare e la salute del consumatore, norme che superano, rendendolo inutile, l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria.

Altri riferimenti

ISPESL

Fogli d’informazione n.1-2 del 1997.

S. Spiridigliozzi, P. Abetti, I. Boccia "Il libretto di idoneità sanitaria per gli addetti alle mense: nuove procedure per il rilascio". Pag. 4 "Non deve essere rilasciato il libretto a … addetti che maneggiano imballaggi contenenti le singole unità confezionate (trasportatori, magazzinieri).

Carlo Correra

"Prodotti alimentari, sicurezza, igiene e qualità. Manuale giuridico del controllo ufficiale e dell’autocontrollo aziendale". Maggioli Editore, 1998.

Al Cap. XIV, pag 433 e seguenti, l’Autore esamina il concetto di "contatto indiretto" con gli alimenti, escludendolo per categorie quali magazzinieri, trasportatori, ecc., che pertanto non necessitano di libretto di idoneità sanitaria.


ciao Ios
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manfro
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