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Finanziaria 2007 e sanzioni

Archivio Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) attività varie/Mobbing/Discussioni Legislative/Tecniche di carattere generale.
Discussioni Legislative e Tecniche, non rientranti nelle categorie specifiche degli altri archivi, dove vengono affrontati gli aspetti di applicazione della legislazione e della normativa tecnica in materia di sicurezza e salute sul lavoro (assetti societari e relative conseguenze sulla sicurezza, documenti di valutazione dei rischi (DVR) di attivita' specifiche, mobbing, ecc...) (Riservato agli abbonati)
fabrizio.

non ho ancora letto nessun commento al 1177 della FINANZIARIA; eppure il "per 5" non è cosa da niente.
saluti provocatori.

fabrizio
Gianbisv

Del x5 ne ho discusso stasera con un amico Ispettore A.S.L. Sinceramente non ne sapeva granche (anzi, non lo sapeva proprio).
In effetti, qualche cliente posto di fronte alla prospettiva del solito corsettino da 16 ore art 10 dal costo medio di 250 euri rispetto alla sanzione ammendata da 512 € per mancata nomina, preferivano la prima. Ora sarebbero 2560 € (circa). Dunque molto più rognose.
Non servono nuove leggi, testi unici complicatati o quant'altro. Basterebbe applicare un minimo ciò che già abbiamo. Poi, non dimentichiamo che per la normativa sulla privacy le sanzioni sono moooolto più alte, e non muoiono certo 22 persone in 9 giorni! (E' anche vero che per ora non ho visto sanzioni sulla privacy dalle mie parti) :smt003
Certo, che invece di formare le persone, dargli più cultura e sensibilità in tema di sicurezza del lavoro, dopo averci riempiti di carta e affini, riusciamo solo a quintuplicare le sanzioni..bah. Sono ancora giovane, temo che mi aspettano anni duri!
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effenne
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Scusate, ma questo ancora mi è sfuggito, e non so proprio di cosa state parlando: qualcuno di voi è disposto a concedermi un attimo del suo tempo e spiegarmi cos'è questo x5?
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
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Mod
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Località: Treviso

Il comma 1177 della Finanziaria 2007 dice questo:
gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1/1/1999 sono quintiplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

Per il testo dell'intera Finaziaria 2007 (338 pagine in PDF) dovete andare qua.

Cordiali saluti a tutti e buona giornata.

Mod :smt039
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Leggo ora per la prima volta la notizia e faccio a voi, più informati di me una domanda: ma scusate, seiete sicuri che siano applicabili a tutte le sanzioni del D.Lgs 626/94? A me infatti non risulta che esse siano sanzioni amministrative, ma penali e riconvertite, con l'oblazione, al pagamento di sanzioni pecuniarie.
L'unica sanzione puramente amministrativa che mi viene in mente (a memoria), cioè che non preveda anche l'arresto, riguarda il divieto di mangiare  e beresui luoghi di lavoro in presenza di agenti cancerogeni e biologici.
mentre scrivevo, per cui per pigrizia non cancello quanto sinora detto, sono andato a riguardare il titolo sanzioni, e difatti l'unico articolo (il 94) che intitola "sanzioni amministrative", riguarda le violazioni su riportate.
Dunque non credo che la modifica riguardi la stragrande maggioranza delle sanzioni in materia di sicurezza, tra cui la citata mancata nomina del RSPP
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
francesco_65

Vi riporto quanto trovato sulle sanzioni in internet.
Sperando possa esservi utile vi saluto
Francesco

Sempre la nuova Legge finanziaria contiene una norma al comma 1177 che stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
Considerando l’interesse di tale norma sull’applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e non essendo pertinente l’ipotesi prevista dal citato comma 1178, si devono valutare gli aumenti degli importi delle sanzioni previste dall’art. 89, comma 3 e 94 del D.L.vo 626/94. A tal fine occorre osservare che tutte le norme punite con la sanzione amministrativa contenute in questi due articoli sono entrate in vigore prima del 1/1/1999 ad eccezione degli articoli 59-nonies, comma 3; e 59-sexiesdecies, commi 3 e 4 relativi all’amianto entrati in vigore il 26/9/2006.
Dunque occorre concludere che per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11;; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e 4, l’attuale sanzione amministrativa pecuniaria passerà da 516,00 a 2580,00 Euro nel valore edittale minimo e da 3098,00 a 15.490,00 Euro nel valore edittale massimo. Viceversa la violazione degli articoli 59-nonies, comma 3; e 59-sexiesdecies, commi 3 e 4 continuerà a “costare” da 516,00 a 3098,00 Euro.
Infine la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, non sarà più punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51,00 Euro a 154,00 Euro, ma le cifre aumenteranno raggiungendo nel valore edittale minimo 255,00 Euro e nel valore edittale massimo 770,00 Euro

Nella pratica la mancata predisposizione o la mancata annotazione del registro infortuni, prevista dall’art. 4, comma 5 lettera o), oggi era sanabile (ai sensi art. 16 della legge n. 689/81) con il pagamento di una sanzione ridotta pari a 1032,00 Euro, mentre prossimamente questa cifra salirà a 5160,00 Euro.
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

:smt023 La parte sanzionatoria non è quella che più mi attira del D.Lgs 626/94 e sono felice di riscontrare la presenza di ulteriori violazioni amministrative oltre a quelle da me riportate.
Grazie
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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manfro
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francamente credo che questo articolo (che confesso non avevo assolutamente sentito nominare) sia un punto a favore del legislatore (e solo Nofer può sapere quanto mi costi ammetterlo, ma credo di essere sportivo e obiettivo).
Sicuramente giambisv ha ragione; è un passo in avanti in quanto il sistema del terrore delle sanzioni, fa ancora la parte del leone nelle motivazioni che portano un DDL ad adeguarsi alle norme.
Tutti noi sappiamo quanto sia importante a volte toccare il portafoglio a chi non vuole sentirne...
:smt006 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Dunque ricapitolando, quintuplicano le sanzioni per:
1. mancanza reistro infortuni
2. custodia presso il luogo di lavoro delle cartelle sanitarie e di rischio con salvaguardia del segreto professionale
3. Comunicazione ASL e IspLav del nominativo del RSPP
4. riunione periodica
5. Comunicazione ai lavoratori delle indicazioni contenute nel registro esposti agenti cancerogeni e biologici e i dati della cartella sanitaria e di rischio
6. invio all'ISPESL della cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di esposizione agenti cancerogeni
7. Particolari previsioni in caso di agenti cancerogeni
8. conservazione per 40 anni della cartella sanitaria e del registro per esposti ad agenti cancerogeni (10 anni per agenti biologici)
9. Consegna registro all'ispesl e all'ISS per esposizione agenti biologici ogni 3 anni o alla cessazione dell'attività
10. Comunicazione ISPESL e ASL in caso di cessazione rapporto di lavoro con esposizione ad agenti biologici
11. richiesta all'ISPESL di annotazioni eventuali sul registri esposti agenti biologici per lavoratori che in passato sono stati esposti al medesimo agente
12. divieto di mangiare bere e fumare in caso di presenza di agenti biologici o cancerogeni
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
clouseau

in ambito 494 anche per mancata:

a) trasmissione di notifica preliminare

b) messa a disposizione del PSC agli RLS con 10 gg. di anticipo

c) trasmissione alle imprese concorrenti del PSC

d) trasmissione del PSC a imprese esecutrici e lav autonomi

e) trasmissione del POS al CSE
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