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rspp nelle scuole

Archivio Scuole di ogni ordine e grado/Asili nido.
Archivio dei messaggi relativi alla sicurezza e salute nelle universita', scuole secondarie, primarie, materne e asili nido (Riservato agli abbonati)
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Stilo
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Il dubbio, ed il relativo quesito, nasce dalla lettura incrociata del decreto 626 e del DM 382/98 il quale, all'art. 2 recita:

Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione
1. Il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unita'.
2. Il datore di lavoro puo', altresi', designare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione puo' essere individuato tra le seguenti categorie:
a) personale interno all'unita' scolastica provvisto di idonea capacita' adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attivita' da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
b) personale interno all'unita' scolastica in possesso di attitudini e capacita' adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
c) personale interno ad una unita' scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralita' di istituti.
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine e' stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione puo' provvedere anche l'autorita' scolastica competente per territorio.


Parrebbe dunque che le scuola non possano avvalersi di rspp esterni in quanto il comma 4 consente di avvalersi dei servizi di un esperto solamenteesterno a supporto dell'attività svolta dai dipendenti.
D'altro canto, il 626 (art. 8 c. 5) non annovera gli istituti di istruzione tra le attività in cui è obbligatorio il rspp interno. Nè il 195 fa luce sul problema.
Nemmeno chiaro il percorso formativo che il rspp (interno od esterno che sia) deve seguire: vale il comma 3 lettere a,b,c (qualcuno trovi le differenze!) o il 195?
Sono perplesso :smt017 se non proprio esterrefatto :smt119
Se qualcuno è in grado di fare luce gli ne sarò grato.
Stilo
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Mauro
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Fatto e' che diversi nostri colleghi sono RSPP per scuole (ne conosco almeno un paio)

Detto questo, credo che non sia possibile che un singolo plesso scolastico dia incarico ad un professionista esterno. Questo deve essere fatto dal dirigente scolastico che gestisce piu' plessi e che puo' stipulare convenzioni per la loro gestione.

Buon lavoro
Mauro
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Ram
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Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 -  Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni
Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.
2. Il datore di lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:
a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio.
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Stilo
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Mi sfugge qualcosa. :smt017  Il decreto l'avevo già postato io.
Stilo
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Ram
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Scusa il duplicato dell'art 2. Sicuramente la Circolare n. 119 del 29/04/1999 che trovi in "legislazione" di SOL ti chiarisce il dubbio, in quanto tratta specificatamente la figura del RSPP. Resta il fatto che numerosi Dirigenti Scolastici (specialmente per le scuole primarie e secondarie di primo grado, dove mancano sia docenti preparati in materia sia docenti che hanno voglia di farlo - diverso è il caso di un ITG)  hanno nominato RSPP esterni, non tanto per un singolo plesso ma per tutte le scuole del Circolo o dell'Istituto Comprensivo. Qualche amministrazione ha "prestato" un tecnico comunale, ma i risultati sono stati scarsi (mancanza di tempo e scarsa preparazione in materia).
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Stilo
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Grazie Ram per la dritta.
In effetti, la circolare da te indicata consente il ricorso a rspp esterni nelle scuole, sia pure come 'ultima ratio'. :smt039

Stilo
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