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Finanziaria 2007 e sanzioni

Archivio Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) attività varie/Mobbing/Discussioni Legislative/Tecniche di carattere generale.
Discussioni Legislative e Tecniche, non rientranti nelle categorie specifiche degli altri archivi, dove vengono affrontati gli aspetti di applicazione della legislazione e della normativa tecnica in materia di sicurezza e salute sul lavoro (assetti societari e relative conseguenze sulla sicurezza, documenti di valutazione dei rischi (DVR) di attivita' specifiche, mobbing, ecc...) (Riservato agli abbonati)
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ursamaior
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Oltre che confermare e rinviare alle menti eccelse dei nostri legislatori l'idea di Nofer (perchè a me certe cose non vengono mai in mente?) mi accodo all'interpretazione di Adrov sul concetto di norme e applicabilità del moltiplicatore di sanzione.

Se quest'ultima ipotesi venisse confermata, e stante l'affermazione di Drago, restano dunque solo le sanzioni amministrative per il D.Lgs 626/94 che si quintuplicano?
A voi ne vengono in mente altre?
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Adrov
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Magari fosse così ....


Il problema è che io le sanzioni le debbo proprio mettere, ... fa una certa differenza sanzionare la mancata vidimazione del registro infortuni con 5160 euro (ex 10.000.000) anziché con 1032 (vedi post precedenti ...)


:smt039
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Adrov
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X Ursamaior

A me viene in mente la seguente norma:

Legge n° 257 del 27/03/1992
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Art. 15. Sanzioni. -
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.


Sempre che sia ancora in vigore .... mah !!!

:smt039
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ursamaior
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La L. 257/1992 è ancora in vigore e Dio l'abbia in gloria (una volta tanto con questa legge siamo stati i primi in europa, tra l'altro una legge scritta piuttosto bene con parole chiare ed un intento ancor più limpido di tutela della vita umana).
Grazie Adrov

Continuo io l'aggiornamento sulle sanzioni quintuplicate
DLgs 475/92 (DPI)
1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto è punito, se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni;
2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. La sanzione di cui al punto 2 si applica altresì al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre la marcatura CE di cui all'art. 12.
4. Fatto salvo quanto disposto al punto 1 ed al punto 3, chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE di cui all'art. 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13 (imposizioni dello stato riguardanti l'inefficacia  ed il ritiro dal mercato dei DPI) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

Gli importi sono in lire, ma mi fanno paura ugualmente se li moltiplico per 5
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fabrizio
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Quanto si legge man mano in questo post, secondo me, riporta alla enorme differenza di chi scrive delle leggi utilizzando solo le mani e chi deve poi "pipparsele" utilizzando il cervello per decifrarle e attuarle.
Secondo me chi ha scritto (o preteso e/o imposto questo famoso art. 1177) non sapeva una beata fava di quello che voleva; Vi chiedo, ( e sicuramente sbaglio) , quante delle sanzioni che sono state quintuplicate, avete visto elergire da chi di dovere ?
Sono la maggioranza delle normali sanzioni che si vedono o sono una parte limitata ? e se sono una percentuale quasi insignificante delle sanzioni normalmente imposte che stra...zzo di senso ha questo art. della finanziaria ? Saluti.
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ursamaior
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fabrizio ha scritto: Sono la maggioranza delle normali sanzioni che si vedono o sono una parte limitata ? e se sono una percentuale quasi insignificante delle sanzioni normalmente imposte che stra...zzo di senso ha questo art. della finanziaria ? Saluti.
StraMAzzo di senso? Non capisco che volevi dire.... :smt002
Beh, la mancata trasmissione all'ASL e all'ispettorato del lavoro della nomina del RSPP la si vede abbastanza frequentemente.
Io non ho la mentalità repressiva, ma chi invece la pensa così, in genere è convinto che l'aumento delle pene sia un deterrente.
Francamente preferisco che siano state quintuplicate le sanzioni amministrative che quelle penali. Sinceramente mi farebbe un pò di senso vedere andare in galera o comunque rovinarsi una fetta della propria vita con le preoccupazioni derivanti da un procedimento penale in corso, uno che si è dimenticato di mandare la propria autonomina come RSPP all'ASL (perchè, in caso di autonomina del DdL come RSPP, la mancata trasmissione ha rilevanza penale)
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Adrov
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Ne ho trovata un'altra:

Legge n° 320 del 05/11/1990
Norme concernenti le mole abrasive

Art. 7.
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.


Comunque, le norme soggette al quintuplicamento non sono solo quelle relative alla sicurezza sul lavoro (su cui ritengo di saperne qualcosa), ma anche le normative che riguardano materie di lavoro, la legislazione sociale  e la previdenza (e qui non ho cognizione).

Spero che qualche altro forumiano ci possa erudire in tal senso.

Saluti

:smt039
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Adrov
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Scusate la nuova intromissione, ma ...

:smt024

L'anno 1990 mi ha fatto ricordare l'esistenza di un'altra legge che prevede sanzioni amministrative:

Legge n° 46 del 05/03/1990
Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 16. Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

Secondo me è applicabile il quintuplicamento, sempre che la violazione sia stata accertata in un luogo di lavoro.

:smt039
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manfro
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ma la finanziaria è stata già approvata? scusate ma sono rimasto indietro (come al solito)
cioè è già tutto "x 5"?
grazie
:smt006 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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effenne
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Andiamo avanti così, che quando abbiamo un'idea chiara e definita mi offro volontario per raccogliere tutto quanto contenuto in questo post e farne un unico documento pdf da far "girare", ovviamente con il permesso del MOD.
Io aggiungo il mio immediato contributo, anche se le sanzioni riportate sono in lire:

D. Lgs 155/97 (HACCP)

Art. 8
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare e' punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
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