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codici CER: in registro di carico e scarico.

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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skizz
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Iscritto il: 22 gen 2008 15:48

salve a tutti.

Potete spiegarmi se i codici cer " 170508   170504    170302   170904 " vanno messi nei registri di carico e scarico (per il deposito temporaneo)?

Si statta dei codici costruzione e demolizione , asfalto...


inoltre, venendo a sapere che un cantiere non è collegato alla fete fogniaria ma bensi' si avvale della fossa biologica, mi è venuto un dubbio.

I rifiuti della fossa biologica,che vengono regolarmente  caricati da una ditta specializzata, quando la fossa si riempie, devono essere messi nel registro? bisogna dichiararli nel mud?

grazie.
la sicurezza rende, sicuri?
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Meo
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Iscritto il: 07 feb 2005 18:59
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Scusa Skizz, ma già hai seguito il thread denuncia MUD 2008, e quindi dovrebbe essere stato chiaro cosa fare in merito all'applicazione dell'art. 186, o se sei sopra i 10 dipendenti e così via.
Comunque, per un cantiere in particolare ti posso aggiungere che io nei POS che emetto, un paragrafo ( vedi allegato ) lo dedico alla gestione dei rifiuti.
Va de sé che i formulari prodotti vanno gestiti, e quindi deve avvenire il carico e lo scarico sul registro.
Aggiungo per concludere, che la fossa biologica va gestita sempre nello stesso modo, ovvero fai fare analisi e poi assegna il codice CER, che potrebbe essere ad esempio il 200304( Fanghi delle fosse settiche, rifiuti speciali).

Faccio, come sempre, presente ai semplici ospiti che l'allegato, gentilmente riportato qua sotto da Meo, e' visibile solo ai registrati (con dati veri e completi pena la non attivazione) al Forum.
La registrazione e' gratuita.
Colgo l'occasione per ringraziare sentitamente Meo per l'aiuto che ha dato a skizz da poco laureato (e da oggi anche neoabbonato) al quale do il benvenuto nella community.

Mod :smt039
Allegati
Gestione rifiuti in cantiere.doc
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Alma

skizz ha scritto:salve a tutti.

Potete spiegarmi se i codici cer " 170508   170504    170302   170904 " vanno messi nei registri di carico e scarico (per il deposito temporaneo)?

Si statta dei codici costruzione e demolizione , asfalto...


inoltre, venendo a sapere che un cantiere non è collegato alla fete fogniaria ma bensi' si avvale della fossa biologica, mi è venuto un dubbio.

I rifiuti della fossa biologica,che vengono regolarmente  caricati da una ditta specializzata, quando la fossa si riempie, devono essere messi nel registro? bisogna dichiararli nel mud?

grazie.
sì al carico e allo scarico sul registro, di tutti i rifiuti prodotti, entro 10 giorni dalla produzione.

il mud, invece, è relativo solo ai pericolosi.

saluti.
Alma

scusa Meo, una piccola osservazione: io nel tuo documento il Ronchi non lo citerei visto che è defunto da tempo...
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skizz
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Iscritto il: 22 gen 2008 15:48

allora, cerco di spiegarmi meglio.
Parlo al personale, ma mi riferisco ovviamente all'azienda in cui collaboro:
Noi rientriamo nell'articolo 189 comma 3. Ente che produce rifiuto pericoloso.
quindi secondo l'articolo 190, siamo obbligati al registro di carico e scarico.
Però se leggo bene il 190, aggiunge:
i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3 lettere c) d) e g) hanno l'obbligo di tenere un registro...

La mia domanda era riferita a rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, che rientrano nella lettera b) dell'articolo 184 comma 3.
Quindi se non erro, io non ho l'obbligo di mettere tale rifiuto non pericoloso nel registro. o mi sbaglio??

Poi per quanto riguarda i pozzi imhoff, in qule categoria rientrano? cioè, riferimenti alla mano, come faccio a far capire a chi di dovere che deve aggiungere tale rifiuto al registro???


PER ALMA:
il Cer non è solo per i pericolosi!!!!
Infatti, il decreto legislativo 16 gennaio 2008,num 4:
ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, num 152.
interviene sull' articolo 189 con 2 modificazioni
apportate dall'art 2 comma 24 e precisamente:
con la sostituzione del comma 3, che individua i soggetti obbligati alla presentazione del mud
con l'introduzione di un nuovo comma 3 bis che prevede una futura informatizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti....

insomma, c'è la reintroduzione dell'obbligo per i rifiuti non pericolosi di cui all'art 184, comma 3 lettere c), d) e g).

Ora prendo aria.....respiro, e spero di esser stato chiaro.

quindi le mie domande iniziali riimangono:
rifiuti da attivita di demolizione, vanno obbligatoriamente sul registro?
mi spiegate bene le vasceh imhoff??

saluti

PS: grazie al mod per la presentazione ufficiale alla comunità...
spero che da oggi in avanti non prenderò più tirate di orecchie, come ho fatto abbondantemente in passato..
he he he eh!!
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Meo
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Iscritto il: 07 feb 2005 18:59
Località: Ariccia

Per Alma: grazie per l'annotazione, sono problemi del copiaencolla...
Per Skizz, la risposta già l'ho data: le cacche, se il MOD mi consente, vanno nelle vasche imhoff e, fatta l'analisi ( perchè tu sei il produttore e tu assegni il codice) vanno gestite ( e quindi caricate e scaricate) con il CER 200304, altrimenti sai tu quale altro codice assegnargli.
Per il resto ti sei fatto la domanda e già dato la risposta tipo quello di notte in televisione, in quanto la 152 mi sembra che la conosci meglio di me: per me invece quella tipologia di rifiuti da te descritta ( materiali di demolizione ) vanno gestiti come rifiuti e quindi assegnato il codice CER , effettuata la registrazione di carico/scarico, messi a deposito temporaneo, dichiarati sul MUD e varie ed eventuali.
Un saluto
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skizz
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Iscritto il: 22 gen 2008 15:48

Meo ha scritto: Per Skizz, la risposta già l'ho data: le cacche, se il MOD mi consente, vanno nelle vasche imhoff e, fatta l'analisi ( perchè tu sei il produttore e tu assegni il codice) vanno gestite ( e quindi caricate e scaricate) con il CER 200304, altrimenti sai tu quale altro codice assegnargli.
Per il resto ti sei fatto la domanda e già dato la risposta tipo quello di notte in televisione, in quanto la 152 mi sembra che la conosci meglio di me: per me invece quella tipologia di rifiuti da te descritta ( materiali di demolizione ) vanno gestiti come rifiuti e quindi assegnato il codice CER , effettuata la registrazione di carico/scarico, messi a deposito temporaneo, dichiarati sul MUD e varie ed eventuali.
Un saluto
in questi giorni mi sono informato meglio. è quello che sono riuscito a capire e che nessuno riesce a rispondermi come si deve.
Tutti mi dicono di mettere questi rifiuti prodotti da scavo nel registro, ma tutti mi dicono:
che ci costa, lo fai già per altri rifiuti, quindi,fallo anche per questo.

Il problema è che io vorrei sapere cosa mi impone la legge!!!

se sulla segge c'è scritto che i rifiuti NON pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3 lettere c) d) e g) hanno l'obbligo di tenere un registro, siglifica che i rifiuti che fanno parte delle lettere a) b) e) ecc ecc non hanno bisogno del registro!!!

la demolizione rientra nella lettera b) quindi non ci va!!! SECONDO ME!!!

Però ho bisogno che qualcuno mi dai la conferma!!!

La legge va interpretata,ma se la interpreto male, poi il discorso che ne esce fuori con il datore di lavoro non è carino...

Purtroppo non posso sorvolare sulla cosa!!!!
L'azienda è formata da 500 lavoratori, facciamo anche 30 /40/ 50 scavi al giorno, sparsi in 14 sedi operative sul territorio nazionale.
Se per ogni scavo anche solo di un paio di metri devo fare l'analisi e tenere un registro, faccio perdere metà anno lavorativo ad un povero tizio mio collega del ufficio qualità e sicurezza dietro a tutto questo gigantesco iter burocratico!!!!

Grazie.
la sicurezza rende, sicuri?
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