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Direttiva Seveso nuova vs/vecchia

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Terminus
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Premetto che non sono un esperto nella classificazione delle sostanze chimiche.
Sto controllando una vecchia pratica di prevenzione incendi per un piccolo stabilimento con uno stoccaggio di toluene ed altri solventi.
Andando a rivedere il precedente D.Lgs.238/05, non essendo il toluene ricompreso nell'elenco dell'All.1 parte 1 e non essendo classificato come tossico o molto tossico (simbolo T/T+ e da R23 a R28) rientrava nell'elenco della parte 2 solo in quanto infiammabile, con una prima soglia di 5000 tonnellate.

Ora il D.Lgs.105/15 fa riferimento alle classificazioni del nuovo regolamento CLP. Il toluene viene classificato come H225 (infiammabile di cat.2) ma anche come H304 (tossico per apirazione di categoria 1).
La tabella della parte 1 dell'Allegato 1 alla Seveso riporta la voce "Tossicità acuta categoria 1 - tutte le vie di esposizione" con una soglia di 5 tonnellate.

C'è qualcosa che non capisco nel CLP (spero che sia così), oppure effettivamente la prima soglia per il toluene è da prendere pari a 5 tonnellate, in quanto classificato ora come tossico di categoria 1 ?
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SIC1945
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Terminus
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Grazie Sic
Dall'informativa vedo che vengono riportate le categorie Seveso P e non la H e ciò dovrebbe sposarsi con la precedente Seveso II.
Il mio dubbio però rimane ed è legato alla definizione del D.Lgs. 105/15, della "H1- Tossicità acuta: categoria 1 - tutte le vie di esposizione."
Siccome il toluene è classificato in categoria 1 come tossico per aspirazione, dovrebbe rientrare anche qui.
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SIC1945
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No. Sono due cose ben diverse.
La descrizione della "Tossicità acuta" la trovi nell'allegato 1 al CLP al punto 3.1; quella "per aspirazione" (che NON è contemplata dal 105/2015) al punto 3.10.
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Terminus
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Ok,grazie.
Ora è più chiaro: la tossicità acuta riguarda esposizioni per ingestione, contatto o inalazione, mentre non riguarda l'aspirazione diretta della sostanza.
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