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Rumore ed obbligo DPI

Archivio Rischi da agenti fisici: Rumore (D.Lgs. 277/91) e Vibrazioni (D.Lgs. 187/05).
Sezione in cui vengono archiviate tutte le discussioni inerenti il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro (Riservato agli abbonati)
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Thomas
Messaggi: 107
Iscritto il: 18 ott 2004 16:28
Località: Bassano del Grappa

Quale onore! Un così vivo apprezzamento da Nofer in questa fase "incazzosa" non può che lusingarmi.
Ciao!
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erx
Messaggi: 835
Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
Località: Ascoli Piceno - Teramo

io non metto in dubbio che per motivi di cautela e sicurezza possiamo consigliare gli otoprotettori per tutte le esposizioni che superino gli 80 dB(A), è stata la mia premessa.
io stesso, quando faccio le valutazioni, consiglio sempre ai miei clienti, per la loro salute e quella dei loro dipendenti, di indossare le cuffie in caso di uso di macchinari rumorosi.

quello che io discuto è l'interpretazione, a mio modo di vedere errata, della legge, che fa discendere l'obbligo di indossare i DPI non dall'esposizione giornaliera ma da quella secca. :smt003

per quanto riguarda la delimitazione delle zone più rumorose, poi, se c'è un reparto in cui LEX8h> 85, esso va delimitato e segnalato, ecc ecc

ho seguito vari convegni in cui parlavano esperti di inail, ispsel, asl, docenti universitari, tutti erano concordi con questa mia tesi; anzi, forse questa mia sicurezza dipende da loro. :smt019


tanti saluti, con affetto, erx :smt039
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

senti, erx tesoro, farei sicuramente prima a dirti "Uh, cavolo, è vero mi sono sbagliata hai ragione tu su tutto"!
Il che è anche vero, sotto molti punti di vista.
Tuttavia, io deduco questa mia certezza impositiva dalla lettura di ciò che in legalese stretto si chiama "combinato disposto", ossia la lettura coordinata e integrata di alcune norme o parti di esse, che sono: l'art. 5 del 626 in primis (che il lavoratore ha l'obbligo in assoluto di tutelarsi), in uno ai pezzi di 49 -N ies che ho copianicollato ieri, il tutto alla luce dell'art. 2087 CC, che testualmente detta: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."

Poi, se vogliamo giustamente ricordare che il livello di rischio e quindi gli obblighi specifici per il DdL che ne discendono è legalmente collegato al LEX 8h ovvero al livello (quello sì istantaneo) di P-peak, ok, hai ragione tu.
Ma se ipotizziamo che il signore che oggi ha un LEX 8H di 79.5  (con quale tolleranza di variabilità peraltro non ci si è detto) -e quindi noi non si fa nulla- un bel giorno fra 5 anni decidesse di far causa per danno biologico al suo capo perchè l'ha fatto lavorare con apparecchiature che hanno un livello sonoro ben oltre il valore limite superiore di azione, secondo te il PM si attacca al Codice Civile, che è fonte primaria, o al D.Lgs. 626 che è gerarchicamente più sotto del Codice???
Io DdL posso anche far tutto per benino secondo le normative tecniche specialistiche, ma ho il dovere assoluto ed incontrovertibile di adottare anche le misure suggerite dalla tecnica. E la tecnica dice che le recchie del prestatore d'opera a 91 dB prendono una bella botta, e quindi quello potrebbe davvero esser diventato sordo per quella mezz'ora al giorno: non dimenticare le ipersuscettibilità individuali, basta che il signore faccia per altri motivi uso di certi antibiotici (e senza visita medica non lo sapremo mai) e l'ipoacusi è estremamente facile che gli venga.
Anche questa, comunque direi, questione di lana caprina (perchè il 195 è una puzza solenne, ridateci il 277!) e sindrome da condominio (perchè a seconda del pezzo di legge che leggiamo abbiamo ragione tutti, alla faccia della certezza del diritto)
Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Blue
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Iscritto il: 20 feb 2008 08:10
Località: Teramo

Supporto in pieno quanto dice Erx.

La mia interpretazione personale della norma coincide in pieno.

Il punto fondamentale su cui riflettere forse e' proprio quello della valutazione dell'esposizione media...

Se il legislatore avesse ragionato come suggerito ad esempio anche da Nofer, nel testo della norma avrebbe dovuto dire che l'esposizione media serve solo per determinare l'obbligatorieta' della sorveglianza sanitaria mentre l'obbligo di utilizzare i DPI e quindi della formazione deve basarsi "solo" sull'esposizione secca...
Non ha alcun senso avere nel testo della norma entrambe le situazioni poiche' l'esposizione secca ovviamente annulla il significato dell'esposizione media... Per cui le citazioni di Nofer interpretate come "esposizione secca", in realta' (secondo me) vanno riferite ai limiti di azione (come dice anche Erx) che a loro volta, per definizione data dalla norma stessa, si riferiscono all'esposizione media nelle 8h.

Altra cosa da non sottovalutare e' quando Erx riferisce dei funzionari di Enti di controllo che la pensino cosi' e che quindi non "pretendono" dalle aziende un "eccesso di scrupolo"...

E' sempre ovvio che la cosa in piu' nel settore della prevenzione fa sempre bene, ma l'interpretazione fedele di una norma credo sia un'altra cosa... poi i DdL (che e' quello che rischia la galera) decide ma la consulenza deve essere un'interpretazione asettica...

Grazie mille... questo forum e' utilissimo !!!

Ciao   :smt039
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Qui c'è qualcuno che scherza e non credo che sia Nofer che, mi pare si sia espressa abbastanza chiaramente.
Riporto l'Art. 49 septies.
(Uso dei dispositivi di protezione individuali)
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49 sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

comincerei dall'incipit del comma 1:
stante l'obbligo di ridurre il rumore al minimo (obbligo esistente sempre e comunque, anche in caso di non superamento del valore inferiore d'azione) mediante misure di prevenzione e protezione che seguano la scaletta indicata dall'art. 49 sexies, qualora non fossero possibili altre tipologie di intervento (insonorizzazione, acquisto di macchine meno rumorose, ecc.), il datore di lavoro consegna ai lavoratori i DPI per l'udito.

A questo punto è necessario intendersi: tutte le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definiscono misure MINIME. Minime vuol dire che quelle che sono lì, belle e segnate, sono tassative ed ineliminabili, ma la loro applicazione non esenta da responsabilità il datore di lavoro qualora questi violi quanto espresso dall'art. 2087 cc che, essendo norma di chiusura, si applica in tutti quei casi in cui le norme non abbiano previsto alcunchè o in quei casi in cui il DdL non abbia adottato la prudenza e diligenza del buon padre di famiglia.
Tutto quanto previsto dalla norma è necessario, ma in alcun caso sufficiente qualora il DdL avesse potuto attivarsi per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore e non l'avesse fatto.

Continuando a leggere l'art. 49-septies, quanto espresso dalle lettere a, b, c e d, sono per l'appunto esclusivamente e puramente condizioni MINIME, cioè:
1) consegna dei DPI al superamento dei valori inferiori di azione e obbligo di uso degli stessi al superamento dei valori superiori
2) scelta dei migliori DPI disponibili in commercio in relazione al rischio esistente
3) verifica della loro efficacia

Queste, come già detto, sono misure MINIME, necessarie, ma non e detto che siano sufficienti.

Se il DdL, dopo aver verificato che non fossero applicabili misure preventive e protettive nell'ordine gerarchico di cui all'art. 49-sexies, fosse arrivato alla conclusione che nel proprio ciclo lavorativo, pur non superandosi Lex=80 db(A), vi fossero fasi lavorative in grado di comportare un rischio acuto ed immediato (con un'esposizione < 80dB(A) mi sento di escludere ragionevolmente, ma non certamente, una concreta possibilità di malattia professionale) come per esempio la perforazione del timpano, egli nell'ottica dell'art. 3 del DLgs 626/94 e dell'art. 2087 cc può tranquillamente mettere a disposizione dei lavoratori dei DPI per l'udito.
Il motivo? Presto detto (almeno uno dei motivi plausibili).

Finora si è parlato di Leq, ma nessuno ha ancora accennato al Lpeak.
Un Leq è facilmente determinabile e rilevabile ed inoltre ha il vantaggio di poter essere rimisurabile e ritrovato, anche ripetendo le misurazioni (con un minimo di margine di variabilità, prolungando a sufficienza le misure).
Così non è per un Lpeak. Se fate 10 misure otterrete 10 valori di Lpeak differenti. Il guaio di un superamento del Lpeak, ma anche del semplice avvicinamento a questo limite, è che può comportare un infortunio, un trauma. Ora, subito, nell'immediato. Non è prevedibile come la malattia professionale.

Se il DdL ha concreti motivi per ritenere che vi possa essere questo rischio (una smerigliarice angolare generalmente non supera 140 dB(C), ma se si rompe il disco della mola, questo può succedere), egli con la diligenza del buon padre di famiglia, può consegnare, per quella singola lavorazione, il DPI e richiedere e pretendere che il lavoratore la usi.
E' la sua valutazione del rischio. E' incontestabile.
I numeretti che leggete nella norma, ripeto, sono criteri minimi. C'è forse qui qualcuno che ha il coraggio di affermare di aver misurato 134 dB(C) e che vuole continuare a sostenere che non può e non deve consegnare i DPI? ma lo sapete che ci vuole per passare da 134 dB(C) a 140 dB(C)? In termini energetici 4 volte tanto, ma concretamente i valori di picco sono talmente tanto aleatori che qualcosa che mi ha già dato 134 dB(C) può tranquillamente far di meglio.
Aggiungo inoltre che anche i 140 dB(C) sono pure tanti, in quanto il trauma acuto può intervenire anche a livelli inferiori.

comunque la questione non è se il DdL possa o non possa consegnare i DPI. Può farlo, la legge non glielo vieta, anzi se un giorno capita un infortunio e il DdL non aveva adottato la diligenza del buon padre di famiglia, lo purgano subito.
E il lavoratore, una volta che il DdL glieli ha consegnati li deve usare (art. 5, comma 2, lett. a). Punto.
Anzi due punti: la questione è semmai se effettivamente vi possa essere un concreto rischio per la salute del lavoratore, per cui possa valere o meno la pena di consegnare i DPI.
Se guardiamo la cosa in termini di Lex, se quelli di cui stiamo discutendo sono i valori, si potrebbe anche evitare. Ma la valutazione non termina ai Lex: ci sono ipersuscettibilità individuali, presenza comtemporanea di vibrazioni, sostanze ototossiche e altre belle cose da considerare. Per cui hai voglia a verificare, a valutare e a trovare motivi per cui possa davvero valere la pena di consegnare i DPI
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Blue ha scritto: Per il quesito di Erx, la norma prevede che se durante la settimana hai valori diversi di esposizione giornaliera, allora devi calcolare e considerare l'esposizione media "settimanale". A quel punto i livelli di azione vanno confrontati con il valore settimanale e non più giornaliero...

Nel mio caso specifico, poiche' il venerdi' si esce un'ora prima rispetto agli altri giorni, il livello di esposizione giornaliero e' venuto diverso rispetto agli altri giorni della settimana. A quel punto abbiamo calcolato l'esposizione settimanale e quindi le azioni da intraprendere sono state considerate in base a questo valore...
Aspetta un attimo. NO, NO, NO  :smt021
La norma non dice questo assolutamente. La norma ti dà facoltà:
Art. 49 quater, comma 2:
Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Tu non hai nessun obbligo di sostituire il valore giornaliero con quello settimanale, hai la possibilità di farlo.
Aggiungo che, qualora tu volessi farlo, devi comunque applicare quanto previsto alla lettera b), per esempio la consegna di DPI.

Mi dispiace non avr letto attentamente prima tutti i post, ma la questione cambia radicalmente.
Tu giornalmente ha il superamento di 80 db(A) (se ho capito bene), ma settimanalmente no.
Ma porca miseria, se comunque intravedi la possibilità di danni per la salute (infatti hai insistito perchè usassero i DPI), ma perchè devi usare il livello settimanale?
Un conto è se tu sei sicuro che i lavoratori non possano riportare danni. Ma se questa certezza non ce l'hai, chi ti prega di usare il criterio meno conservativo? e' contro ogni logica di prudenza e di buon senso
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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