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approvato Testo Unico sicurezza e salute sul lavoro

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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soluzione
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Iscritto il: 19 gen 2007 22:17
Località: Lombardia

Leggo da un sito e riporto quanto ritengo utile a Tutti i Partecipanti:

APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA ODIERNA LA BOZZA DEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO MESSA A PUNTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DAL MINISTERO DELLA SANITÀ. ORA INIZIA L'ITER PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA.

     Il Consiglio dei Ministri - si legge in un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - si è riunito oggi alle ore 17,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Romano Prodi, Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Letta.
    Il Consiglio, appositamente convocato, ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. Si tratta di un provvedimento che il Governo considera ineludibile e dovuto, anche nell’attuale fase di scioglimento delle Camere, in considerazione dell’incidenza dei tragici eventi legati a infortuni occorsi di recente, della rilevanza sociale della materia (più volte sottolineata anche dal Presidente della Repubblica) e dell’ampia convergenza di consensi registrata fra le forze politiche.
    Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione. Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:

    - l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;

- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);

- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;

- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;

- la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Buonaserata
Alessandro

Ringrazio sentitamente soluzione per aver riportato il comunicato stampa del Governo e, al contempo, segnalo che nelle news di oggi tutti i visitatori trovano anche il video della conferenza stampa stessa
http://www.sicurezzaonline.it/homep/inf ... 080306.htm
Cordiali saluti a tutti

Mod :smt039
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Marzio
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Premetto che non ho letto il testo (che al momento pare introvabile su internet). Probabilmente le maggiori innovazioni saranno presenti nei seguenti titoli:

Titolo VIII: Agenti fisici + Sanzioni Titolo VII - da art. 180 a 220 (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche)

Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 301 - Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrobazioni norme precedenti

Mi chiedo, che fine fa la legislazione degli anni '50? E' abrogata, non lo è, è modificata?

Quello che sorprende è la fretta con la quale è stato approvato nonostante i pareri negativi di Abi, Agci, Ania, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Lega delle cooperative.

Mi pare tuttavia che, sulle sanzioni, ci sia davvero la mano pesante, adottando la stessa logica che è stata alla base della ridefinizione del codice della strada (più sanzioni = meno incidenti). Appesantire le sanzioni senza prevedere premi per le aziende virtuose mi pare, tuttavia, fuori dal tempo.

In questi giorni ho sentito i nostri "rappresentanti" distribuire retorica a secchiate, magari senza conoscere il dettaglio della normativa vigente. Pare quasi che prima del testo unico che sta (forse) per essere emanato, non ci fossero norme sulla sicurezza del lavoro.
Ieri sera in TV, un illustre (molto illustre)rappresentante delle nostre Istituzioni si è sorpreso della contrarietà di (tutte) le associazioni imprenditoriali al decreto, argomentando che l'indignazione per un morto sul lavoro dovrebbe essere almeno pari a quella dello stupro e uccisione che è avvenuta a Roma recentemente. Mettendo sullo stesso piano un'azione colposa ad una dolosa, l'incidente sul lavoro allo stupro, l'imprenditore allo stupratore. Spero che l'autorevole opinione, non sia alla base della "filosofia" ispiratrice del decreto.

Povera Patria (Franco Battiato, 1991)

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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Renato
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Iscritto il: 28 set 2006 12:25

Ho paura a leggerlo.
Ve lo immaginate un testo unico sulla sicurezza nato dal connubio tra dell'onda emotiva dei morti di torino/molfetta e la gara elettorale per le elezioni politiche.  :smt009
" - internet  + cabernet "
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Hanno messo tutto insieme nel pentolone, hanno mescolato bene ed hanno partorito il testo.

Tenete presente che il testo sarà inviato alle commissioni Senato e Camera, poi alle Regioni, rispedito al Governo (quale?), rimandato alle commissioni Senato e Camera, mandato al Consiglio di Stato, rispedito al Governo (quale?), inviato al Presidente della Repubblica per la firma e poi pubblicato sulla GU.

Qualche numero:

- 300 articoli

- 12 titoli

- 50 allegati

TITOLI

Titolo I: Disposizioni generali + Sanzioni Titolo I: da art. 1 a 61

Titolo II: Luoghi di lavoro + Sanzioni Titolo II - da art. 62 a 68

Titolo III: Attrezzature e DPI + Sanzioni Titolo III - da art. 69 a 87

Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili + Sanzioni Titolo IV - da art. 88 a 160 (e qui avranno fatto il pastrocchio di mettere insieme 164, 494 e 222)

Titolo V: Segnaletica + Sanzioni Titolo V - da art. 161 a 166

Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi + Sanzioni Titolo VI - da art. 167 a 171

Titolo VII: Videoterminali + Sanzioni Titolo VII - da art. 172 a 179

Titolo VIII: Agenti fisici + Sanzioni Titolo VII - da art. 180 a 220 (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche)

Titolo IX: sostanze pericolose + Sanzioni Titolo IX - da art. 180 a 265 (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto)

Titolo X: Agenti Biologici + Sanzioni Titolo X - da art. 266 a 286

Titolo XI: Atmosfere esplosive + Sanzioni Titolo XI - da art. 287 a 297

Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 301 - Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrobazioni norme precedenti
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Qua c'è il testo, credo senza gli allegati citati da catanga.
http://www.cittadinolex.kataweb.it/arti ... &numPage=1
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

E' evidente che le cose non vogliono essere fatte seriamente.
Non voglio buttare la croce addosso da subito al cambio di strategia (sto leggendo tuto il testo unico scaricato dal link segnalato da Geppus), ma è possibile che uno degli aspetti più importanti sia rimasto trascurato?
Ancora si continua a parlare di rischio chimico MODERATO senza definire che cosa esso sia!
E' previsto il solito decreto da emanarsi entro 45 gg per definirlo (e qui mi vengono davvero le parolacce, anzi sto cominciando a scaricare l'elenco dei santi da calendario.it: fanno un testo UNICO e cominciano da subito ad aggiungere altri decreti - ammesso che escano), passati i quali il DdL fa di testa sua.
Vergogna, vergogna per tutti: politici, tecnici e consulenti che hanno partecipato alla sua stesura
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Marzio
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 303
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Cavolo...  :smt037
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Questa è pure meglio.
possono fare l'RSPP di default quelli che hanno una laurea in:
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie industriali
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
fisica
ingegneria civile

Classe delle lauree in:
ing. civile e ambientale
ing. dell'informazione
ing. industriale
scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Mod
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Iscritto il: 04 ott 2004 11:29
Località: Treviso

A margine di questa discussione come sempre molto tempestiva (e di questo ringrazio infinitamente tutti) segnalo che nella Gazzetta Ufficiale di ieri e' uscita anche la Comunitaria 2007 che delega il governo ad emanare una serie di decreti legislativi.
Per ulteriori info e/o commenti dovete andare nel thread dedicato presente nella sezione NOVITA' IN TEMPO REALE !!.
Cordiali saluti e buon week-end a tutti.

Mod :smt039
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Marzio ha scritto:TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 303
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Cavolo...  :smt037
OK. CAPITO.
passo.

...e dire che per il 25/02 ho pianto come una fontana per quasi 36 ore consecutive. E che per il 257/06 mi è presa una colica di bile.

stavolta, o vado subito, ma proprio subito, in selftraining autogeno finalizzato al distacco da ciò che è altro da me, oppure corro il rischio di non arrivare a stasera. Ma, ora che ci penso...
...ma morissero loro! Che se lo meritano pure, per inciso.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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