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antincendio: scuola materna

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tani71

Sto cercando di racapezzarmi fra le norma applicabili al seguente problema:
scuola materna posta in edificio esistente da prima del 1975 in cui si usa solo il piano rialzato, esiste 1 via di esodo > 120 cm.

Ora si vorrebbe utilizzare anche il primo piano, che è collegato unicamente con una scala interna con largh. 83 cm, per farvi il dormitorio per circa 40 bambini.

La scuola è di tipo 0 < 100 bambini.

Qual'è la norma applicabile ed in base ad essa è possibile non modificare la scala esistente?

Occorre adirittura una scala di emergenza esterna aggiuntiva?
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weareblind
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La scuola non è soggetta a CPI ed è di tipo 0 ai sensi del Decreto Ministeriale 26/08/1992, punto 1.2
Per essa vale il seguente.
11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo «0».
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.
Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola.
Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

Inoltre.
1.1. Campo di applicazione.
Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 13.

13. Norme transitorie.
Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti:
- scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:
2.4, 3.1, 5, (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

Ne segue che, come scuola di tipo "0", l'intero paragrafo 5 salta e quindi devi solo garantire l'esodo, ma non ci sono richieste dimensionali sulle vie di fuga. Salta anche il punto 4.1, scale.

Ci si deve quindi rifare alla previgente legislazione e verificarne il rispetto.
Attenzione, ciò fino a che non si superano le 100 presenze.
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Ospite

Quindi secondo te il punto "6.6.2 dormitori: si rimanda alle norme per gli alberghi" non si applica?

Le sarei grato se cortesemente si firmasse.
Grazie e saluti
Mod
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weareblind
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Esatto, ma allarghiamo il tiro.
Devo comunque rispettare quanto mi dice il D.Lgs 626/94. Ergo, anche se non applico il punto citato perché la legge non mi obbliga, una valutazione la devo fare. E lì sta a te dare una risposta che, bada bene, potrà anche scartare del tutto il punto 6.6.2 a favore di altre misure.
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zara
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non capisco in base a cosa dici che il punto 6.6.2 non si applica: al punto 13 edifici esistenti è citato il punto 6.6 ( e quindi ritengo compresi anche i suoi sottopunti e quindi il 6.6.2)

Concordo sul ragionamento della valutazione dei rischi, ma vorrei partire da capire qual'è la norma vigente.

PS mi scuso con mod, ma non ho famigliarità con questo motore di forum ... spero di impratichirmi presto.
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weareblind
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Esatto, è citato il punto 6 e quindi tutti i sottoparagrafi. Però la nostra scuola è di tipo "0", e il punto 11 (che tratta dei soli sottoparagrafi per essa applicabili) non riporta il 6.
In sostanza ho selezionato i paragrafi che rispondono sia al punto 11 sia al punto 13 (scuola tipo "0" e antecedente al 1975)
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zara
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continuando il ragionamento, sentendo pareri in giro ho pensato :
la definizione di dormitorio nel DM 26/8/92 si riferisce ai luoghi in cui gli studenti dormono la notte (esempio studentati) e pertanto, a ragione, per tali locali si applica la norma x albeghi.

I luogo in cui per 1 ora nel pomeriggio i bambini dormono, sorvegliati da una maestra, non va considerato dormitorio (effettivamente essendo presidiato il rischio è minore) e pertanto non applica la normativa alberghi.

che ne pensi?
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weareblind
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Che il rischio sia minore è indubbio. Però tale resta, e la norma non mi sembra ammetta sconti.
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