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Assicurarsi su piattaforme mobili o similari

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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egomar
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Iscritto il: 27 mar 2009 17:36

Ciao Bohr
ti ringrazio molto, sia della velocità che della risposta in sè che mi piace molto (mi fa comodo!).
é però la definizione di piattaforma di lavoro mobile elevabile, data dall'accordo stato regioni ad avermi messo il dubbio: "Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile…………."
Non si può negare che un carrello elevatore commissionatore, risponda a quella definizione.
O no?
Grazie ancora
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

Gli usi previsti sono totalmente differenti ergo la similitudine non regge.

P.S. Ho una novità sull'uso dei DPI di III CAT.

Per curiosità mi sono andato a leggere il manuale e trovo scritto:

Sistema di discesa di emergenza (con tanto di pittogramma di uomo con imbragatura)
Uscita dalla cabina sollevata in caso di emergenza
NOTA
Un sistema di discesa di emergenza è necessario solo se il sedile conducente può essere portato ad un’altezza superiore a 3000 mm.
NOTA
In conformità alle rispettive norme, i componenti singoli (ad es. la fune, le imbracature
di sicurezza) presentano delle limitazioni in termini di carico massimo ammissibile in base alla relativa progettazione. Nelle istruzioni
operative associate a ogni singolo componente sono presenti i limiti superiori di tale carico massimo ammissibile.

Come dire...devi comunque utilizzare l'imbragatura altrimenti in caso di emergenza cosa fai? Hai capito il costruttore :smt002
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
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egomar
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Iscritto il: 27 mar 2009 17:36

Tanto per cominciare, grazie ancora di aver dissipato anche questo ulteriore dubbio.
In merito invece a quanto scrivi circa i DPI di III categoria, scusami ma non mi riesce di leggere tra le righe delle note da te citate, quello che ci hai letto tu....
Se riesci a spiegarti (o più probabile a spiegarmi  :smt022  ) meglio mi fai un grosso piacere, visto che è un tema per me "caldo".
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

Certo.
Non c'è alcun obbligo di impiegare l'imbragatura per lavorare con quella macchina MA in caso di emergenza, secondo il costruttore, dovresti essere dotato di imbragatura e di dispositivo di auto-evacuazione.

Da manuale apprendo che il costruttore ha perfino identificato e definito un punto di aggancio del dispositivo di auto-evacuazione.

Tutto qui  :smt023
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
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egomar
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Iscritto il: 27 mar 2009 17:36

Perfetto, tutto chiaro.
Grazie.
Oltretutto è una informazione che più a pennello di così non poteva cadere....  una nota azienda di mezzi di sollevamento, che fornisce i mezzi al clienti, ha appena proposto una integrazione di formazione proprio sulla discesa in emergenza.
Per cui ora sono preparato
:smt001 .
Ciao
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Lorenzino
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Iscritto il: 21 ott 2004 14:33
Località: Lecco

Mah io non vorrei rimescolare le carte:
per egomar: hai interrotto la definizione di piattaforma proprio dove avrebbe potuto darti la differenza fra le due tipologie ovvero ..... poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, nella quale svolgono mansioni dalla piattaforma......
Va da se che i carrelli con cabina elevabile se utilizzati anche per fare dei lavori ( es. cambio lampade, affissione di cartelli o manifesti di offerte prodotti nei supermercati e simili) diventano delle PLE con tutti gli annessi e connessi.

La norma di riferimento dei carrelli con posto di guida elevabile EN 1726-2 (h>3000 mm) prevede un comando per l'abbassamento della piattaforma in caso di emergenza o assenza di energia ( simile allo scarico valvola delle PLE es.a pantografo, a colonna).
Il discorso autoevacuazione EN 341 classe C, è previsto solo laddove la piattaforma diventa fissa nella posizione elevata e superiore ai 3000 mm, anzi cita ad esempio addirittura la scala a corde.

La differenza fra le due ipotesi? Boh, suppongo che per qualche oscuro motivo produttivo la cabina venga appunto fissata in posizione elevata oppure si preveda un guasto che non si possa utilizzare il comando detto prima ( ma mi sembra strano).

Nulla dice poi la norma EN 1726-2 sui DPI o punti di ancoraggio, come del resto anche le vecchie EN 280 sulle PLE.
Senza contare che essendoci rischio di caduta da oltre 3 m, questa parte di macchina rientra nell'allegato IV della direttiva macchine.
:smt039
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
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egomar
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Iscritto il: 27 mar 2009 17:36

Buongiorno Lorenzino
grazie del tuo parere, che in effetti scombina parecchio le carte....è in contrapposizione a quello di Bohr!
Quindi per te i carrelli elevatori commissionatori sono da intendersi al pari di PLE :smt013 .
Mi piaceva di più l'interpretazione di Bohr.
Ciao
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egomar
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Iscritto il: 27 mar 2009 17:36

Di nuovo ciao.
Allego un chiarimento in merito ai commissionatori, pubblicato dalla rivista Ambiente e Sicurezza (non so se sia possibile citarla, non lo fosse mi scuso).
Vista l'autorevolezza della fonte, almeno per me lo è (autorevole), tendo a considerare il parere più che attendibile.
Chi scrive concorda con quanto diceva Bohr poco sopra.
Ciao
Allegati
Formazione commissionatori.pdf
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

egomar ha scritto:Buongiorno Lorenzino
grazie del tuo parere, che in effetti scombina parecchio le carte....è in contrapposizione a quello di Bohr!
Quindi per te i carrelli elevatori commissionatori sono da intendersi al pari di PLE :smt013 .
Mi piaceva di più l'interpretazione di Bohr.
Ciao
Non credo proprio che Lorenzino abbia scombinato le carte.
Lui sostiene che qualora la piattaforma elevabile del commissionatore fosse utilizzata per svolgere lavori (es. cambio lampade, affissione di cartelli o manifesti di offerte prodotti nei supermercati e simili), diventerebbe una PLE.
Io concordo (a margine - e mica tanto - si tratterebbe di verificare se un simile uso sia ritenuto conforme sulle basi delle indicazioni del costruttore).
Se invece la piattaforma elevabile del commissionatore è unicamente funzionale alla movimentazione del carico, resta un commissionatore (e questo è quello che generalmente succede).

P.S.
Personalmente, su questi argomenti, considero Lorenzino più attendibile di una rivista.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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egomar
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Iscritto il: 27 mar 2009 17:36

Concludendo, se il commissionatore viene utilizzato per fare ciò per cui è stato progettato, non rientra tra le attrezzature individuate dall'accordo stato regioni.
La circolare 21 del 2013, del ministero del lavoro, recita:
"Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell’Allegato A, dell’accordo in argomento e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa."
Di conseguenza la formazione prevista per tali attrezzature (nel loro uso "canonico") dovrebbe essere quella prevista dall'Art. 73 comma 1-4 e non quindi quella prevista dall'accordo stato-regioni.

Relativamente alla mansione che viene svolta in quota sul commissionatore, poichè nel caso del mio cliente, il magazziniere non si limita a prelevare e depositare bancali, ma anche a depositare e prelevare singole scatole manualmente, mi resta a questo punto da capire, se la macchina è "omologata" anche per questa operazione.

Mi sembra di aver fatto un sunto del contributo di tutti....in effetti ognuno diceva una cosa giusta.
Grazie
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