Una ditta mi consegna il PIMUS poi gli chiedo il progetto del ponteggio firmato da un ingegnere o architetto ai sensi dell'articolo 133/d.lgs 81.2008, poichè il ponteggio dovra discostarsi dal libretto del costruttore, ma la ditta termina il ponteggio e solo dopo mi consegna il progetto dove ci sono delle piccole opere da integrare rispetto a quanto è realizzato.
Questa procedura è corretta oppure c'è il rischio di incorrere in sanzioni nel caso in cui ci sono dei sopralluoghi ASL o Ispettorato?
Grazie
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Progetto ponteggio consegnato solo dopo il montaggio
- Giovannino60
- Messaggi: 16
- Iscritto il: 08 nov 2014 13:12
No l'igegnere ha scritto integrazione di alcuni tubolari e connessioni al muro.
Ma quindi anche se queste opere potrebbero essere integrate se esce nel frattempo ASL o Ispettorato scatta la sanzione?
Ma quindi anche se queste opere potrebbero essere integrate se esce nel frattempo ASL o Ispettorato scatta la sanzione?
- Giovannino60
- Messaggi: 16
- Iscritto il: 08 nov 2014 13:12
In un cantiere di un collega mi ha detto che ha avuto problemi con ASL poiché loro sostengono che il progetto ci deve essere sin dall'origine e non consegnato al termine della costruzione del ponteggio anche se è ancora in allestimento poiché deve essere montato con le prescrizioni strutturali anche a tutela di chi lo sta montando?
- Giovannino60
- Messaggi: 16
- Iscritto il: 08 nov 2014 13:12
Si ma l'ASL ha guardato che il ponteggio era stato montato ma il progetto non era stato consegnato, quindi per loro era un ponteggio montato senza il progetto presente prima del montaggio.
Ma non c'è nessuna circolare in prposito che chiarisce questi aspetti?
Ma non c'è nessuna circolare in prposito che chiarisce questi aspetti?
Per Giovannino60: non servono circolari per capire che il progetto va redatto prima del montaggio del ponteggio, già l'etimologia della parola PROGETTO dovrebbe essere esaustiva!!!
Legga attentamente per favore l'Art. 133 del D. Lgs. 81/2008 che riporto per completezza:
Articolo 133 - Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le
specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali,
costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono
essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Rimango basito dalle sue domande, signor Giovannino60... :smt022
Legga attentamente per favore l'Art. 133 del D. Lgs. 81/2008 che riporto per completezza:
Articolo 133 - Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le
specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali,
costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono
essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Rimango basito dalle sue domande, signor Giovannino60... :smt022
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...