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Finanziaria 2007 e sanzioni

Archivio Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) attività varie/Mobbing/Discussioni Legislative/Tecniche di carattere generale.
Discussioni Legislative e Tecniche, non rientranti nelle categorie specifiche degli altri archivi, dove vengono affrontati gli aspetti di applicazione della legislazione e della normativa tecnica in materia di sicurezza e salute sul lavoro (assetti societari e relative conseguenze sulla sicurezza, documenti di valutazione dei rischi (DVR) di attivita' specifiche, mobbing, ecc...) (Riservato agli abbonati)
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effenne
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Iscritto il: 18 gen 2005 13:56

REBUS: 5 - 5 - 4 (*)
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(*) soluzione: porca vacca! Bene!
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
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fabrizio
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Iscritto il: 18 ott 2004 14:39
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Un saluto all'ottimo ispettore della pantera rosa; anche se non ha ancora risolto il quesito di Bartolomeo Pestalozzi (x i meno giovani rif. Nick Carter anni '70).Saluti.
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Meo
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Iscritto il: 07 feb 2005 18:59
Località: Ariccia

Bene, sono convinto anch'io che un deterrente come il x5 su tutti i 12 punti menzionati da ursamaior e gli 5 altri da clouseau, possano con il tempo contribuire a creare quella cultura sulla sicurezza che noi tutti auspichiamo. Per questo all'interno dell'azienda vorrei inviare questi dati (sotto forma di tabella) sia ai lavoratori (Dirigenti,Preposti e operai)  che al DdL che al RLS e per questo mi serve il vostro aiuto: le sanzioni di cui si parla sono per il DdL? E per i lavoratori? E per il Committente?
Grazie e colgo l'occasione per augurare a tutti un sicuronline 2007
Gianbisv

In effetti non sarebbe male preparare una tabella schematica per rammentare ai nostri amati D.D.L. che il vento sta cambiando (in peggio ovviamente). Tra l'altro credo che anche le sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 siano ricompresi (dunque i vecchi 1024 € x 5). Allora si che sarebbero guai: è la multa più classica e facile da fare per tutti gli ispettori (soprattutto D.P.L.). 1024 € ancora si potevano pagare, ma 5000 e passa, magari unite ad altre prodezze diventa dura.
L'amico Ispettore non crede molto a questi aumenti. Dice che è solo un ottimo sistema per farli multare ancora meno, ovvero di fare come hanno sempre fatto: portami tutto domani in ufficio, con il risultato di rovinare la giornata ai consulenti, costretti a mollare tutto per preparare in fretta e furia documenti strampalati.
Il rischio è che davvero qualcuno possa chiudere. Con 1000/2000 piangi ma ti lecchi le ferite e riparti. Se iniziamo ad andare sui 10000/20000 € per qualcuno sarebbero guai seri. Chi è l'ispettore che si prende la briga di lasciare a casa dei padri di famiglia? Il tipico commento dei miei scarafoni D.D.L. di fronte a queste novità è "Se mi fa chiudere li mando a mangiare (i dipendenti) a casa dell'Ispettore".
Ok, dirà qualcuno, è ora che si inizia a fare sul serio con la 626, a fare le visite, il rischio chimico seriamente, un D.V.R. degno di tale nome, magari con un po di Atex, il rumore fatto bene, magari con lo strumento e, massì, anche le vibrazioni.
E chi ha incarichi (come me del resto) R.S.P.P.? Se il committente viene piombato per quelle cifre? Io sono assicurato (mai usata, spero vivamente che funzioni). i 1.000 o 2.000 € possiamo anche tirarli fuori di tasca nostra per evitare mal di fegato futuri, ma se parliamo di 20.000 € le cose cambiano.
Forse, è la volta buona che qualche scappato di casa, o improvvisato, penserà seriamente a cambiare professione. Ma, tutto dipenderà dai controlli e dalla loro qualità (come al solito).
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Adrov
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clouseau ha scritto:in ambito 494 anche per mancata:

a) trasmissione di notifica preliminare

b) messa a disposizione del PSC agli RLS con 10 gg. di anticipo

c) trasmissione alle imprese concorrenti del PSC

d) trasmissione del PSC a imprese esecutrici e lav autonomi

e) trasmissione del POS al CSE
Mi spiace dissentire,

ma gli aumenti previsti dalla finaziaria si applicano per le sanzioni amministrative entrate in vigore PRIMA del 01/01/1999.

Le violazioni priviste nella 494 sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 19/11/1999 n. 528, entrate in vigore il 18/04/2000.

Saluti

:smt039
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ursamaior
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Gianbisv ha scritto: Tra l'altro credo che anche le sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 siano ricompresi (dunque i vecchi 1024 € x 5). Allora si che sarebbero guai
Per quanto riguarda la 626  la 494, le uniche sanzioni amministrative sono quelle elencate da me e Clouseau.
Queste, tranne che il divieto di mangiare, bere e fumare in presenza di agenti cancerogeni e biologici, riguardano solo datori di lavoro e dirigenti. Nessuna sanzione amministrativa per lavoratori (tranne il caso citato) e nessuna quintuplicazione per mancata formaizone che è e resta penale.

Ora mi scoccio, ma bisognerebbe anche fare una ricerca in tal senso sul DPR 547/55, DPR 303/56 e DPR 164/56. Basta andare al titolo relativo alle sanzioni e vedere le ultime voci di ciascuno articolo: se ci sono sanzioni amministrative stanno lì
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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drago
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Iscritto il: 14 gen 2005 17:18
Località: lodi

dopo una veloce verifica dei decreti citati da ursamaior posso dire che questi non sono interessati in quanto prevedono solo sanzioni penali e non amministrative...

aspetto notizie di conforma da altri forumiani più esperti!

...vedremo...

saluti
:smt039
clouseau

Adrov ha scritto:Le violazioni priviste nella 494 sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 19/11/1999 n. 528, entrate in vigore il 18/04/2000.
Saluti
:smt039
:smt018
Mi aspettavo un intervento del genere.
Per questo prima di inviare il mio precedente ho provato a capire "a fondo" a quale soggetto si riferisse l'espressione "entrate in vigore" nel comma 1177

1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

A mio modestissimo parere il soggetto decisivo è "NORME"([...] entrate in vigore prima del ...).

Il 528/99 sono una "MODIFICHE E INTEGRAZIONI" (confronta il titolo) del 494 e non una nuova norma. Ne deduco che la data di riferimento resta il marzo 1997 (settembre 1996) come previsto dall'articolo 25 della 494 (non modificato).

Detto questo sono abbastanza laico da ricredermi nel momento in cui avrò dimostrazioni o interpretazioni autentiche a disposizione.
:smt018
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Adrov
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Iscritto il: 15 ott 2004 14:35
Località: Nord-Est

Non capisco la differenza che fai tra D.lgs. 494 e D.Lgs. 528, sono entrambi decreti legislativi aventi forza di legge, quindi dal punto di vista giuridico sono norme di legge entrambi.

Ma il punto non è solo questo, prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal 528 nel 494 non vi erano sanzioni amministrative; pertanto, quelle attualmente presenti sono entrate in vigore dopo il 01/01/1999.

Di conseguenza non devono essere quintuplicate.

Preciso che il mio intervento non ha nessun intento polemico, anzi penso che sia utile a tutti sviscierare i dubbi interpretativi che pongono le norme.

Saluti

:smt039
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

...propongo una soluzione innovativa, luminosa e coinvolgente: facciamo in modo che le cose funzionino come si deve, così non ci sono violazioni e non ci si deve spremere a capire di quent'è la multa, se base o x5!
Idea geniale,  :smt003 su, ammettetelo!
Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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