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viaggio casa-lavoro con condotta pericolosa

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steph_79
Messaggi: 36
Iscritto il: 26 giu 2012 10:49

Un nostro lavoratore è solito venire a lavorare in moto tenendo una condotta di guida a dir poco rischiosa (diciamo che tiene i 150 km/h in centro abitato) fino all'ingresso dell'azienda.
Nel caso in cui avesse un incidente ovviamente l'azienda perderebbe un lavoratore per infortunio in itinere con conseguenze sulla polizza inail, ecc ecc.

Alla luce di ciò, l'azienda può prendere dei provvedimenti contro il lavoratore che tiene una condotta contraria alle norme di sicurezza anche se ciò avviene fuori dall'azienda ma comunque in "orario di lavoro"?

Grazie
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givi
Messaggi: 1911
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

Non puoi.
Comunque gli infortuni in itinere non fanno oscillare il premio
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
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Casi
Messaggi: 58
Iscritto il: 10 mar 2014 20:26

Prendere dei provvedimenti non credo proprio.

A me è capitata una cosa simile in passato. O meglio, mi è capitato di avere a che fare con un picco di infortuni in itinere che coinvolgevano lavoratori che raggiungevano in motorino o moto il luogo di lavoro.
Tutto quello che ho potuto fare, stando anche ben attenta a che parole usare, è stato creare un documento a metà tra l'informativa e l'istruzione, per tutto il personale, che tra le altre cose invitasse (almeno in caso di condizioni meteo avverse) a preferire le quattro ruote alle due...
Ma più di questo proprio tempo non si possa fare.

Oggi, invece, ho un altro problema più tosto: lavoratore che, siamo certi, consuma alcoolici in abbondanza (anche prima di iniziare il turno) e non sappiamo come gestire dato che in Lombardia, sull'alcool dipendenza, tutto tace e la stessa ASL non ci ha saputo in alcun modo aiutare. Si accettano suggerimenti (basati, preferibilmente, su esperienze pregresse). So cosa sarebbe corretto fare ma il problema è che, ad oggi, non ci sono gli strumenti pratici per farlo senza beccarsi una denuncia.
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Bohr
Messaggi: 2901
Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

La Suprema Corte in altra sentenza la n. 36272 del 20 settembre 2012 ha sentenziato che una condotta confusionale da parte del lavoratore per effetto dell’ebbrezza alcolica equivale a un comportamento imprudente del lavoratore, per fronteggiare il quale l’obbligo prevenzionistico è posto comunque a carico del datore di lavoro.

Non vedo allora il problema. Gli strumenti tra le altre cose ci sono tutti.

Non sottovaluterei per nulla la faccenda. Preferisco una denuncia del lavoratore che una della Procura.

Per il datore di lavoro scatta la condanna per omicidio colposo nel caso in cui un lavoratore ubriaco si fa male e ha un incidente mortale durante il lavoro. A dirlo è la Cassazione in una recente sentenza la n. 38129 del 2013.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
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weareblind
Messaggi: 3164
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Inseritelo nei carrellisti. Visita medica per idoneità. Inidoneità. Provvedimenti successivi (SERT).
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Casi
Messaggi: 58
Iscritto il: 10 mar 2014 20:26

Anche se lo inserissi nei carrellisti sarei "disarmata" lo stesso. Cosa che lo stesso medico competente mi ha confermato, sostenendo che non può eseguire nessun accertamento.

Cito il suo stesso scritto:

"In particolare l’art. 41, comma 4 del D. Lgs. 81/08 prevede la finalizzazione di alcune tipologie di sorveglianza sanitaria anche alla verifica dell’assenza di “condizioni di alcool dipendenza” con i riflessi del caso sul giudizio di idoneità lavorativa specifica.
Invece l’art.15 della legge n. 125/01 dispone che i controlli alcoli-metrici nei luoghi di lavoro abbiano soltanto la finalità di verificare il rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei lavoratori “a rischio”.  Tali controlli non rappresentano pertanto una forma di sorveglianza sanitaria e non prevedono la formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione.
Le mansioni a rischio sono riportate nell'allegato 1 dell'Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006, “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
Al momento, in carenza della “rivisitazione” di cui all’art. 41, c. 4-bis, per la verifica dell’assenza di “condizioni di alcool dipendenza” non abbiamo un ordinamento sull’iter diagnostico da seguire come quello esistente per gli stupefacenti: tipologia e metodologia degli accertamenti e modalità di gestione dei loro risultati.
Ad oggi Regione Lombardia, contrariamente ad altre Regioni, non ha emesso un proprio protocollo di verifica e considerando come esclusivi riferimenti normativi la Legge 125/01 ed il Provvedimento del 16 marzo 2006, ritiene al momento illegittimo il ricorso ad accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell’assenza di alcol dipendenza e, invece, legittima la verifica in acuto della sola assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche durante il lavoro."


Tutto quello che posso fare, quindi, è un "palloncino" quando mi pare di vederlo alticcio?

:smt030
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Casi
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Iscritto il: 10 mar 2014 20:26

Anche se lo inserissi nei carrellisti sarei "disarmata" lo stesso. Cosa che lo stesso medico competente mi ha confermato, sostenendo che non può eseguire nessun accertamento.

Cito il suo stesso scritto:

"In particolare l’art. 41, comma 4 del D. Lgs. 81/08 prevede la finalizzazione di alcune tipologie di sorveglianza sanitaria anche alla verifica dell’assenza di “condizioni di alcool dipendenza” con i riflessi del caso sul giudizio di idoneità lavorativa specifica.
Invece l’art.15 della legge n. 125/01 dispone che i controlli alcoli-metrici nei luoghi di lavoro abbiano soltanto la finalità di verificare il rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei lavoratori “a rischio”.  Tali controlli non rappresentano pertanto una forma di sorveglianza sanitaria e non prevedono la formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione.
Le mansioni a rischio sono riportate nell'allegato 1 dell'Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006, “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
Al momento, in carenza della “rivisitazione” di cui all’art. 41, c. 4-bis, per la verifica dell’assenza di “condizioni di alcool dipendenza” non abbiamo un ordinamento sull’iter diagnostico da seguire come quello esistente per gli stupefacenti: tipologia e metodologia degli accertamenti e modalità di gestione dei loro risultati.
Ad oggi Regione Lombardia, contrariamente ad altre Regioni, non ha emesso un proprio protocollo di verifica e considerando come esclusivi riferimenti normativi la Legge 125/01 ed il Provvedimento del 16 marzo 2006, ritiene al momento illegittimo il ricorso ad accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell’assenza di alcol dipendenza e, invece, legittima la verifica in acuto della sola assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche durante il lavoro."


Tutto quello che posso fare, quindi, è un "palloncino" quando mi pare di vederlo alticcio?

:smt030
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weareblind
Messaggi: 3164
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Appunto. Se non fosse carrelista la verifica in acuto non puoi farla. Se lo passano a carrellista si, e siccome ci scrivi che è un ciucco di lungo corso, la fai fare è magicamente sarà temporaneamente inidoneo e segnalato al SERT. Poi avrà il suo tempo per ripulirsi, se no la barca lo abbandona.
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Casi
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Iscritto il: 10 mar 2014 20:26

:smt023
Vediamo se riesco a convincerli con il barbatrucco...
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