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Lavori in appalto, a chi spettano le misure di prevenzione?

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sisco
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Iscritto il: 29 dic 2015 14:46
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Scusate, ho letto i post sugli appalti ma non ho trovato una fattispecie simile alla mia.
Il caso..

L' Azienda A che si occupa di progettazione, vendita e assistenza di macchine industriali appalta in toto i lavori di carpenteria  (saldatura, smerigliatura, montaggi etcc... il tutto su acciaio inox tra l'altro) all'azienda B che li viene a svolgere all'interno dello stabilimento della committente.

In pratica i lavoratori di B ogni mattina vannno dentro il capannone di A a saldare, montare, smerigliare etcc... mentre i lavoratori di A fanno solo il collaudo e l'assistenza.

La questione è questa: a chi spetta l'installazione di un sistema localizzato di aspirazione?
Stando così le cose la questione è semplice secondo me: ci deve provvedere l'azienda A perchè i suoi lavoratori altrimenti sarebbero esposti ai fumi di saldatura prodotti dalle attività di B (trattasi di rischi interferenziali).

Bene...l'azienda A non provvede, non installa niente per vari motivi (economici soprattutto).

Ora succede che l'azienda A compra un altro capannone vicino (che chiameremo 2) dove mette i suoi lavoratori a fare il collaudo e l'assistenza mentre nel capannone 1 tiene solo i lavoratori di B a fare il montaggio e le altre lavorazioni insalubri.
In questo caso io non ho più rischi interferenziali in quanto nessuno di A va più a lavorare nello stesso ambiente di B...
In questo caso a chi spetta l'installazione dell'impianto di aspirazione?
Ad A perchè ha la disponibilità giuridica dei luoghi, ma in effetti non è un rischio che riguarda i suoi lavoratori, o a B che ha i lavoratori esposti al rischio ma non ha la disponibilità giuridica dei luoghi?

Il problema è che vorrei che i lavoratori lavorassero in un ambiente sano ma i datori di lavoro si passano la patata bollente uno con l'altro e intanto sti poveri cristi lavorano in condizioni pietose...

Grazie in anticipo.
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silqua
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Iscritto il: 31 mar 2009 15:26
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le misure di prevenzione e protezione spettano al datore di lavoro.
il ragionamento sui rischi interferenziali per me non sta in piedi...
silqua
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sisco
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Iscritto il: 29 dic 2015 14:46
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Non c'è dubbio che spettino al datore di lavoro... ma a quale? Quello della committente o quello della appaltatrice?
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Casi
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Iscritto il: 10 mar 2014 20:26

L'art.26 mette in capo ad entrambi i datori di lavoro la COOPERAZIONE ai fini della tutela della salute dei lavoratori e al Committente la PROMOZIONE di tale attività, anche attraverso la redazione del DUVRI.
Quindi un "fifty fifty" all'italiana ci starebbe benissimo.

Però... l'aspiratore è una misura di prevenzione e protezione da un rischio SPECIFICO dell'appaltatore che, come tale, non dovrebbe essere contemplato nel DUVRI perchè, come tale l'appaltatore GIA' DI BASE dovrebbe far si che i suoi saldino e smeriglino CON l'aspiratore.
Quindi direi che a dover predisporre il tutto sia l'appaltatore.

Considera che, comunque, c'è una sentenza della cassazione (n.28197 del 9 luglio 2009) che, ancora citando la 626 chiarisce che "qualora per la natura e le caratteristiche dalla attività questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti dell committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore e per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda o revocando l'incarico ed interrompendo il rapporto. La cooperazione, in altri termini, deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre la fascia, spesso molto ampia, dei rischi comuni ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità".

Tra l'altro, mi è capitato di avere in azienda una situazione molto simile.
Appaltatore che sta costruendo qui da noi dei pezzi di carpenteria che serviranno poi per ampliare il nostro capannone. Essendoci "condivisione" dell'area, ed avendo un DDL di lavoro attento ed in grado di fare la voce grossa con l'appaltatore, abbiamo preteso ed ottenuto che l'appaltatore si porti un suo aspiratore ed aspiri localmente i vari punti interessati...
Certo, non possiamo (e non potete nemmeno voi) pretendere che l'appaltatore costruisca a sue spese, in casa nostra, un impianto di aspirazione fisso... Capisci a mmè! Ma che se ne porti uno portatile, questo sì!

Nel mio caso, o se lo porta o quella è la porta. Scusa il gioco di parole.
Ma capisco che quando ci si lega a doppio filo con un fornitore rendendolo "essenziale" (e magari non si abbia tutta questa voglia di spendere) ciò possa non essere così immediato e fattibile (almeno dal punto di vista dell'imprenditore). Dalla vostra poi (se lo scopo è solo quello di paraculare il DDL) c'è pure quella sentenza là sopra...

Ciao!!!
:smt039
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sisco
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Iscritto il: 29 dic 2015 14:46
Località: Padova

Grazie casi, la sentenza è molto interessante, il problema è che non parliamo di un cantiere temporaneo ma di un appalto stabile che dura da anni e che andrà avanti così per un bel po'. Aggiungici poi che lo SPISAL, al di fuori dei cantieri temporanei, vuole che le emissioni dannose siano convogliate all'esterno.

Comunque l'idea di fare fifty fifty per l'installazione di un impianto fisso potrebbe accontentare tutti, ci avevo già pensato ma volevo vedere se c'era qualche riferimento normativo o giurisprudenziale per casi come questi.

Se conti che entrambe le aziende sono mie clienti devo anche fare attenzione a come muovermi e a chi dare ragione...
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