Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

rischio vdt

Archivio Movimentazione Manuale dei Carichi/Ergonomia/Videoterminali.
Questo archivio raccoglie le discussioni in materia di Movimentazione Manuale dei Carichi/Ergonomia/Videoterminali (Riservato agli abbonati)
Rispondi
rava

ciao a tutti,
la situazione è questa :
azienda ove si svolge lavoro di ufficio
dipendenti 4 compreso il titolare
rischio incendio basso
rischio vdt; i dipendenti passano tutto il gg al videoterminale
la domanda è: avendo un rischio vdt l'azienda deve attenersi al comma 2 e 3 dell'art 4 o ne è esente in quanto sotto i 10 dipendenti e perciò basta l'autocertificazione?
grazie,
Rava
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3164
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Ma che c'entra l'uso del VDT?
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
Stilo
Messaggi: 838
Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
Località: Motor Valley

weareblind ha scritto:Ma che c'entra l'uso del VDT?
In effetti, non c'entra nulla: per la verità, non c'entra nulla nemmeno il livello di rischio incendio. Nel caso in parola, dunque, l'azienda può senz'altro avvalersi del comma 11 dell'art. 4. A prescindere.  
Piuttosto, si dovrà nominare il MC.
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Effettivamente è sufficiente l'autocertificazione. Va comunque  fatta la valutazione dei rischi aziendali. Ci vuole anche il MC, oltre che il RSPP.
Ciao
Giuliano
rava

scusate ma non essendo del mestiere sto cercando di capirci qualcosa.
c'è chi mi dice che basta l'autocertificazione e c'è chi mi dice che devo seguire le normali procedure proprio a causa dei vdt......


grazie e buona giornata
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Il comma 11 dell'art. 4 del D.L.vo 626/94 recita testualmente: "Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) della'allegato I, il datore di lavoro delle aziende famigliari nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati."
Le aziende per le quali non è possibile fare l'autocertificazione sono quelle che svolgono attività particolarmente rischiose, non quelle che utilizzano i VDT.
Tom

Nessun Decreto ha finora definito e specificato quali siano le "attività particolarmente rischiose", per le quali è esclusa la possibilità di ricorrere all'autocertificazione.

Pertanto anche a parer mio puoi ricorrere all'autocertificazione.

Come già detto, anche io ti ricordo che l'autocertificazione è solo una semplificazione documentale: ti viene risparmiato di trascrivere quello che in modo ANALITICO devi comunque fare durante la valutazione dei rischi;
quindi non si deve "cadere dalle nuvole" quando si parla di postazioni VDT, sorveglianza sanitaria videoterminalisti, impianti elettrici, messa a terra,  formazione lavoratori, ecc. ecc.

Ciao, Tom
Avatar utente
japanar
Messaggi: 16
Iscritto il: 16 apr 2006 22:36
Località: ROMA

Concordo pienamente con quanto sopra detto! Puoi tranquillamente usare l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, ma pongo una domanda provocatoria:?

Cose succede se un'ispettore malizioso, prende sotto braccio il datoro di lavoro e chiede di farsi raccortare come ha fatto la valutazione? Quali scenari ha preso in considerazione? Quali conclusioni a tratto? Ad una scena muta potrebbe contestare quell'autocertificazione?

Forse è per questo che ti hanno consigliato (per me giustamente) di redigere comunque il documento di valutazione dei rischi! fermo restando che rientri nella casistica dell'autocertificazione.

Buon Lavoro
Avatar utente
Marzio
Messaggi: 1321
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Tom ha scritto:Nessun Decreto ha finora definito e specificato quali siano le "attività particolarmente rischiose", per le quali è esclusa la possibilità di ricorrere all'autocertificazione.
Esiste la nota 1 dell'allegato I al D.Lgs. 626/94
 
Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
ursamaior.

d'accordo Marzio, ma diciamo che quelli sono casi un pò particolari e neanche molto comuni (opss, proprio oggi devo andare in un'azienda che fabbrica e deposita separatamente esplosivi. Come mi vesto?).
A parer mio, per non voler incorrere in grossi rischi di contestazione (ma la mia è un'enorme forzatura) per individuare le aziende soggette a particolatre fattori di rischio per le quali non ricorrere all'autocertificazione, si può usare la stessa logica del DM 388/03 con i suoi indici di inabilità permanente. In ogni caso è solo un'idea come un'altra...., attendo con ansia il decreto che individua quali sono le aziende escluse dall'autocertificazione (sono solo 10 anni che aspetto)
Rispondi

Torna a “Archivio MMC/Ergonomia/VDT”