Per Catanga
“
Tolto il caso delle gallerie e delle miniere, l'unico riferimento è, come detto da Marco, l'art. 11 del DPR 303/56 così come modificato dal 626”.
Ho notato che spesso intervieni per fare delle affermazioni che modificano in parte quanto ho già affermato io in precedenza. Premesso che sei libero di dire ciò che vuoi ti prego però di riportare correttamente quanto da me affermato.
Io ho scritto:
“Per fare un esempio preciso l'articolo 33 del Decreto Presidente Repubblica n. 320 del 20.03.1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, prevede un limite massimo di 30 °C al termometro a bulbo asciutto dello Psicrometro (oppure un limite massimo di 25 °C al termometro a bulbo umido sempre dello Psicrometro)”.
Ma questo, confermo, è solo un esempio, perché l’articolo 20, comma 2, del Decreto Presidente Repubblica n. 322 del 20.03.1956 prevede un intervallo di temperatura compreso tra 14 °C e 30 °C, oltre ad un valore di umidità compreso tra il 40% ed il 70%. La velocità dell’aria deve essere inferiore ad 1 m/s.
Per Nofer
Sono più giovane di te di qualche anno, ma mi ricordo di Topo Gigio allo Zecchino d’Oro in bianco e nero. Popoff era un Cosacco dello Zar e non un campione del nuoto.
Il secondo comma dell’articolo 33 del Decreto Presidente Repubblica n. 320 del 20.03.1956 prevede una maggiore tolleranza alle alte temperature (35 °C per il termometro a bulbo asciutto dello Psicrometro o 30 °C per il termometro a bulbo umido dello Psicrometro) purché la permanenza dei lavoratori in sotterraneo non sia superiore alle sei ore al giorno. Questo esclude che i limiti previsti nel primo comma siano riferibili alla possibilità di innesco di atmosfere potenzialmente esplosive.
Nel Decreto Presidente Repubblica n. 320 del 20.03.1956 i limiti sono a tutela dei lavoratori.
Saluti
Marco