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Medico competente .....quando nominarlo?

Archivio Medicina del Lavoro/Registro infortuni/Strutture sanitarie.
In questa sezione vengono riportate tutte le problematiche inerenti la medicina del lavoro, gli infortuni e le strutture sanitarie (Riservato agli abbonati)
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GianniI

Non riesco a farmi un quadro completo di tutti i casi in cui il medico competente deve essere nominato dal titolare di una azienda.
Avete per caso una tabella riassuntiva di tutte le situazioni che richiedono tale nomina?
Vi ringrazio sin'ora se avete la pazienza di rispondermi.
Ciao

Gianni
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mirko
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Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

Una tabella vera e propria non la ho. Anche perche sono cose per le quali non ci sarebbe il tempo per visionarla ogni volta.

Ti immagini la scena:

DdL: "Dottooo ma che devo faie le visite all'operai??"  :smt029

Consulente: "Aspetti capo che cerco la tabella nella borsa e vediamo, ecco.... anzi no questa è quella dei risultati fonometrici"  :smt017


Apparte gli scherzi sicuramente qualche Pazientone del Forum l'avrà anche ricavata (io personalmente no) e te la fornirà però il MC deve essere nominato dal DdL quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici per la SALUTE.

Inoltre ci sono normative specifiche extra 626/94 (vedi lavoro notturno, lav. madri, ecc....) che richiamano espressamente la necessità di fare sorveglianza sanitaria.

Ciao
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waste
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Iscritto il: 11 lug 2006 14:34

Questa è la tabella che utilizzo io.
Ovviamente se qualche forumiano dovesse ravvisare delle mancanze può scrivere un bel post di puntualizzazione così la completiamo per bene.
Saluti

Nomina del Medico Competente (MC)

Modalità: Il medico "competente", ovvero in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 626/1994, deve essere nominato ove la normativa preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti a talune lavorazioni o in presenza di determinate sostanze (vedi all. n. 8).
A titolo esemplificativo, si riportano i provvedimenti che fanno obbligo di nomina del medico competente:

- DPR 303/56: All. 1 contenente la tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche. Esse sono classificate per tipo di sostanza adoperata, con indicazione della periodicità delle visite;
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 321 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- DECRETO LEGISLATIVO n. 468/1968 lavoratori invalidi civili;
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA n. 962/1982 esposizione a cloruro di vinile monomero (CVM);
- DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1987 (Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi);
- DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);
- DECRETO LEGISLATIVO n. 77/1992 sull'esposizione a particolari agenti chimici (ammine aromatiche);
- DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) che ha esteso l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti ai rischi derivanti da:
- utilizzo di videoterminali (oltre le quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa);
- movimentazione manuale di carichi, che comporti un rischio dorso-lombare (perché sup. a 30 Kg o per condizioni disagevoli);
- esposizione ad agenti cancerogeni*;
- esposizione ad agenti biologici;
- esposizione ad agenti chimici**.
- DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive Euratom nn. 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti) come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;
- DECRETO LEGISLATIVO n. 532/1999 (Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'art. 17, comma 2, della Legge 5 febbraio 1999 n° 25);
- DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 66* Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (G.U. 24 marzo 2000, n. 70);
- DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti);
- LEGGE 29 dicembre 2000, n. 422 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 (G.U. 20 gennaio 2001, n. 16, suppl. ord.);
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.151- Testo unico delle disposizioni in materia di tutela a sostegno della maternità e paternità;
- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 25** (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).
- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche).
- DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/10/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore.

La sorveglianza sanitaria si esplica attraverso gli accertamenti sanitari preventivi e periodici, la visita agli ambienti di lavoro con la cadenza prescritta, la collaborazione alla predisposizione di un servizio di pronto soccorso, alle attività di informazione e formazione ed alla procedura di valutazione dei rischi. Il MC può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti.

Sanzione per la mancata nomina del medico competente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 516 a euro 2582.

Obblighi connessi: richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 626/1994, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva.
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Marzio
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Il MC deve essere nominato quando esistono possibili rischi per la salute dei lavoratori, prima possibilmente della valutazione dei rischi alla quale deve collaborare avendo competenza specifica.

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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Teo
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Iscritto il: 05 mar 2007 11:52
Località: Milano

Se posso permettermi, è poi fondamentale la presenza del MC alla riunione periodica secondo art.11 (cosa che purtroppo non sempre accade...).
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nico
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Iscritto il: 20 ott 2004 18:50

...quindi come la mettiamo quando il D.L. nomina il M.C. anche quando non ce ne sarebbe bisogno perchè la mansione del lavoatore non rientra in quelle per cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
GianniI

Vi ringrazio per le preziose informazioni.
Leggendo mi viene però da farmi la stesa domanda di nico.
Ha senso nominare un medico in sede preventiva per poi scoprire che non serve? O mi sono perso qualcosa che non so (come molto probabile)?
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Mauro
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
Località: Milano

Forse puo' essere utile per fare adibire un lavoratore alla mansione
:-)
Buon lavoro
Mauro
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Mauro ha scritto:Forse puo' essere utile per fare adibire un lavoratore alla mansione
:-)
Buon lavoro
Mauro
No, dipende se la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria. So che la risposta è tautologica, ma se nomino un medico competente lui potrà visitare solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Ma se non ho fatto la valutazione dei rischi e d individuato i sogetti a srveglianza sanitaria, lui chi visita?
Capisco il dubbio di GianniI che forse è una persona  che da poco ha iniziato a fare questo lavoro e che giustamente si pone le domande sui massimi sistemi (qualora non fosse un neofita vuol semplicemente dire che i dubbi "a volte ritornano").
La presenza del MC in sede di valutazione (supponiamo che si stia parlando della prima valutazione di un'azienda appena nata) è auspicabile, ma non obbligatoria, o meglio la norma prevede che il DdL collabori con il RSPP e il MC nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 4, comma 6 DLgs 626/94, peraltro non sanzionato).
Ma la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge. ma per sapere quali sono, devo fare prima la valutazione dei rischi. Da qui la tautologia di cui sopra. Grazie a Dio esistono delle attività soggette a sorveglianza sanitaria "a prescindere", nel senso che il DdL fin dall'inizio, anche senza fare la valutazione, sa di dover sottoporre a visite mediche preventive e periodiche i propri lavoratori. Ma laddove non è così (es. azienda con un rischio chimico moderato ma le cui misure preventive e protettive possono essere giudicate, in sede di valutazione, insufficienti al punto di ritenere comunque necessaria la sorveglianza sanitaria - che ricordo essere esclusa (e dunque vietata) se il rischio chimico è moderato e le misure generali di prevenzione sono sufficienti). Oppure azienda senza alcun altro rischio fuorchè il rumore ma con esposizione inferiore ai valori superiori di azione ed i cui lavoratori chiedono comunque di essere sottoposti a visita medica (in questo caso un medico dovrebbe riconoscerne l'opportunità, ma il medico stesso non esiste poichè non vi è l'obbligo, anzi c'è il divieto, di sorveglianza sanitaria).
E' evidente che, fatta eccezione per i caso lapalissiani di sorveglianza sanitaria, esiste una gerarchia temporale degli adempimenti che prevede prima la valutazione dei rischi e poi la nomina del MC, il quale se subentra in un secondo momento, procederà in concorso con l'RSPP alla revisione della valutazione dei rischi apportando il suo specifico contributo.
L'alternativa, sempre possibile, è quella di pagare un medico competente non per svolgere le visite mediche, in prima battuta, ma per collaborare alla valutazione dei rischi dalla quale discenderà poi la necessità o meno della sua nomina.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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