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Assicurarsi su piattaforme mobili o similari

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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ursamaior
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Ok Lorenzino, grazie.
A me anche la nuova introduzione, pur con quel "fino", mi pare che non abbia cambiato il concetto che dalla piattaforma non si possa sbarcare (se si segue la EN 280 come norma per il costruttore).
L'ancoraggio, a mio parere, serve in aggiunta al parapetto per eventuali usi scorretti ragionevolmente prevedibili che una persona, pur formata, come ovviamente richiede la norma, può porre in essere, nonché condizioni particolari come urti che possano sbalzare il lavoratore oltre.

Tu invece che dici (e dilla tutta, sei stato troppo sibillino per i miei gusti)?
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Lorenzino
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Sibillo perchè il discorso è veramente ampio e parte dalla conoscenza delle norme sia per PLE che degli anticaduta, tira in ballo il D.Lgs 475/92, l'allegato I direttiva macchine, gli articoli dell'81 sui DPI e dulcis in fundo una pubblicazione INAIL che ha provato i dissipatori o assorbitori a valori diversi delle norme tecniche, con risultati preoccupanti in certi casi.
Me ne sono occupato, a fondo e approfonditamente scoprendo diverse mie lacune condivise però dalla totalità dei partecipanti, circa due anni fa per la redazione di linee guida.

Una sempre dalla EN280:
1.2...... Non copre i pericoli derivanti da:
           e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma di lavoro a differenti livelli.


Ovvero non considera l'uscita dalla piattaforma ne per volontà (sbarco) ne per incidente ( effetto catapulta da te citato).

Un'altra dall'Allegato II del 475
3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto
Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

- alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al "tirante d'aria" minimo necessario al di sotto dell'utilizzatore;


Se vai a leggere le istruzioni del dissipatore tutte ti indicano il punto di ancoraggio a valore 15kN e che devi garantire l'altezza di caduta libera ( tirante d'aria).

E altre .....

Già da queste due cominci a capire che la valutazione del rischio ha bisogno di rivisitazione.

regalo anche una perla, che condivido nel senso, pur se riferita alle scale di accesso al macchinario, ma che si può ben applicare anche alle PLE:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2006 di non pubblicare il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5062] (Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/733/CE)
(5) Specificamente, la soluzione tecnica descritta nella norma EN ISO 14122-4:2004 — dispositivo per arrestare la caduta — non impedisce una caduta da una scala fissa. Essa limita solo le conseguenze di una caduta e richiede l’azione intenzionale dell’operatore per attivare il dispositivo di protezione individuale (DPI).
(6) I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti. Innanzitutto, impongono vincoli all’operatore. Gli operatori, soprattutto quelli che eseguono frequenti operazioni di manutenzione, possono non munirsi di DPI prima di usare una scala fissa. Essi danno poi luogo a rischi secondari se l’operatore cade e colpisce parti fisse della macchina o dell’impianto, se non c’è spazio sufficiente sotto l’operatore. È necessario inoltre che tale spazio sgombro sia più ampio di quello chiuso richiesto da una cabina. In terzo luogo, essi rappresentano un vincolo organizzativo per le imprese (gestione di DPI, esigenze di compatibilità tra DPI e sistema d’ancoraggio). Tali vincoli possono dar luogo a disfunzioni e queste a infortuni.


:smt039
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ursamaior
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Ok, grazie Lorenzino.
Non conoscevo la storia nel dettaglio, ma per grandi linee mi era nota e sul divieto di fatto di uso del dissipatore mi pare non ci siano dubbi.

Quindi qual è il tuo parere definitivo sulla questione relativa all'ancoraggio mediante cintura di posizionamento?
Nelle situazioni mostrate da Bohr nel suo fumettone, ancori i lavoratori o non li ancori?
Grazie
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Bohr
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ursamaior ha scritto:Nelle situazioni mostrate da Bohr nel suo fumettone, ancori i lavoratori o non li ancori? Grazie
Anche se hai scritto a Lorenzo, dico solo questo: nel fare il fumettone, Bohr aveva in mente i propri collaboratori che a 30 metri devono imbragare un qualcosa. Gli imbraghi pesano circa 1000 Kg (4x250Kg) lunghi 15 m e sono sorretti da un mezzo di sollevamento. Nell'indirizzare tali imbraghi sul punto di aggancio al golfare gli operatori devono rimanere poggiati al parapetto e le oscillazioni della piattaforma sono in taluni casi non solo inevitabili ma necessarie (necessità dettata dal dovere spostare il cestello afferrando con le mani l'imbraco) per spostare l'insieme catena+gancio.

In definitiva...se non sono vincolati al cestello...i collaboratori di Bohr volerebbero via.

P.S. In tutta onestà apprendo solo oggi dell'obbligatorietà di togliere il dissipatore. Duretta da applicare.
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Bohr
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Allego un upload del fumettone...

Faccio lo sborone  :smt003
Allegati
SPORGENTE O NON SPORGENTE CON FUNI.pdf
Con mezzo di sollevamento
(268.85 KiB) Scaricato 99 volte
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Bohr
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Sorry...upgrade!
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Lorenzino
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Premesso che non sono il verbo.

Visto le modalità di lavoro degli operatori/lavoratori in piattaforma che spontaneamente, per eseguire lavori "un po' più in là", tendono ad esporsi oltre il bordo del parapetto, io invito, non obbligo non essendo ddl, a indossare sempre il DPI anticaduta formato da imbracatura ( più comoda e meno "fastidiosa" della cintura prevista dall'allegato VI) con un cordino regolabile ( correttamente regolato ).
La regolazione che varia anche rispetto al punto di ancoraggio, per esperienza più basso è meglio è,

L'esempio di Bohr ne è la dimostrazione. Anzi in questi casi si dovrebbe sapere che la massima sollecitazione, angolare sul parapetto, prevista dal costruttore dovuta al lavoratore é pari a 20 daN ( 40 daN per 2 o più ) sempre dalla EN280 (5.2.3.4). Se gli operatori di Bohr corrono il rischio di volare via per le sollecitazioni dovute al movimento del braccio, impresso dalla movimentazione della piattaforma per muovere gancio + imbraco, sicuramente vanno oltre le sollecitazioni manuali previste dal costruttore, a meno che quest'ultimo dichiari una sollecitazione maggiore ( 5.2.3.4 - 5.2.3.5), ai fini della stabilità.

Tutto questo per capire che le norme armonizzate garantiscono i RES, ovvero requisiti essenziali, utilizzi diversi o più gravosi impongono scambi di informazione tra utilizzatore/acquirente e costruttore della macchina.

Obbligatorietà di mettere o togliere il dissipatore non esiste, è la valutazione dei rischi, come qualunque DPI, che lo può imporre oppure no,  io ti indico quali rischi ci sono, normativa e norme applicabili, a te valutarli in un senso o nell'altro (ribadisco stiamo parlando per le PLE ).

:smt039
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egomar
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Ciao a tutti
scrivo solo per una riflessione...è un parallelo a cui non avevo mai pensato prima di oggi.
Per quale motivo chi svolge attività di magazziniere, utilizzando carrelli commissionatori (sono quei mezzi dotati di cabina, con parapetto, che sale in quota per consentire di prelevare o depositare carichi in quota dalle/sulle scaffalature..... l'immagine a questo link per capirci
http://www.directindustry.it/prod/rocla ... 64741.html )  non deve usare l'imbracatura, mentre chi opera sulle piattaforme ha questo obbligo.
Le attività sono strettamente assimilabili tutto sommato!!!!
Ovviamente non voglio una risposta...era tanto per condividere.
Buon fine settimana
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egomar
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Ciao  a tutti
mi riaggancio a questa vecchia discussione ed in particolare al mio intervento del punto precedente.
Parlando di carrelli elevatori commissionatori, pertanto mezzi dotati di cabina che sale in quota ad altezze anche di 8-9 metri, in cui l'operatore resta in piedi, quale ritenete sia la formazione CORRETTA secondo l'accordo stato-regioni?
Devono essere equiparati a piattaforme elevatrici o a carrelli elevatori?
....sono un po' entrambe le cose....
Grazie
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Bohr
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Ciao egormar,
rispondo ad entrambi i quesiti:

1. il più vetusto: Valutazione dei rischi. Lo scopo dell’analisi è stabilire quali pericoli potrebbero sorgere dal prodotto o dall’uso del prodotto in particolari ambienti e condizioni d’utilizzo (insomma valuta tu se è il caso).

2. ultimo quesito: I carrelli elevatori rientranti nella normativa Accordo Stato Regioni 22/02/2012, per cui è necessaria una formazione minima di 12 ore sono i carrelli semoventi con conducente a bordo seduto, i carrelli elevatori telescopici e i telescopici rotativi. Tutte le altre tipologie di carrelli, tra cui i carrelli commissionatori (con operatore a bordo in piedi)  e i transpallet  elettrici movimentati da terra, sono attrezzature che richiedendo conoscenze e responsabilità particolari, senza tuttavia richiedere una specifica abilitazione.
In tal caso la formazione per i dipendenti addetti all'uso di suddette attrezzature non sarà normata dall'Accordo Stato Regioni 22/02/2012 n.53 All. VI, ma dal solo art. 73 c.4 D.Lgs.81/08, e sarà erogata nei tempi e nelle modalità decise a discrezione del datore di lavoro.
:smt023
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