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Sicurezza nelle scuole (scadenze)

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Onesto
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Iscritto il: 29 dic 2004 17:32

Vi chiedo aiuto perche' sto impazzendo per cercare di capire quali sono le attuali scadenze sulla sicurezza nelle scuole.
Ho scartabellato un po' di GURB e sarei arrivato alle seguenti (incerte) conclusioni.

Questa che vi vado ad esporre e' vera e propria ingegneria legislativa!
Seguitemi con attenzione.
Allora la situazione e' questa.
Ci sono stati sostanzialmente due decreti milleproghe uno nel novembre 2004 che trovate in calce qua

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... tm#DECRETO

con la relativa legge di conversione che trovate in testa sempre al link di prima.

Poi c'e' stato un ulteriore decreto legge pubblicato nella GURB dell'ultimo giorno dell'anno (.... evidentemente alla zecca e poligrafico dello stato delle banane lavorano anche l'ultimo giorno dell'anno!) che trovate in calce a questo link

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 030126.htm

con la relativa legge di conversione che trovate in testa sempre al link di cui qua sopra.

Spero che la situazione sia chiara:
due decreti legge convertiti entro i termini previsti (60 gg) nelle leggi relative.

Bene la cosa allucinante e' che i termini relativi agli adempimenti per le scuole si intersecano tra i due decreti e le relative leggi.
Vediamo se assieme a voi riesco a capirci qualcosa di più.
La mia laurea tecnica mi fa sentire come un imbecille rispetto a tutta questa messe di disposti legislativi per cui mi affido a chi ne sa molto piu' di me in materia (ringrazio fin d'ora chi potra' aiutarmi a capirmicisi!)

Fatto il quadro riassuntivo delle leggi/decreti implicati parto dall'ultima e cioè dal TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004), coordinato con la legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Proroga di termini».

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2/3/2005)

Dove all'art. 4 bis del testo coordinato si dice:

Art. 4-bis

Adeguamento degli edifici scolastici

(( 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' prorogato di sei mesi )).

Riferimenti normativi:
- L'art. 9 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, reca: «Art. 9 (Fornitura e manutenzione dei locali scolastici). - 1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento. 1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita' di cui all'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006. 1-ter. Ove le regioni ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto ministeriale 26 agosto 1992 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».

Ho grassettato il comma 1 e il comma 1-ter in quanto di riferimento sulla scadenza per le scuole.
Al comma 1 si dice che
....le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento...

Con la legge 26 del 1/3/2005 il termine del 31/12/2005 e' stato spostato al 30/6/2005.

Il comma 1-ter dice:
1-ter. Ove le regioni ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto ministeriale 26 agosto 1992 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Quindi ci troviamo di fronte a due casi:
1) la regione ha prorogato i termini (fino al massimo il 30/6/2006) per gli adeguamenti e allora le scuole vecchie possono adeguarsi entro tale nuovo termine fissato dalla regione se e solo se hanno presentato il progetto di adeguamento entro il 30/6/2005 ...... e se non l'hanno fatto?
Non possono piu' adeguarsi e devono essere chiuse??!
2) le regioni non hanno fissato alcun termine di proroga per gli adeguamenti e quindi valgono le scadenze precedenti e mezze scuole d'italia sono (ipso facto) inagibili!

Mi affido a voi per le scadenze precedenti (che proprio non ricordo in quale decreto siano riportate) e vorrei che mi aiutaste a capire se possibile questo intreccio legislativo tra norme della GURB con quelle che dovrebbero essere comparse nei BUB (= Bollettini Ufficiali delle Banane).

Non rileggo neanche questo pertardo (non ne ho proprio più il fiato!) che ho scritto e mi affido al mod per tutte le correzioni del caso ringraziandolo fin d'ora.

Salutoni a tutti da
Onesto  :smt025
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Ram
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Purtroppo vedo, con (DIS)piacere,  che non sono l’unico che stà “impazzendo”  su questo argomento!
Anch’io sto cercando di predispormi uno schema di quelle che sono (o dovrebbero) essere le scadenze.  Quando avrò qualcosa di definitivo, vedrò di dettagliare ulteriormente, mettendolo a disposizione del Forum.
Comunque mi “infastidisce” particolarmente (se metto altri temini il Mod. mi censura ....) il fatto che:
• i Datori di Lavoro (art. 2/626), che nel caso delle scuole sono i Dirigenti Scolastici pro-tempore (identificati come tali in base al D.M.P.I. 382/98), generalmente non si  interessano di tali scadenze;
• che gli interventi strutturali e di manutenzione, “…… necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative …..” a carico dell'ente locale tenuto ai sensi della vigente normativa in materia  (in particolare art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23) alla loro fornitura e manutenzione, siano altrettanto disattesi.
Mancanza di fondi (probabile) o di cultura della sicurezza (certo)?
Ma gli ammistratori locali, dove mandano a scuola i loro figli?  :smt017
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Onesto
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ok Ram aspetto ansioso i tuoi suggerimenti quando puoi... speriamo di trovare il bandolo di questo casotto di disposti legislativi voluti da quel 'ciarpame' di a.....i che ci comandano e che sanno solo fare uno sporco caos di proposito per procurarsi del lavoro.
Che schifo.... e' così difficile dire la sicurezza nelle scuole viene differita al giorno x?
Non non e' difficile, anzi e' facilissimo ma se facciamo le cose semplici ed ineccepibili quella miseria umana di inutili e dannosi venditori di chiacchiere cosa farebbe ??

Saluti da

Onesto  :smt025
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Giuliano
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Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Onesto perchè ti meravigli?
Risponde alla logica di rendere complicato il semplice mediante l'inutile.
Ciao, Giuliano
Paten.

Dici bene ...

La normativa è la stessa degli Alberghi ...

Chi ha un progetto approvato può utilizzare la proroga per i lavori ...

Chi NO dovrebbe al momento della presentazione del progetto avere ferma l'attività e potrebbe riaprirla al momento della chiusura lavori e rilascio CPI con susseguente agibilità

Ciò non è poi tanto strano in quanto per le scuole si parka di una normativa del 1992 mentre per gli alberghi del 1994 almeno e quindi sono passati 13 o 11 anni ...

Almeno il progetto di previsione dovrebbero essere stati fatti, ma in realtà siamo così abituati alle proroghe che in molti erano sicuri che sarebbe stato così anche questa volta mentre per le scuole sembra proprio che l'ultimatum sia definitivo ...
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Ram
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Località: Near Garda Lake

Dunque, ho cercato (prima di partire per le ferie) di capirci qualcosa. Ho verificato anche sul sito  dell'ass. naz. dirigenti scolastici, ma tranne una generica news che parla di proroga altro non c'è (e pensare che proprio i dir. scol. dovrebbero essere in prima fila ....)
Posso solo confermare quanto è già stato detto fin’ora. Il 30 giugno 2006 è il nuovo termine per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Parliamo però di quelli esistenti, soggetti alla richiesta di C.P.I. (> 100 presenze – alunni, docenti, personale ATA, ecc.) e per i quali:
• la regione ha prorogato i termini;
• sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale VVF il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità antincendio.
La proroga è relativa ai soli lavori di adeguamento delle strutture e non all’igiene e sicurezza come previsti dalla carta dei servizi scolastici, dal D.Lgs. 626/94 e dai due decreti attuativi dello stesso (identificazione datore di lavoro e particolari esigenze delle scuole ).
I Dir. Scolastici spesso dimenticano che è loro responsabilità, nonché obbligo (in quanto datori di lavoro) attuare gli adempimenti 626 concretamente anche ricorrendo a metodi alternativi. Quindi, se l'igiene e sicurezza nella scuola non è garantita e vi sono pericoli concreti, l'obbligo è quello di eliminarli o sensibilmente ridurli. Se gli edifici scolastici non sono a norma (più della metà :smt022 ), in attesa che i lavori di adeguamento vengano effettuati dall'ente obbligato (Comune o Provincia), il dirigente scolastico, in base all'art. 31 comma 3 del D. Lgs. 626/94, è obbligato ad adottare misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza (tante volte il dir. scol. ritiene che, segnalate le necessità di adeguamento all'Ente proprietario, sia finita la responsabilità).
La proroga all'adeguamento degli edifici scolastici (che ogni Regione può eventualmente concedere, comunque massimo fino al 30 giugno 2006) è solo per quelle scuole per le quali sono già stati stanziati i fondi per l'adeguamento  e per permetterne l'utilizzo dei fondi anzidetti. Si tratta dei lavori per i quali sono stati stanziati i fondi e che sono emersi dalla valutazione dei rischi che doveva essere fatta a suo tempo (entro il 2000) dal dirigente scolastico a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94.
Se la regione non ha prorogato i termini, considerando che il diritto alla salute è preminente sul diritto all'istruzione (art. 32 Costituzione Italiana: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”), credo che il Dirigente Scolastico debba effettivamente decretare la chiusura della scuola!
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