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Lavoratori stranieri in azienda

Archivio Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) attività varie/Mobbing/Discussioni Legislative/Tecniche di carattere generale.
Discussioni Legislative e Tecniche, non rientranti nelle categorie specifiche degli altri archivi, dove vengono affrontati gli aspetti di applicazione della legislazione e della normativa tecnica in materia di sicurezza e salute sul lavoro (assetti societari e relative conseguenze sulla sicurezza, documenti di valutazione dei rischi (DVR) di attivita' specifiche, mobbing, ecc...) (Riservato agli abbonati)
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Amorso

Salve a tutti

nella nostra azienda sta lavorando per lavori di manutenzione una squadra francese che starà in ditta per un bel pò.
Tra le altre cose stanno impiegando anche apparecchi di sollevamento per i materiali. Le attrezzature un pò datate non hanno marcatura ce.
Abbiamo allora richiesto i controlli funi e catene/omologazioni e ci hanno passato della documentazione francese dicendo che nel loro paese questo è sufficiente per operare.
La mia domanda è la seguente.
Ammesso che la docuemntazione loro sia corretta (e già questo ci farà perdere un sacco di tempo per le verifiche del caso) secondo voi è sufficiente per essere sicuri di non incorrere in possibili sanzioni o devono invece conformarsi alla legislazione italiana?
Grazie per le vostre risposte.
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Renato
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Iscritto il: 28 set 2006 12:25

Secondo me non devi entrare nel perito specifico delle loro attrezzature di lavoro ma seguire l'articolo 7 del Dlgs 626/04 che dice :

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.


ciao
R
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Motard

Non mi trovo d'accordo con renato.
faccio un esempio forse stupido.
Quando io italiano vado in francia in auto mica seguo il codice stradale italiano no?
Io la vedo alla stessa maniera per la sicurezza sul lavoro.
Tu manutentore lavori in italia e quindi segui la legislazione nel territorio dove ti trovi a lavorare.
Sbaglio a fare questo ragionamento?
Motard

una nota
attenzione che l'art. 7 riportato è monco del comma 4

4. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
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Renato
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Iscritto il: 28 set 2006 12:25

Fin'ora non mi risulta che per fare sicurezza nel lavoro si debba applicare per analogia il codice della strada (che gioia sarebbe per i carrellisti :-)), per cui non concordo con l'esempio che hai portato.

Ma prima mi sono dimenticato di scrivere che  la "626" è uguale per tutti i paesi della UE, in quanto :
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE.

Il comma 4 dell'art.7 non l'ho mai visto prima d'ora Motard, nemmeno lo si vede su http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... lgs626.htm e comunque mi sfugge anche il suo nesso con la domanda di Amorso. Ma il generoso popolo del forum coprirà certamente le mie lacune neuronali  :smt006
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

X Renato
Riguardo al comma 4 art.7, è stato introdotto dall'ultima finanziaria e ne trovi evidenza proprio quasi in cima al link che hai indicato.

Riguardo invece alla questione di merito della documentazione straniera in Italia, la marcatura CE ha  proprio lo scopo di armonizzare eventuali differenze esistenti tra i vari paesi.
Però, in assenza di una documentazione equipollente che eviti il fastidio di controllare se le macchine sono in possesso dei requisiti previsti, non è sufficiente, secondo me accontentarsi della documentazione fornita.
In generale, non penso che una ditta straniera debba uniformarsi alla norma italiana in tutto e per tutto (a parte che in francia hanno un code du travail praticamente identico alla 626), ma deve farlo nelle parti la cui assenza comporterebbe rischi ai lavoratori di altre aziende che operassero con loro.
Faccio un esempio: le modalità con cui procedere alla nomina di un medico competente o se fare o meno le visite mediche sono fatti loro, ma se entrano in un cantiere, il POS me lo devono dare.
Così è evidentemente, almeno per me, per gli apparecchi di sollevamento.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Motard

La mia replica era stata forse troppo frettolosa.

Ringrazio innanzitutto ursamaior per la risposta data sul comma 4 dell'art. 7.
Io avevo fatto solo una puntualizzazione in quanto avevo visto che l'articolo 7 riportato da renato era mancante del comma 4 tutto qui
La puntualizzazione non voleva avere nessun nesso con la domanda di amorso

Volevo comunque fare alcune precisazioni
Renato dice
Fin'ora non mi risulta che per fare sicurezza nel lavoro si debba applicare per analogia il codice della strada (che gioia sarebbe per i carrellisti ), per cui non concordo con l'esempio che hai portato.

Chiedo scusa se mi sono psiegato male
Io non volevo dire questo e cioè che bisogna applicare il codice della strada per fare sicurezza sul lavoro per cui sarebbero coinvolti ad esempio i carrellisti da questa incongura applicazione.
Mi sono spiegato sicuramente male.
Volevo solo dire che se vado in francia in auto mi adeguo al loro codice della strada.
Se io ditta francese vado con una mia squadra a lavorare in Italia mi adeguerò alle leggi italiane specifiche (oltre alle direttive comunitarie recepite con leggi dello stato ospitante) in materia di sicurezza sul lavoro sia per quanto riguarda i rischi interferenziali con altre ditte che lavorano all'interno della azineda in cui sono stato chiamato a lavorare sia per quanto riguarda i lavoratori/luoghi di lavoro dell'azienda ospitante.

Per quanto riguarda poi la "626 europea" citata mi viene da dissentire sul fatto che la 626 sia la stessa in tutti i paesi della ue.
Per quanto a mia conoscenza le direttive ue possono essere recepite con un certo grado di libertà nei singoli stati membri prevedendo la legislazione del singolo stato stesso norme o leggi anche più restrittive di quelle proposte dalla direttiva madre (la 391) e da tutte le direttive figlie
Un esempio potrebbe essere il controllo trimestrale di funi e catene.

Oppure i decreti di recepimento dei singoli stati membri delle direttive sociali potrebbero non riportare importanti punti delle direttive stesse (salvo poi col tempo essere sanzionati dalla corte di giustizia europea per mancato recepimento di questi punti).
Un esempio su tutti il decreto 195 sulla formazione degli rspp e degli aspp che da noi è stato emanato con 9 anni di ritardo sul 626 e con 14 anni sulla direttiva madre 391 che prevedeva (la direttiva 391 intendo) espressamente che ogni singolo stato membro definisse quali erano i requisiti e le attitudini adeguate degli rspp e aspp.
Spero stavolta di essermi spiegato meglio ma naturalmente qualsiasi replica è la benvenuta.
Saluti
Motard
Motard

"Se io ditta francese vado con una mia squadra a lavorare in Italia mi adeguerò alle leggi italiane specifiche (oltre alle direttive comunitarie recepite con leggi dello stato ospitante) in materia di sicurezza sul lavoro sia per quanto riguarda i rischi interferenziali con altre ditte che lavorano all'interno della azineda in cui sono stato chiamato a lavorare sia per quanto riguarda i lavoratori/luoghi di lavoro dell'azienda ospitante."

Rileggendo mi sono dimenticato di aggiungere che oltre ai rischi interferenziali verso altre aziende presenti sul luogo di lavoro e l'azienda ospitante di cui all'articolo 7 del 626 mi dovrò adeguare ,secondo me, anche a quanto previsto dalle leggi dello stato ospitante potendo prevedere queste controlli o prescrizioni più stringenti di quelli previsti dallo stato di provenienza della ditta di manutenzione (la francia in questo caso).

Scusate per questa ulteriore puntualizzazione che era però necessaria.
Saluti ancora
Motard
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Renato
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Ringrazio ursamaior e motard per avermi aggiornato sulle ultime della finanziaria (che figuraccia......) e a questo punto urge il parere dei forumiani con particolari connotati genetici europeisti per capire se la "626" è cogente in tutti i paesi della UE o no.
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effenne
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Non conosco la legislazione francese e vi dico sinceramente che non ho voglia di leggermela, però posso puntualizzare quanto detto da Renato:
L'Unione Europea emana delle direttive, che vengono recepite a livello nazionale con un Decreto Legislativo, quindi è probabile che in alcuni punti la normativa francese sia differente da quella italiana.
Resta il fatto, però, che se lavori in Italia devi sottostare alla normativa italiana...
Altrimenti mi faccio fare i ponteggi da una ditta del Bangladesh in bambù e poi vedrete che ridere...
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
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