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COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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Pepe
Messaggi: 9
Iscritto il: 14 mar 2006 09:02
Località: Gallarate

buon giorno
per cercare di fare un po' di chiarezza sull'argomento ho scritto nel seguenti indicazioni, ma a seguito un importante clienti mi ha detto che, i suoi avvocati, in contatto diretto con il ministero, (mah) l'hanno informato che a breve usciranno indicazioni con una circolare dove, per costi della sicurezza, si intente non solo quelli specifici dell'interferenza ma quelli generali dell'azienda. caos non so più che linea seguire ... avete suggerimenti?



COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI : come e quanto.

Un tema difficile ma che deve essere affrontato da ogni azienda pubblica e privata.
Nei contratti di appalto o subappalto in caso di interferenza deve essere predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e devono essere indicati i costi della sicurezza.
Se non sono presenti rischi interferenziali gli oneri relativi risulteranno pari a zero.

Le “linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi (20 marzo 08)” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza hanno portato alcuni chiarimenti in merito alla gestione degli appalti e subappalti evidenziando che i costi della sicurezza in caso di appalto (non rientrante nella normativa ex direttiva cantieri Dlgs 494/06 – DPR 222/03) devono essere indicati solo quando sussistono rischi interferenziali. Non sono da valutare i costi ex lege (ossia discendenti direttamente dall'applicazione della legge, costi generali, come quelli di valutazione dei rischi, DPI per il rischio specifico dell'impresa che esegue i lavori, visite mediche, informazione, etc.), ma solo quelli connessi alla specificità del singolo affidamento (DPI e/o opere provvisionali specifiche per i rischi da interferenza o necessari per la cooperazione e il coordinamento o di uso comune, cartellonistica specifica, etc.).

Se non sussistono rischi interferenziali non sarà necessario evidenziare i costi della sicurezza e quindi non dovrà essere predisposto il DUVRI, anche se il committente deve dimostrare di aver valutate il possibile rischio. In altro modo se sarà necessario adottare misure di prevenzione e protezione particolari, come recinzioni, delimitazioni, DPI specifici, formazione specifica addetti, riunioni di coordinamento per la gestione dell’opera, sarà necessario indicare nell’offerta i relativi costi e predisporre la relativa valutazione con indicazione delle misure da adottare. I costi della sicurezza non devono essere mai essere soggetti a ribasso.

A oggi sono pochissime le azienda che si adoperano per valutare i rischi interferenziali e adottano misure effettive per prevenire rischi e pericoli. Ma prima dell’affidamento degli appalti è obbligatorio valutare e capire come gestione la sicurezza.
Il committente dovrà valutare se le attività da affidare in appalto possono comportare rischi all’interno dei luoghi di lavoro, sia in entrata che in uscita. In entrata : sono rischi che gli appaltatori e i fornitori portano con sé negli ambienti di lavoro del committente per via dell’attività da svolgere e delle attrezzature da utilizzare (es. per l’utilizzo di fiamme libere, la caduta dall’alto di materiale, uno scavo, etc.). In uscita; sono i rischi presenti negli ambienti del committente (es. polveri, rumore, prodotti chimici, etc.) per i quali, durante le attività in appalto, i dipendenti delle imprese fornitrici ne subiscono gli effetti negativi sulla salute.

A mero titolo esplicativo, in merito all’esistenza di interferenze, l’Autorità di Vigilanza, ha preso in considerazione i seguenti potenziali rischi interferenti: “derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi” (appalti plurimi che operano congiuntamente nello stesso luogo e nello stesso tempo, per esempio opere edili e idrauliche) – “immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore” (rischi di entrata che l’appaltatore trasmette ai dipendenti del committente) – “esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore” –derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicite del committente (es. lavori sottotensione, lavori in presenza di mezzi circolanti, etc.).

Invece per gli appalti di natura intellettuale e per le forniture di materiali e di attrezzature, o per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, non si deve procedere alla valutazione dei rischi interferenti (determinazione n. 3  marzo 2008 - Autorità di Vigilanza).
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