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RSPP datore di lavoro

Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
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Marianna
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Ciao,
se in una azienda uno dei soci, non il legale rappresentante, ha fatto il corso per RSPP-datori di lavoro (16 ore), può svolgere questo ruolo? Oppure solo il legale rappresentante può assumere l'incarico di RSPP con un corso di 16 ore?
Grazie, marianna
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Nofer
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così, non è facile da definire. In linea di massima, se è socio di una società di persone (tipo snc, sas, soc. di fatto) in cui tutti i soci alla fine sono considerati DdL, a mio avviso sì, può farlo.
In una società di Capitale, no, perchè il DdL è solo il Legale Rappresentante, nel senso di Presidente di CdA, Amministratore Unico e via dicendo.
Se ricordo qualcosa di diritto privato nonchè di civile, la differenza sta nel fatto che una società di capitale è una persona giuridica a se stante, mentre nelle società di persone la persona giuridica si identifica con (l'insieme del)le persone fisiche.
Mi sembra, eh, non giurarci!, vedrai che qualuno più fresco di me chiarirà ulteriormente.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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ursamaior
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Quoto Nofer.
Il socio se lavoratore, è un subordinato e non può fare il corso per DdL alla luce de Dlgs 195/03.
Se non è lavoratore, idem
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Stilo
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Direi che l'operazione è fattibile previa sottoscrizione una scrittura con data certa in cui tutti i soci si accordano affidando al socio Tizio il ruolo di ddl così come definito all'art. 2/626.
Ut sementem feceris, ita metes.
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mirko
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Stilo ha scritto:Direi che l'operazione è fattibile previa sottoscrizione una scrittura con data certa in cui tutti i soci si accordano affidando al socio Tizio il ruolo di ddl così come definito all'art. 2/626.
Yessss!  :smt023
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ursamaior
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Bah, io sono sempre scettico di fronte alle ipotesi di delega di funzioni per imprese di piccole dimensioni, come sicuramente è il caso dell'azienda di Marianna.
Non sono un giurista, per cui mi limito a riportare quello che la giurisprudenza afferma (e per di più lo faccio con la cautela di chi potrebbe non aver ben capito), ma la dimensione aziendale ed altri parametri concomitanti fanno sì che in italia l'istituto della delega di funzioni per scaricare il DdL da responsabilità, sia poco proponibile.

Ricordo, a tal proposito, la decisione presa in 17/12/97 dalla IV Sez della Cass penale (n° 286, Pres. Consoli, Ric. Iacono):
"L'imprenditore può legittimamente delegare ad altro soggetto gli obblighi su di lui gravanti attinenti alla tutela antinfortunistica solo se si trovi impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla condizione di naturale destinatario della normativa antinfortunistica, per la complessità..ed ampiezza dell'azienda, per la pluralità di sedi e stabilimenti di impresa o per altre ragionevoli evenienze si da escludere una immotivata dimissione del suo ruolo legale.
E' necessario poi che il delegante affidi le attribuzioni e le competenze proprie al suo ruolo a persona tecnicamente preparata e capace, che abbia volontariamente accettato la delega nella consapevolezza degli obblighi cui viene a gravarsi, che sia stata fornita dei poteri autorizzativi e decisori autonomi pari a quelli dell'imprenditore e idonei a far fronte alle esigenze connesse all'apprendimento dei presidi antinfortunistici, compreso l'accesso ai mezzi finanziari".


Nella prima parte vengono puntualizzati tre aspetti:
1) L'imprenditore può legittimamente delegare. E' riconosciuta senza ombra di dubbio questa possibilità all'imprenditore che si trovi però nell'impossibilità di esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla condizione di naturale destinatario della normativa.
Viene ribadito il chiarissimo principio che "il naturale destinatario" della normativa antinfortunistica è l'imprenditore o quello che di volta in volta viene definito capo dell'impresa, datore di lavoro ecc.

2) La Cassazione fornisce la cornice interpretativa tendente a chiarire lo stato di impossibilità ad esercitare.
Tale impossibilità è offerta dalla complessità ed ampiezza dell'azienda, dalla pluralità di sedi o da altre ragionevoli evenienze…che facciano escludere una immotivata dismissione dal suo ruolo legale "naturale".
Quindi lo strumento di delega è consentito (ma iniziamo a dire che è NECESSARIO) in presenza di aziende e realtà lavorative che non consentono al capo dell'impresa una gestione diretta del problema sicurezza.
Lo stesso termine "complessità" fa pensare ad un ambiente di lavoro anche di non grandi dimensioni ma che per le lavorazioni effettuate, i macchinari, il personale, la localizzazione, i ritmi e quindi per il complesso mixtum che ne deriva spingono l'imprenditore diligente ad adempiere ai propri doveri coinvolgendo una persona, la cui sfera di poteri viene arricchita di poteri che normalmente non avrebbe.
Ma tra i presupposti che rendono la delega "necessaria" la Cassazione delinea una categoria individuata in astratto da "altre ragionevoli evenienze".
L'evenienza è vocabolario alla mano, l'occorrenza, cioè il bisogno e la necessità che il particolare momento, al particolare situazione spingono l'imprenditore a ritenere che il suo potere-dovere in tema di sicurezza, debba essere esercitato-adempiuto da un altro soggetto.
L'evenienza oltre che apparire ragionevole deve essere conforme alla ragione.
Ogni ragionevole evenienza sarà, in altri termini, idonea a determinare una situazione di scelta, un'offerta di opportunità all'imprenditore il quale potrà conferire ad altro soggetto i poteri-doveri in tema di prevenzione, a condizione che tale conferimento non figuri l'unica situazione che è vietata dalla citata sentenza: una immotivata dimissione del ruolo legale di essere l'imprenditore il naturale destinatario della normativa antinfortunistica.

3) il delegato è individuato come altro soggetto.
L'imprenditore quindi può delegare "altro soggetto" che dovendo "assumere le attribuzioni e le competenze proprie del ruolo dell'imprenditore" deve essere persona tecnicamente preparata e capace.
Non sfuggirà l'esigenza di voler evidenziare che intanto è ammissibile uno "scivolamento" del dovere di sicurezza verso il basso, attivando un meccanismo che possa produrre un'effetto liberatorio a favore dell'imprenditore delegante, solo ed esclusivamente se tale meccanismo faccia confluire realmente i poteri a persona che di tali poteri sappia fare uso, e che pertanto la sua nomina non risponda ad esigenze truffaldine o di mera facciata attraverso le quali il datore di lavoro possa pensare di risolvere i problemi aziendali della sicurezza, ivi compreso quello di far si che il DdL non abbia voglia di frequentare un corso di 16 ore.

Inoltre, ma mi fermo comunque a queste tre considerazioni, ricordo che negli anni ci sono state altre sentenze ed altre interpretazioni che non hanno mai smentito questa linea e semmai l'hanno completata, rendendo la delega praticamente impossibile qualora non si parli di un gruppo di grandi dimensioni.

Delegate chi e come volete. Vedrete poi, se succede qualcosa, come in sede di giudizio il vostro delegato farà carta igienica della delega attribuitagli ed il delegante raccoglierà i cocci........
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mirko
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Faccio un esempio:

Aziendina edile SNC con 5 dipendenti.
L'amministratore è un perito elettronico mentre l'altro socio è un architetto con tanto di corso 494.

Bene a chi fareste fare il corso RSPP????
In teoria all'amministratore, ma se questo non ha un minuto per respirare??
Credo che questo possa essere uno di quei casi in cui la delega (fatta bene) possa funzionare per l'architetto.

Nemmeno io sono un giurista ma qui che fareste???
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ursamaior
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Mirko a volte mi stupisci. Nel caso di una snc il problema non si pone: ciascuno dei due soci è DdL e lavoratore, dunque, senza nessuna delega, può frequentare il corso per RSPP da 16 ore.
Ben diverso è il caso (e lo diceva pure Nofer) di una Srl, di una S.p.A.
Per queste tipologie la delega ha un senso, ma ha anche dei vincoli che, in parte, sono quelli che ho riportato.

Non è una questione di deleghe "fatte bene", come scrivi tu, ma se ci sono le condizioni perchè essa possa ritenersi "efficace", ed in una S.r.l. di 5 persone trovo difficile che il legale rappresentante possa dire: "ragazzi com'è duro fare l'amministratore di una società così ampia, complessa e plurale. Non è che qualcuno di voi se la sente di sollevarmi da questo peso?".
Ti ricordo che la responsabilità penale è personale e una delega consente il traferimento della responsabilità penale (che spetterebbe "naturalmente" al legale rappresentante in quanto ha scelto di fare il legale rappresentante) da un soggetto ad un altro.
E' come (capisco l'iperbole) se io ti facessi una delega per cui ti traferissi la responsabilità di un eventuale incidente stradale (in cui io fossi il conducente responsabile dell'accaduto).
In poche parole, col tuo pieno consenso, facciamo un accordo per cui io guido e tu ti becchi le responsabilità.
Lo capisci che, anche se tu fossi pienamente consenziente e contento, non avrebbe alcun valore giuridico perchè la responsabilità penale, essendo personale, può essere attribuita solo al conducente reale?
Non ha senso dire che io metto sotto qualcuno con la macchina e tu vai in giudizio per omicidio colposo
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mirko
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Scusa Ursa ma a volte mi stupisci anche tu.
ursamaior ha scritto:Nel caso di una snc il problema non si pone: ciascuno dei due soci è DdL e lavoratore, dunque, senza nessuna delega, può frequentare il corso per RSPP da 16 ore.
Dipende, si pone e come invece; ma che dici?
Le SNC possono avere:

1) soci alla pari nel senso che tutti sono amministratori (vedi atto della soc.) con autonomia di spesa e firma anche disgiunta per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (se sta scritto sull'atto della SNC);

Oppure

2) soci di cui UNO amministratore con autonomia e firma disgiunta (da atto della SNC).

Nel primo caso dovresti delegare uno dei soci (visto che come dicevi tu la resp. penale è personale) e a que punto il tizio delegato farà il corso 16 ore RSPP;

Nel secondo caso l'amministratore (già individuato nell'atto) è il DdL e non serve alcuna altra delega.

ursamaior ha scritto: Ben diverso è il caso (e lo diceva pure Nofer) di una Srl, di una S.p.A.
Per queste tipologie la delega ha un senso, ma ha anche dei vincoli che, in parte, sono quelli che ho riportato.
Certo che è come dici a patto che la SRL non ha, per esempio, 3 dipendenti e il DdL deleghi perchè a lui non va di fare il DdL (servono i famosi requisiti per fare una delega)

Ps. se rileggi il tuo intervento noterai che hai detto prima una cosa e poi esattamente il contrario.

BEN DIVERSO E' IL CASO CHE TI HO PORTATO PER ESEMPIO QUINDI.

Li l'Arc. aveva maggori competenze in materia di sicurezza e pertanto vorrei proprio vedere quale giudice possa contestare una delega ad un Arc. che è presente in catiere, formato e straformato, con potere di spesa, RSPP, ecc...
ursamaior ha scritto: Non è una questione di deleghe "fatte bene", come scrivi tu,
Invece a volte è proprio cosi.

ursamaior ha scritto: Non ha senso dire che io metto sotto qualcuno con la macchina e tu vai in giudizio per omicidio colposo
Questo è vero ma l'esempio non calza. Nessuno qui, con la delega, vuole attribuire le responsabilità ad unaltro. Con la delega vogliamo trasferire i poteri innanzi tutto al più competente, il più presente, il più ..........., (NOn la testa di legno che intendi tu per capirci. Quelle deleghe li si vedono subito non servirebbe un giudice secondo me!)

Ursa senza polemica acuna ovviamene, anzi grazie per il continuo scambio di opinioni e cultura.  :smt039

Ciao
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effenne
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La risposta corretta, a mio avviso, l'ha data Nofer: nella sua risposta ha già preso in considerazione tutto quello che avete detto dopo, peraltro ugualmente corretto. Almeno, io mi sono sempre comportato come lei, quindi, semmai, siamo in 2 a sbagliare
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
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