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Valori tabellati rumore

Archivio Rischi da agenti fisici: Rumore (D.Lgs. 277/91) e Vibrazioni (D.Lgs. 187/05).
Sezione in cui vengono archiviate tutte le discussioni inerenti il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro (Riservato agli abbonati)
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dfidone
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Iscritto il: 20 ott 2004 09:43
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Dove posso trovare i valori tabellati (da letteratura) di esposizione al rumore, per la mansione di addetto all'idrolavaggio ad alta pressione?

Grazie
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

forse lo so ma non te lo dico.
Scherzo! Puoi guardare (solo guardare, non utilizzare) le linee guida di CNA-LAPAM-Federimpresa, ecc.
vedi, il problema è che lì si parla di addetti lavaggio auto. Tuttavia, anche ammesso che anche il tuo idrolavaggio sia di auto o mezzi ad esse equiparabili, io te ne sconsiglio fortemente l'uso.
Scrivi idrolavaggio a pressione. Già, ma a quale pressione? Oltre al rumore dell'acqua  e del compressore, a seconda della pressione varia il rumore dell'impatto, in particolare quando si tratta di lavare interstizi (che spesso sono le parti più sporche e dunque quelle sulle quali ci si sofferma di più e pertanto che espongono a più rumore). Questo le linee guida non lo specificano e non dicono cosa facessero realmente gli addetti al lavaggio auto sui quali loro hanno fatto la loro valutazione. E poi..... beh, potrei farti duemila altre considerazioni, ma solo per aiutarti a non dare per scontato che davvero un addetto al lavaggio auto, automaticamente, sia esposto a Lex < 80 dB(A) come dichiarano le suddette linee guida
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Nofer
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Caro Dfidone, una volta mi è toccato misurare il Livello sonoro di una macchina idropulitrice per autolavaggi, e ti posso assicurare che faceva più di 80, per la precisione 83.3 stabilizzati . Però, il signore che usava "la lancia" (molti la chiamano così) la usava solo per 2-3 or al giorno, a buon peso. Ti rendi conto che però se acchiappaiamo un grande lavatoio per auto magari c'è il giovanotto che lava anche 7 ore al giorno, e quindi mi supera gli 80. in esposizione
In compenso, poi mi è toccato di misurare una idropulitrice industriale ad ultrapressione e ti posso assicurare che là, all'aperto, superavamo e pure di parecchio i 90 dB(A), e per di più il signore ci stava anche 6 ore; infatti, li ho fatti mettere a turno, in due di loro, 2 ore uno e 2 ore l'altro, e intanto attività di quasi riposo acustico, così ci stavamo entro i 90 di Lep-d. E me ne sono stati grati tutti e due, compreso l'altro, perchè faceva un altro lavoro che non gli piaceva!
Nofer
P.S. questo, per ribadire il noferpensiero sulle banche dati. Uno dei miei capi, di quand'ero piccina, diceva che il suo Prof di statistica all'Univ diceva che c'erano 3 tipi di bugie, per la precisione nell'ordine ci sono le Piccole Bugie, le Grandi bugie e le Statistiche. Ho sempre fatto tesoro di questo insegnamento...
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Mauro
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Cara Nofer,
mi concedi, con quello che hai scritto qui sopra, di disquisire su una questione di principio (esclusivamente di principio) della quale mi sono convinto anni addietro, ma che rilevo che dai colleghi, anche da quelli che maggiormente stimo, come te, viene spesso scansata. Ora, e' molto (moltissimo, forse) probabile che io mi sia lasciato accecare dalle parole, e che la mia interpretazione sia poco coerente, ma all'art. 3 (i famosi principi generali di tutela), lettera h) leggo "limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;". Anche se condivido la scelta tecnica che hai proposto al tuo datore di lavoro con lancia ad alta pressione, pero, mi chiedo se non si contravviene all'art. 3 lettera h).

Esagero?

Buon lavoro
Mauro
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ursamaior
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Per quanto mi riguarda, posso dirti che non hai tutti i torti (ma facendo, come tu stesso hai premesso, un discorso puramente di principio).
Aggiungo che l'art. 49-sexies sulle misure di prevenzione e protezione, inizia dichiarando: "fermo restando quanto previsto all'art. 3...." e pertanto,  benchè allo stesso articolo, comma 1, lett. g) viene indicata una migliore organizzazione del lavoro, indubbiamente quanto indicato all'art. 3 è preminente.
Questo sul principio.

Nella pratica, il rumore a differenza di altre tipologie di rischio (ad es. l'esposizione a cancerogeni) provoca danni in dipendenza della durata dell'esposizione  e della sua intensità.
è indubbio infatti che se avessi un lavoratore esposto a 90 dB(A), con opportune turnazioni con altri 3 lavoratori (supponiamo esposti a valori inferiori a 80 dB(A)), potrei portare il livello di esposizione di ciascuno a circa 81 dB(A).
Ora, effettivamente, avrei reso "esposti" a rumore lavoratori che prima non lo erano, ma avrei anche ridotto il livello di esposizione del più esposto a valori quasi privi di rischio (e portato all'incirca ai medesimi valori gli altri).
Detto fra me e te mi sembra un compromesso onorevole e quasi privo di rischi per tutti.
Inoltre la lettera d dell'art.3 (gerarchicamente superiore alla lettera h) afferma:
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
A me questa soluzione sembra coerente, ma la coerenza è opinabile essendo un concetto astratto
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Stilo
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Mauro ha scritto:  all'art. 3 (i famosi principi generali di tutela), lettera h) leggo "limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;". Anche se condivido la scelta tecnica che hai proposto al tuo datore di lavoro con lancia ad alta pressione, pero, mi chiedo se non si contravviene all'art. 3 lettera h).
A mio avviso no: con la turnazione proposta da Nofer non c'è più nessuno esposto al rischio > 90, cioè al massimo rischio possibile. Infatti, nessuno = 0 = minimo, in coerenza con la lettera h art. 3. Art. 3 che, per inciso, non è sanzionabile.
:smt039
Stilo
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ursamaior
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Non sono molto d'accordo con stilo.
Il problema sollevato da Mauro (col quale insisto nel concordare in punta di principio) riguarda il fatto che si avrebbe un lavoratore esposto ad un rischio al quale prima non era esposto (per il rumore peraltro l'insorgenza del rischio si considera scontata a partire da 80 db(A) o 135 dB(C) e questo conta, non la soglia massima di esposizione) e ciò contravviene a quanto esplicitato nella lett. h) dell'art. 3.
La motivazione per cui a parer mio una cosa del genere è possibile per il rumore, l'ho espressa precedentemente, ma ho specificato che tale soluzione può essere applicata nel caso di specie del rumore.

Se infatti si parla di cancerogeni, non si può ragionare così e Mauro avrebbe completamente ragione.
Infatti per gli agenti cancerogeni la scienza ammette che il vero livello sicuro è il livello "zero", cioè l’assenza di esposizione. Non a caso gli interventi di prevenzione richiesti devono tendere a eliminare il rischio, a prescindere dal livello di esposizione.
Se applicassi la turnazione esporrei qualcuno ad un rischio assolutamente indebito senza averne in realtà  vantaggi poichè non avrei comunque ridotto significativamente il rischio
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mirko
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Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
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Scusate se intervengo ma l'argomento mi interessa.
Solitamente è mcosi che si fa... si spalma il rischio su due tre lavoratori e il problema è risolto.

Quindi la pratica di Nofer la capisco ma capisco molto anche ursamaio e che parlano di principi generali ex art. 3 626/94.

Infondo è proprio cosi solo che, a mio avviso, se dimostro di aver abbattuto, per quanto tecnicamente posibile, il rumore alla fonte e però sempre rumore ho allora credo sia giustificato agire con lo "spalmamento" del rischio (scusate il lessico dislessico che ho questa mattina  :smt048 ).

Ovviamento no per i cancerogeni ma credo che il concetto sia applicabile a molti fattori di rischio.
Vogliamo parlare delle vibrazioni??? qui il solo sistema è lo spalmento molto spesso.

Ciaoo
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Marzio
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
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mirko ha scritto: si spalma il rischio su due tre lavoratori e il problema è risolto.
Ma di che lavoratori si sta discutendo? Attenzione che ci si deve controntare su ciò che è "concretamente attuabile".
Molte volte il lavoratore è insostituibile nella mansione specifica per l'expertise che possiede.

Ciao

Marzio
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Mauro
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
Località: Milano

Forse l'esempio del rumore calza poco, ma prendiamo ad esempio un rischio stocastico, anziche' deterministico, dove il rischio non ha una soglia inferiore (chesso'... rischio biologico, radiazioni ionizzanti, chimico, in alcuni casi). Ebbene, in quei casi, spalmare il rischio su piu' soggetti non e' detto che diminuisca gli effetti negativi su una popolazione. Ho sempre immaginato, o magari mi sono semplicemente dato come giustificazione, che l'art. 3 lett. h) avesse le sue origini in una cosiderazione simile a questa. Pero'... come ripeto... ho dubbi.

Buon lavoro

Mauro
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