Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Art. 9 D.Lgs 626/94, dettagli.

Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
Avatar utente
mirko
Messaggi: 1026
Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

Vorrei, insieme a voi, analizzare meglio l'art. 9 del 626 cercando di capire meglio quali potrebbero effettivamente essere i compiti di un RSPP esterno ad un Azienda con più unità operative sparse sul territorio soprattutto dal "mero" punto di vista giudiziario.

Art. 9 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione)
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;


Premesso che la VdR e il relativo doc. l'ha già fatta/o il DdL.
In parole povere il RSPP (unico membro del SPP) (almeno una volta l'anno, meglio se insieme al MC) esegue un sopralluogo dei luoghi di lavoro individuando i fattori di rischio, valutando i rischi e individuando le misure necessarie. Ovvero fa, per esempio, una relazione periodica al DdL.


b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;

Per quanto di competenza in che senso?

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

Ok, ovviamente ove ne emerge la necessità/obbligo e non una procedura di sicurezza per pulire il pavimento.

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

Ok. nulla da dire, sembra chiaro.

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;

Ok. nulla da dire, sembra chiaro.


f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.

Come fareste? un opuscolo informativo mirato all'attività/unità produttiva da distribuire ad opera e responsabilità del DdL potrebbe assolvere il compito??

2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.


Natura di rischi?? cioè in pratica il RSPP svolge i commi e lettere precedenti solo dopo e se il DdL lo informa sulla "natura dei rischi". Formalmente se non abbiamo questa informazione non facciamo nulla.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Cioè?


Ragazzi la mia è una riflessione, nientaltro che una riflessione, su cose che normalmnete chi è RSPP come me fa tutti i giorni.
Avatar utente
ugo
Messaggi: 1538
Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

L'iniziativa è interessante!!!

Ecco il mio pensiero (cerco di rispondere facendo la parte del diavolo = chi ha scritto la norma)

a) = art. 4 co. 2 lett. a) la relazione sulla valutazione la fa il datore di lavoro, ma visto il disposto di cui trattiamo "si appoggia" al Servizio (che non è composto solo dal RSPP)

b) = la sua "competenza" è ora "certificata" dal 195, e fa le proposte da inserire nel programma + (IMPORTANTE) attiva INDICI DI CONTROLLO (questo è un esempio)

c) = direi che le scrive lui

...

f) = opuscoli, incontro nuovi assunti, presenza durante i corsi, manifesti, mail, avvisi agli albi, ...

2. = diciamo che il datore di lavoro gli può anche dire: "ecco qui la mia azienda, fai un giro e vedi te che fare"... e questo è dare già una informazione (chiaro che è un esempio estremo, ma faccio la parte del diavolo, ricordate?)

utilizzato = è la leva per sollevare gli aspetti (e ottenere proposte) di sicurezza


Attendo contributi di altri per andare avanti coi ragionamenti!

un salutone
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4904
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

intervengo solo sui seguneti punti, perchè gli altri non credo meritino commenti.

Comma 1 lett. a): la valutazione dei rischi e la redazione del documento sono comunque svolte da SPP (il quale è uno strumento), ma è il DdL che se ne assume la responsabilità.

Comma 1 lett. b): le misure preventive e protettive  possono essere elaborate, per quanto di competenza, anche dal medico competente (art. 17, comma 1, lett. a))
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

partecipo da "altra parte della barricata", ovvero da persona che con il SPPA (e con la sua preoccupante attitudine al barrell unloading) deve fare i conti ogni giorno).

1a) l'SPPA vigila (costantemente, mi viene da dire) sul fatto che le condizioni analizzate nel DVR siano coerenti con la realtà effettiva. Es sparsi (1-serio, 2-a tema libero):
1- in ospedale abbiamo modificato la procedura di prelievo campioni legionella; prima facevamo scorrere l'acqua per 10 secondi, adesso per 3 minuti; è ancora trascurabile il rischio? (sì, per la miseria, sì che lo è, maledetto sppa, altrimenti devo evacuare l'ospedale)
2- venite tutti a vedere il nuovo tritacarne appena installato in azienda, con la sua bocca di ingresso larga 800mm...

1b) nel senso che non si può chiedere al SPPA di conoscere tutto lo scibile umano, e allora esso si avvarrà di altre professionalità che gli spieghino tecnicamente cosa fare e come farlo, quali impianti di protezione occorrono e come devono essere manutenuti, etc:
1- saranno i consulenti per la legionella che gli spiegano se e quando serve il respiratore (=se non c'è aerosol, non c'è rischio di contaminazione)
2- non è l'sppa che deve installare e manutenzionare il dispositivo di rilevamento a infrarosso, che blocca la trituratrice se una persona si avvicina all'imbocco, è l'ufficio tecnico e il servizio manutenzione

1f) perchè no, ma anche e soprattutto corsi con docenti qualificati:
1-riunioni tecniche con i vari servizi aziendali (pulizie, manutentori, campionatori), per spiegare cos'è la legionella e come si trasmette
2-attenzione che la trituratrice taglia...

2) il DdL fornisce le informazioni = a precisa richiesta, il DdL è obbligato a fornire al SPPA le delucidazioni che a questo sono necessarie per svolgere il suo lavoro:
1- caro sppa, dice il direttore di presidio, son 25 anni che gli infermieri fan la doccia ai pazienti per 10-15 min, non abbiamo avuto 1 solo caso di legionella tra gli operatori (inoltre l'acqua è trattata), ti serve altro?
2- qualcuno dovrà pur dirglielo all'SPPA, se la trituratrice va caricata da sopra, o entrandoci dentro, perchè non è che sia proprio uguale come rischio...
Se non c'è informazione sufficiente, l'SPPA o si dimette e si cerca un nuovo lavoro, oppure parla con gli operai invece che col DdL e fa del suo meglio (opzione consigliata...), perchè la responsabilità l'avrà comunque (altrimenti scommettiamo che le informazioni fornite dal DdL non saranno mai sufficienti?).

4) il DdL utilizza il SPPA, nel senso che ne chiede il parere:
1- sppa, un mio operatore ha sollevato il problema del rischio contagio con un'esposizione di 3 minuti. esiste il rischio contagio con la nuova procedura? (e prova a rispondermi sì, se hai coraggio...)
2- sppa, devo comprare una trituratrice con imbocco di 800 mm; cosa dici, ci saranno rischi? o sarà sufficiente una comunicazione che alla mensa aziendale sarà servita carne due volte al dì?

Alla fin fine non mi pare poi così oscuro, questo art. 9. Almeno visto da fuori, e tenendo in mente a cosa serve.
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Avatar utente
mirko
Messaggi: 1026
Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

ursamaior ha scritto: Comma 1 lett. a): la valutazione dei rischi e la redazione del documento sono comunque svolte da SPP (il quale è uno strumento), ma è il DdL che se ne assume la responsabilità.
Grazie dei commenti. Diciamo allora che ogniuno la interpreta un pò come vuole.

Solo che non capisco per quale motivo Ursamaio dica ciò.
Intanto che attendo spiegazioni più dettagliate (se ti va ovviamente) dico la mia su questo punto che è quello più importante a mio avviso.

Dire che il SPP identifica i pericoli e valuta i rischi (art.9) non è la stessa cosa che dire che il SPP FA' e SCRIVE il DVR anche se è il DdL che se ne assume la responsabilità.

In pratica la vedo cosi: il SPP (RSPP) fà i suoi sopralluoghi (di norma 1 l'anno almeno) IDENTIFICA i pericoli, quindi VALUTA i rischi (anche solo nella sua testa) derivati e propone le misure (comprese le procedure che scrive lui).

Il tutto, se vuole, senza scrivere una beata ceppa di DVR, SALVO i risultati di tale opera ma con la forma/formula che vuole lui (anche del tipo: "sono state riscontrate manomissioni sulle protezioni della macchina X, Y e Z con conseguente elevato rischio di taglio durante..... bla bla bla..., si suggerisce di ripristinare le protezioni e di attuare un controllo quotidiano sulla regolare presenza di tali sistemi")

La valutazione dei rischi e il DVR, come tali all'art. 4, la fa il DdL (o ovviamente la fa fare da chi vuole, compreso il RSPP, MA SU SUA SPECIFICA RICHIESTA CHE DEVE ESSERE, OVVIAMENTE, ACCETTATA POICHEè NON E' UN COMPITO CHE FORMALMENTE GLI COMPETE STANDO ALL'ART. 9.
Ovviamente il RSPP/SPP partecipano ma mica sta scritto da nessuna parte che loro (e qui parliamo di una persona, due persone, tre....) fanno la VdR e il DVR.
:smt030
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4904
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

E' una discussione che cerca di individuare l'escatologia della valutazione e del DVR, ma va bene così.
I passaggi logici che seguo sono i seguenti:

Art. 4, comma 1
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,

Art. 9, comma 1
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi

Come vedi in entrambi viene richiesto sia al DdL che al SPP di provvedere alla valutazione dei rischi.
E' una questione di lana caprina,  e secondo me riva di funzionalità pratica andare a capire chi materialmente fa la valutazione dei rischi e chi redige il DVR, poichè sappiamo tutti come funzionano le cose e secondo me è giusto che funzionino così

Il fatto è che (e ne sono molto convinto), l'art. 4 individua degli obblighi, mentre il 9 individua dei compiti.
Nella pratica questo significa che non è di fondamentale importanza CHI effettua la valutazione dei rischi o redige il DVR, poichè in ogni caso, la legge dice fin dall'inizio che a prescindere da chi abbia provveduto, questi sarà riconosciuto come SPP ed in ogni caso la responsabilità sarà sempre del DdL.

Ad esempio, io rientro tra coloro i quali ritangano che è assurdo che ci sia la firma del DdL sul DVR, poichè essa rappresenterebbe un pleonasma. La legge dice che è il DdL ad avere la responsabilità del DVR, dunque che ci sia la sua firma o meno, questo non cambia di una virgola (perciò se durante un'ispezione un DdL tira fuori il DVR su richiesta dell'UPG, quello stesso gesto è suficiente a far attribuire al medesimo la paternità del documento, indipendentemente che l'abbia firmata o meno).
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Nel D.L.vo 626/94 la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è più di tipo manageriale che tecnico.
Infatti egli deve gestire un sistema informativo mirato alla sicurezza in modo da essere sempre aggiornato non solo sulla normativa, ma anche sui progressi tecnologici che in qualche misura possono riguardare l’attività dell’azienda di cui egli è il RSPP.
Per collaborare proficuamente con il Datore di Lavoro egli:
• Deve controllare sistematicamente i rischi presenti in azienda;
• Deve pianificare le strategie e le azioni concrete per la sicurezza;
• Deve organizzare la formazione di tutti i dipendenti ed in particolare quelli che operano in attività rischiose;
• Deve essere pienamente consapevole delle capacità dei lavoratori prima che siano loro assegnati compiti pericolosi, correlandosi con il Medico Competente;
• Deve consultare i lavoratori e recepire le loro segnalazioni dei rischi, chiedendo la collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS);
• Deve quindi conoscere molto bene i processi organizzativi oltre quelli tecnologici e della produzione.

Tutto ciò è possibile se il Datore di Lavoro e la Dirigenza aziendale sono sensibili alle problematiche della sicurezza.
Le ragioni non favorevoli ad un atteggiamento positivo da parte della Dirigenza aziendale sono, in genere, riconducibili alle seguenti:
- la sicurezza ha un costo (in denaro, in tempo perso per formazione, ecc), apparentemente senza alcun ritorno economico,
- la produttività aziendale viene rallentata ed in genere ostacolata dalle procedure imposte dalla sicurezza,
- la scarsa adesione al progetto sicurezza da parte dei lavoratori stessi.  :smt015
Avatar utente
mirko
Messaggi: 1026
Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

Ursamaio possibile che spesso proprio non ci troviamo su nulla?  :smt009
ursamaior ha scritto: E' una questione di lana caprina,  e secondo me riva di funzionalità pratica andare a capire chi materialmente fa la valutazione dei rischi e chi redige il DVR,
Scusami ma prima avevi detto un altra cosa, ovvero che il SPP scrive il DVR.
ursamaior ha scritto: Il fatto è che (e ne sono molto convinto), l'art. 4 individua degli obblighi, mentre il 9 individua dei compiti.
Nella pratica questo significa che non è di fondamentale importanza CHI effettua la valutazione dei rischi o redige il DVR, poichè in ogni caso, la legge dice fin dall'inizio che a prescindere da chi abbia provveduto, questi sarà riconosciuto come SPP ed in ogni caso la responsabilità sarà sempre del DdL.
Azz se non è importatnte il comma 2 è a carico del DdL è c'è la sanzione per lui mica per il RSPP.

E' un obbligo per il DdL ben preciso invece. Ed è giusto cosi visto che il SPP non ha autonomie di spesa (parliamo della maggior parte dei casi).

Ciao
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4904
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Non nego nulla di quello che ho detto: lo stato di fatto è che il SPP fa la valutazione e redige il DVR per conto del DdL, essendo il SPP utilizzato da quest'ultimo, tra l'altro, proprio per questi scopi.

Riguardo al tuo secondo quote, penso di essere stato chiaro e tu hai frainteso quanto da me scritto (chi ha mai detto che la responsabilità non resta al DdL).
Se non sbaglio anche tu, da consulente, spesso nemmeno facente parte del SPP, fai la valutazione dei rischi e redigi il DVR, ma poi la responsabilità resta del DdL.
Che lo faccia tu, che lo faccia il SPP, la cosa non cambia nulla dal punto di vista sostanziale: la responsabilità è e resta del DdL, dunque, come vedi, la questione è di pura lana caprina
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Avatar utente
mirko
Messaggi: 1026
Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

ursamaior ha scritto: Non nego nulla di quello che ho detto: lo stato di fatto è che il SPP fa la valutazione e redige il DVR per conto del DdL, essendo il SPP utilizzato da quest'ultimo, tra l'altro, proprio per questi scopi.
No. Non è cosi.
Il SPP identifica i pericoli e valuta i rischi e suggerisce le misure. Questo non vuol dire fare la valutazione dei rischi come da art. 4 comma 2).

Per fare una VdR (e, a questo punto spero tu lo sappia ) devi:
1 - conoscere bene la struttura dell'azienda, il processo, l'organizzione, ecc...
2 - stabilire i CRITERI di valutazione di ogni singolo fattore di rischio;
3 - identificare i periocoli e valutare l'entità dei rischi;
4 - poi devi stabilire le misure e i TEMPI di attuazione per ridurre tali rischi;
5 - devi definire se è accettabile o no, ecc.....

Ora secondo te queste cose chi può farle?
Il SPP con un sopralluogo l'anno e due chiacchiere una volta l'anno (se prevista ovvero se ha più di 10 dipendenti) con le parti (infondo la legge parla solo di questo)???????????????

Il SPP stabilisce i criteri di valutazione di casa sua non di quella del DdL!
Il SPP stabilisce modi e tempi di attuazione delle misure di casa sua non del DdL!

Ecco perchè non condivido ciò che dici.


Il SPP DEVE partecipare in tutto questo e apportare le sue conoscenze/organizzazione dei compiti.

Caso diverso è se il DdL chiede al SPP o consulente esterno di fare la VDR e il DVR per suo conto suo.
ursamaior ha scritto:
Che lo faccia tu, che lo faccia il SPP, la cosa non cambia nulla dal punto di vista sostanziale: la responsabilità è e resta del DdL, dunque, come vedi, la questione è di pura lana caprina
Vedi che convieni con me!
Ma questo non significa che se il DdL mi incarica RSPP ai sensi dell'art. 9 io debba scrivergli il DVR perchè è mio compito.

Spero tu mi abbia capito stavolta.  :smt039
Rispondi

Torna a “Archivio Figure della sicurezza”