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fonometrie e firme

Archivio Rischi da agenti fisici: Rumore (D.Lgs. 277/91) e Vibrazioni (D.Lgs. 187/05).
Sezione in cui vengono archiviate tutte le discussioni inerenti il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro (Riservato agli abbonati)
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manfro
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Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

ciao amici del forum.
Sono abbastanza sicuro del fatto che le relazioni fonometriche per ambienti di lavoro (dalla 277 all'attuale 195) non devono necessariamente essere firmate da tecnico competente in acustica iscritto agli albi regionali.
Basta poter dimostrare di essere tecnici competenti (soprattutto dopo 8 anni di rilievi, relazioni, calcoli e...firme sui documenti)
La firma di tecnico iscritto, mi risulta invece necessaria per rilevazioni acustiche di tutti gli altri generi.
E' ancora vero? ho sempre saputo male? E' cambiato qualcosa?
no perchè un medico "competente" mi ha insinuato un dubbio.
Grazie anticipato e zeppole ed auguri ritardatari al grande MOD.
:smt006 manfro

Grazie per gli auguri manfro ... e grazie anche per le zeppole (che non conoscevo).
Ciao

Mod :smt039
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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mirko
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Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

Ciao Manfro.
Non sbagli.
Il Tecnico competente in acustica è richiesto nella cosi dette "valutazioni di impatto acustico", ma stiamo parlando di ambiente e non di sicurezza sul lavoro.

Il 626 all'art. 49 quinques comma 7, dice chiaramente:

La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8......

Certo è che gran parte delle valutazioni che girano vengono fatte e firmete anche da tecnici competenti in acustica.

Nessun ente di controllo mi ha posto mai il problema.

Ciao
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manfro
Messaggi: 2097
Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

urka Mod non conoscevi le zeppole di San Giuseppe?
il prossimo anno te ne mando una carriola, ho il mio pasticcere di fiducia che ha ricevuto dalle mie papille gustative, dalle mie transaminasi e dai miei tanti chili il Nobel per la goduria!
e grazie anche a mirko.
:smt006 manfro
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maxvannu
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Iscritto il: 17 mar 2006 12:36
Località: Frosinone

Scusate ma vorrei capire bene la differenza tra le 2 cose: a quello che dite una valutazione da rischio rumore può essere firmata anche da un tecnico non iscritto agli albi regionali giusto? Quindi lo stesso vale se devo effettuare una certificazione CE (direttiva macchine), nell'ambito della quale devo valutare il rumore emesso dalla macchina in oggetto.
Allora quando è necessaria la firma di un tecnico competente in acustica iscritto agli albi?

Ringrazio tutti per i chiarimenti che ritengo molto importanti in quanto c'è molta confusione in materia, visto che tra gli stessi "consulenti" in sicurezza sul lavoro circolano diverse teorie.

Saluti
Massimiliano
:smt017
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mirko
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Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

E' come ho detto sopra, ne più ne meno. Quali interpretazioni?
Per il discorso della rumorosià delle macchine CE non so risponderti ma qui di Ing.ri ce ne sono e loro sapranno darti maggiori delucidazioni.
Io in qualità di TdP do per "buono" quello che loro dicono sui valori di rumorosità anche se poi in pratica...... mmmmmmmmmmhhhhhhhhhh....
:smt011
Ciao
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enricosa
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Iscritto il: 02 mar 2006 20:42
Località: treviso

ai sensi della LEGGE 26 ottobre 1995, N. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Art. 2
...
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell’acustica ambientale in modo non occasionale. (Modifica introdotta dalla Legge 9/12/98 n. 425).

quindi:   attività che interessano rapporti con la pubblica amministrazione ==> Tecnico competente in acustica

Attività che interessano "privati" ( sicurezza sul lavoro, cause civili,..) ==> NON obbligatorio tecnico competente in acustica.

..certo che un CTU che accetta una vertenza magari sui requisiti acustici passivi degli edifici e non è tecnico competente ...(esiste, esiste) ..non ci fa spesso una belle figura...

ciao!!

enricosa
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