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microclima palestra

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Nofer
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Marco ha scritto:Per Nofer: ho l’età di uno che si ricorda di Ruggero Orlando che salutava con la mano da “Nuova York”.
Oooohhhhh, se è per questo, anche io!!!
Ma forse ti batto: Tu ricordi la mitica frase "...goal... goal... quasi GOAL!" ??? E tu hai mai visto in diretta Topo Gigio? Dico, tipo gigio giovane...
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Marco
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Per Catanga

Tolto il caso delle gallerie e delle miniere, l'unico riferimento è, come detto da Marco, l'art. 11 del DPR 303/56 così come modificato dal 626”.

Ho notato che spesso intervieni per fare delle affermazioni che modificano in parte quanto ho già affermato io in precedenza. Premesso che sei libero di dire ciò che vuoi ti prego però di riportare correttamente quanto da me affermato.

Io ho scritto: Per fare un esempio preciso l'articolo 33 del Decreto Presidente Repubblica n. 320 del 20.03.1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, prevede un limite massimo di 30 °C al termometro a bulbo asciutto dello Psicrometro (oppure un limite massimo di 25 °C al termometro a bulbo umido sempre dello Psicrometro)”.  
Ma questo, confermo, è solo un esempio, perché l’articolo 20, comma 2, del Decreto Presidente Repubblica n. 322 del 20.03.1956 prevede un intervallo di temperatura compreso tra 14 °C e 30 °C, oltre ad un valore di umidità compreso tra il 40% ed il 70%. La velocità dell’aria deve essere inferiore ad 1 m/s.


Per Nofer

Sono più giovane di te di qualche anno, ma mi ricordo di Topo Gigio allo Zecchino d’Oro in bianco e nero. Popoff era un Cosacco dello Zar e non un campione del nuoto. :-)

Il secondo comma dell’articolo 33 del Decreto Presidente Repubblica n. 320 del 20.03.1956 prevede una maggiore tolleranza alle alte temperature (35 °C per il termometro a bulbo asciutto dello Psicrometro o 30 °C per il termometro a bulbo umido dello Psicrometro) purché la permanenza dei lavoratori in sotterraneo non sia superiore alle sei ore al giorno. Questo esclude che i limiti previsti nel primo comma siano riferibili alla possibilità di innesco di atmosfere potenzialmente esplosive.
Nel Decreto Presidente Repubblica n. 320 del 20.03.1956 i limiti sono a tutela dei lavoratori.

Saluti

Marco
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Nofer
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Marco ha scritto:Il secondo comma dell’articolo 33 del Decreto Presidente Repubblica n. 320 del 20.03.1956 prevede una maggiore tolleranza alle alte temperature (35 °C per il termometro a bulbo asciutto dello Psicrometro o 30 °C per il termometro a bulbo umido dello Psicrometro) purché la permanenza dei lavoratori in sotterraneo non sia superiore alle sei ore al giorno. Questo esclude che i limiti previsti nel primo comma siano riferibili alla possibilità di innesco di atmosfere potenzialmente esplosive.
Nel Decreto Presidente Repubblica n. 320 del 20.03.1956 i limiti sono a tutela dei lavoratori.
:smt008 grazie!
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catanga
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Per Marco.

Ho scritto:
<<Tolto il caso delle gallerie e delle miniere, l'unico riferimento è, come detto da Marco, l'art. 11 del DPR 303/56 così come modificato dal 626>>.

Hai replicato:
<<Ho notato che spesso intervieni per fare delle affermazioni che modificano in parte quanto ho già affermato io in precedenza. Premesso che sei libero di dire ciò che vuoi ti prego però di riportare correttamente quanto da me affermato>>.


Preciso
Pensavo di esser stato chiaro.
Quello che volevo dire è che nell'ambito della normativa prevenzionale, conosco solo il DPR n° 320/1956 che fissa dei valori ben precisi per il parametro "temperatura" in un ambiente di lavoro (fatto salvo il limite delle celle frigo delle navi al di sotto del quale non si può lavorare e per cui è imposto l'utilizzo di sistemi alternativi di movimentazione carichi).

Ergo non è un esempio ma è l'unico caso in cui il legislatore ha fissato dei valori della temperatura degli ambienti di lavoro

Siccome non mi ritengo esser l'Enciclopedia Britannica o la Treccani della sicurezza sul lavoro, può darsi anche che ci siano altri esempi.

Se sì, fammi sapere quali e te ne sarò grato.
Un grazie anticipato.
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Marco
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Perdonami Catanga, ma l'ho già fatto:

"Ma questo, confermo, è solo un esempio, perché l’articolo 20, comma 2, del Decreto Presidente Repubblica n. 322 del 20.03.1956 prevede un intervallo di temperatura compreso tra 14 °C e 30 °C, oltre ad un valore di umidità compreso tra il 40% ed il 70%. La velocità dell’aria deve essere inferiore ad 1 m/s".

Saluti

Marco
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catanga
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Naturalmente ho letto quello che già avevi scritto.

Provo, allora,  a spiegarmi meglio.
Io mi riferisco a norme tutt'ora valide e su cui la cassazione non ha dato orientamenti diversi rispetto a quanto in esse indicato.

Infatti, essendo i teatri di posa e gli studi televisivi ambienti "climatizzabili" in quanto "ambienti chiusi", la cassazione ha ribadito l'obbligo di far riferimento agli standard nazionali e internazionali che indicano i valori di riferimento per queste attività e non ai valori contenuti  del DPR n° 322 vecchi di 50 anni.
Questi valori, quindi, devono intendersi come superati.

Sul DPR 320/56, invece, non sono a conoscenza di pronunce analoghe della Cassazione (probabilmente perchè risulta tecnologicamente impossibile assicurare valori di comfort termico adeguati).
Pertanto, i valori delle temperatura indicati da questo decreto, per me, sono gli unici che conservano validità nell'ambito della normativa prevenzionale.
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Marco
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Per Catanga

... a proposito di ambienti "climatizzabili", vorrei poter leggere la pronuncia della Corte di Cassazione alla quale fai riferimento, perché a me risulta un approccio diverso.

Il Decreto Ministeriale 18.05.1976 - Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla Legge 11 novembre 1975, n. 584 - concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, prevede dei parametri precisi e vincolanti.

Ad esempio nell'articolo 2 è riportato: "La velocità dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di metri 2,00, non deve superare metri al secondo 0,15. Tuttavia nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata nel caso che queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità maggiori fino a 0,70 metri al secondo purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone. La temperatura e l'umidità relativa dell'aria debbono essere mantenute entro i seguenti limiti:
a) nei periodi nei quali non è necessaria la refrigerazione dell'aria la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18 °C e 20 °C; l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e i 60 per cento;
b) nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione dell'aria la differenza di temperatura dell'aria tra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 7 °C, mentre l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 ed il 50 per cento".

Nell'articolo 3 è riportato: "All'interno dei locali la temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20 °C e l'umidità relativa non deve essere inferiore al 30 per cento. Non è permesso riscaldare l'aria immessa senza la necessaria umidificazione, né è permesso raffreddarla senza la necessaria deumidificazione".

Ora sono io il primo a sostenere che è possibile creare un ambiente "microclimaticamente" corretto anche non rispettando i parametri previsti dal legislatore, e ciò a maggior ragione in un ambiente ove si pratica attività sportiva (si pensi al pattinaggio sul ghiaccio). Ma questo non significa che nel nostro paese non vi siano riferimenti per i parametri microclimatici. Affermare ciò significa dare un'immagine diversa della realtà.

Aspetto il riferimento della Cassazione che hai citato.

Saluti

Marco
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Marco
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... c'è ancora un provvedimento che vorrei citare come riferimento attuale: il Decreto Ministeriale 23.11.1982 - Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali.

Saluti

Marco
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catanga
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Ti sei dimenticato la L n° 10/1991, il DPR 412/1993, il DPCM 23 dicembre 2003, ecc., ecc..

Ci sono un mucchio di norme che danno indicazioni sul microclima degli ambienti.

Io sto parlando di normativa prevenzionale che fornisce dei valori della temperatura  degli ambienti di lavoro il cui obbligo di rispetto è posto in capo del datore di lavoro e non di "Sanità pubblica" a cui appartengono le "vecchie" leggi antifumo che hai citato.
Se non ci capiamo su questo....

Poi, aggiungo, che l'art. 3 della L. n° 584/1975 che rimandava al DM 18/5/1976 con i parametri microclimatici, è stato ritenuto incompatibile con la legge n° 3/2003 più nota come "legge antifumo".

Comunque, mi sembra, francamente, che ci stiamo incartando sul nulla e non mi sembra che ne valga la pena.

Tu resti della Tua opinione ed io della mia.
Pazienza.
Chi legge ne trarrà le proprie deduzioni.
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Marco
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Chiedo a catanga se puo' riportare il riferimento della Corte di Cassazione che rigetta l'applicazione dei limiti previsti nell’articolo 20, comma 2, del Decreto Presidente Repubblica n. 322 del 20.03.1956.

Tu sostieni che la Corte li ha considerati non più adeguati (e non si capisce perché mai, cos'è cambiato negli ultimi 50 anni in tema di benessere microclimatico?). Io sostengo che l'approccio del legislatore quando ha voluto regolamentare gli ambienti "climatizzabili", al contrario, è stato quello imporre dei parametri precisi con un proprio provvedimento.

Io sono disposto a cambiare opinione in qualunque momento, per questo scrivo nel Forum, per confrontare le mie convinzioni con quelle di chiunque altro. In ogni caso la considero una crescita professionale.
Quì però c'è poco da cambiare opinione, nel nostro paese esistono dei riferimenti per il benessere microclimatico, in primo luogo nei provvedimenti del legislatore, ma anche nella Normativa armonizzata e nella letteratura medica specialistica.

E come ho già affermato, io accetto anche che la valutazione sia stata fatta "per analogia", ma non accetto che il benessere microclimatico sia considerato un argomento difficilmente risolvibile per la mancanza di precisi riferimenti.

Saluti

Marco
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