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Entro quando devo fare le successive 40 ore di corso?

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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Giovannino60
Messaggi: 16
Iscritto il: 08 nov 2014 13:12

Io ho fatto il corso 120 ore prima del d,lgs 81/2008.
Nel 2009 ho fatto il corso delle 40 ore, quindi ero a posto sino al 2014, mi pare?
Ora le successive 40 ore entro quando devo farle? Entro il 2019?

Grazie
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ursamaior
Messaggi: 4904
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Quando ti pare, l'importante è che non eserciti fino a quel momento.
la scadenza per il nuovo aggiornamento partirà dalla data di frequentazione del corso.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Giovannino60
Messaggi: 16
Iscritto il: 08 nov 2014 13:12

Io ho fatto il corso delle 120 ore prima del d.lgs 81.2008 nel 2009 ho fatto il corso delle 40 ore quindi ero in regola sino al 2014.
Quindi ora dovrò fare il corso entro il 2019 cioè 5 anni dopo al 2014?
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

No. Il corso lo fa quando vuole.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
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Basiliconet
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Iscritto il: 10 ago 2009 17:43
Località: Toscana

ursamaior ha scritto:Quando ti pare, l'importante è che non eserciti fino a quel momento.
la scadenza per il nuovo aggiornamento partirà dalla data di frequentazione del corso.
Mi inserisco nell'argomento per cercare di capire meglio.
Non mi pare infatti che l'affermazione soprariportata corrisponda a quanto previsto dall'all.XIV (come integrato dal D.Lgs.106/09):

"E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
"

Dunque per chi ha conseguito l'attestato prima del 30 aprile 2008 (data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'81/08) i cinque anni entro i quali deve svolgere l'aggiornamento scadevano alla fine di aprile 2013.
Appare del tutto pacifico quindi che il CSE durante questo quinquiennio potesse continuare ad operare in forza dell'attestazione, poiché l'aggiornamento si poteva fare anche attraverso moduli nell'arco del quinquennio e non necessariamente tutto insieme.

Pertanto ritengo che il secondo quinquennio entro il quale svolgere le successive 40 ore di aggiornamento debba intendersi da fine aprile 2013 a fine aprile 2018, prescindendo pertanto dalla data di conseguimento dell'attestato di aggiornamento del primo quinquiennio.

E' evidente d'altro canto che qualora il CSE abbia conseguito l'attestato prima del 2008 e abbia svolto le 40 ore di aggiornamento del primo quinquennio possa esercitare fino al 2018 mentre nel frattempo conseguirà le nuove 40 ore.

Quello che in effetti può ingenerare confusione è il fatto che solo dopo con il D.Lgs.106 è stata introdotta la "modularità" dell'aggiornamento, tuttavia la cadenza quinquennale è rimasta invariata.
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