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Regione Campania - emissioni scarsamente rilevanti

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x-alessandra
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Iscritto il: 10 giu 2009 10:06

Salve a tutti,
oggi (2016), qualora un'impresa ricada, per le emissioni in atm, nell'art. 272 c.1, la Regione richiede una comunicazione e il pagamento di un bollettino di circa 15€.

Nello stesso art. 272, c.1 ultimo capoverso, che riporto per inciso:
" L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ..."

Leggo tuttavia, una circolare della stessa Regione, la n. 0102502 del 10/02/2012, in cui la scrivente sottolinea che, non avendo ancora provveduto la stessa, ad emettere il Provvedimento Generale, l'impresa, non ha alcun obbligo di presentare la comunicazione di messa in esercizio o di avvio delle attività.

La mia domanda è, se c'è stato questo provvedimento e quali sono gli estremi normativi.

Non leggo in nessun punto del 152 che se si rientra nell'art. 272 c.1 è obbligatorio alcun atto comunicativo.

Non so se la Regione Campania abbia emesso il provvedimento suddetto.

So che però richiede comunicazione e soldi.

Grazie  buon lavoro a tutti.
Alessandra
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rosasera
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Iscritto il: 13 lug 2012 10:02
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Al momento la Regione Campania non ha emanato alcun atto deliberativo che regolamenti le attività scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/06. Formalmente la comunicazione non è dovuta, come giustamente chiarire la circolare regionale del 2012 da te citata, ma ovviamente é più semplice fare una comunicazione e pagare 15 € piuttosto che dover discutere con alcuni organi competenti in caso di controlli. D'altronde anche alcune asl e comuni della Campania continuano a segnalare fra i documenti da esibire per l'avvio attività anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 o l'adesione alla autorizzazione generale per le attività in deroga ex art. 272 comma 2 o la comunicazione per la attività scarsamente rilevanti ex art. 272 comma 1.
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x-alessandra
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Iscritto il: 10 giu 2009 10:06

Grazie mille Rosasera, quindi se la Regione non ha vociferato, gli utenti pagano i 15 € più la raccomandata, più consulente, senza che vi sia un atto formale che lo imponga? Sembrerebbe un atto forzoso, vicino ad alcune usanze tipiche che tanto ci allontanano da un paese civile... Sono d'accordo con te, tuttavia,  sulla utilità di compiere comunque questa comunicazione, per i motivi che tu hai scritto.
A te è mai capitato di vedere irrogare una sanzione perché l'impresa non aveva questa comunicazione?
Ciao
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Nofer
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x-alessandra ha scritto:Grazie mille Rosasera, quindi se la Regione non ha vociferato, gli utenti pagano i 15 € più la raccomandata, più consulente, senza che vi sia un atto formale che lo imponga? Sembrerebbe un atto forzoso, vicino ad alcune usanze tipiche che tanto ci allontanano da un paese civile... Sono d'accordo con te, tuttavia,  sulla utilità di compiere comunque questa comunicazione, per i motivi che tu hai scritto.
A te è mai capitato di vedere irrogare una sanzione perché l'impresa non aveva questa comunicazione?
Ciao
Magari la risposta della Regione del 2010 era antecedente l'emanazione del d.lgs.128/2010 che ha stravolto l'art. 272 comma 1 in :
272. Impianti e attività in deroga
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. (etc. etc. etc.)
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x-alessandra
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Il mio intervento era relativo all'atto comunicativo di "attività in cui sussistono condizioni di emissioni scarsamente rilevanti" qualora si ricada nel comma 1.
Che non sia necessario l'autorizzazione era già assodato.
Io chiedevo se fosse stato emesso il provvedimento (ultimo comma art. 272) che giustificasse la richiesta da parte della Regione di comunicare alla Regione stessa, la non sussistenza di emissioni rilevanti in quanto rientrante nel comma 1.
E se tale provvedimento fosse successivo al 2012, anno in cui è stata emessa la premessa circolare.

Oggi mi è inoltre capitato che in un comune, al Suap, hanno fermato una pratica SCIA per inizio attività produttiva,  perché non andava bene la suddetta comunicazione (a quanto pare non obbligatoria), ma vogliono la relazione di un tecnico competente che asseveri l'insussistenza di emissioni rilevanti. Con ovvio aggravio di oneri per il povero malcapitato che ha pensato di voler aprire una microscopica attività di produzione.
Insomma per non emettere nulla un cristiano deve pagare tutti sti soldi?
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rosasera
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x-alessandra ha scritto: mi è inoltre capitato che in un comune, al Suap, hanno fermato una pratica SCIA per inizio attività produttiva,  perché non andava bene la suddetta comunicazione (a quanto pare non obbligatoria), ma vogliono la relazione di un tecnico competente che asseveri l'insussistenza di emissioni rilevanti. Con ovvio aggravio di oneri per il povero malcapitato che ha pensato di voler aprire una microscopica attività di produzione.
Insomma per non emettere nulla un cristiano deve pagare tutti sti soldi?
Purtroppo, come ti ho detto, non avendo la Regione Campania normato le attività scarsamente rilevanti, c'è una situazione poco chiara. La norma nazionale non ti obbliga a comunicare la sussistenza delle condizioni dell'articolo 272 comma 1 del d.lgs. 152/06 e smi. Ma in realtà può non bastare l'attestazione del datore di lavoro che effettivamente le emissioni siano scarsamente rilevanti: gli enti competenti possono richiedere che una tale condizione sia attestata da un tecnico competente in materia. A me é capitato qualche volta. Però questo può accadere quando non sia chiaro il quadro emissivo.
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Nofer
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in piena franchezza, a me pare ALLUCINANTE che in due non vi siate resi conto che regione o non regione, delibera o non delibera, tutte le attività produttive di cui in parte I^ dell'allegato IV degli allegati alla parte quinta del d.lgs. 152/06, ossia quelle riferite all'at. 272 comma 1, PER LEGGE DAL 2010 NON SONO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.

eppure, diamine, ho addirittura copiaincollato in rosso cosa dice la Legge Nazionale al merito.

Ma di che comunicazione parlate? non c'è più nulla neppure da comunicare, e da più di un lustro ormai !
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x-alessandra
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Io non ho parlato in alcun intervento di autorizzazione.
La comunicazione di cui ho parlato è quella relativa all'art. 272 c. 1 che ho riportato per inciso nell'intervento iniziale e che riguarda l'inizio delle attività dei gestori rientranti appunto nel comma 1. In tale comma, si precisa che L'Autorità Competente (in questo caso la Regione), mediante un Provvedimento Generale, può richiedere ai gestori la comunicazione di avvio delle attività se sono scarsamente rilevanti.
Tale provvedimento non c'è stato e quindi la mia perplessità è perché in alcune occasioni di confronto con gli organi di vigilanza e presso alcuni comuni, in pratiche tipo Scia, richiedono questa comunicazione o addirittura la relazione tecnica che asseveri che l'impresa rientri nelle attività c.1. pur essendo le attività nascenti (e quindi la documentazione non è riferibile agli anni ante 128)

Una situazione simile è il pagamento  di 50 euro per la comunicazione all'ATO delle immissioni che rientrano nel regolamento Reg. Campania, n. 6/2013 art. 3 comma1, lett.a) ... è chiaramente scritto che se l'acqua reflua è assimilabile alle domestiche perché rientrante in Tab. 1  non devi richiedere autorizzazione. Se invece si rientra nella lettera B) c'è chiaramente scritto che devi inviare una richiesta di assimilazione mediante comunicazione di inizio attività.
In quale angolo di legge c'è scritto che devo inviare l'autocertificazione, se rientro nella lettera a) e pagare dei soldi? Perché sia sul regolamento dell'Ato che sul modello di autocertificazione di assimilabilità non c'è la causale del pagamento?

Sarà una pippa mentale sicuramente, ma non capisco perché devo pagare per inviare una autocertificazione quando nella legge non c'è scritto che è necessario. Nemmeno al comma 11 dell'art. 124 si potrebbe far ricorso visto che in tale comma, le spese per sopralluoghi e rilievi sono nel caso di autorizzazione allo scarico....
Ora è meno allucinante?...
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Nofer
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no, lo è di più.

Ripeto: se fino al 2010 le attività ex IAPS (che dovevano prima solo comunicare di esistere al loro comune) potevano godere delle EVENTUALI normazioni regionali da emanarsi a cura delle regioni, dal 26 agosto 2010 l'art. 272 1° comma con il d.lgs. 128/2010 dice quanto ho già riportato sotto, in  grassetto e pure in rosso.

IN BUONA SOSTANZA, LE ATTIVITA' "EX IAPS" E COME RICOMPRESE IN PARTE 1 DI ALL. IV NON SONO DEL TUTTO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, E QUINDI NON DEVONO NEMMENO COMUNICARE NIENTE A NESSUNO.

sono attività liberamente esercitabili.

ma leggi? e quando leggi capisci ? come te lo devo scrivere?

non c'è NIENTE da pagare a nessuno nè NIENTE da dire e nemmeno NIENTE da chiedere.

Nell'art. 272 comma 1 si dice esattamente questo.
ma com'è possibile che tu in 2 mesi non ti renda conto che fino al 26 agosto 2010 quell'articolo diceva:  
272. Impianti e attività in deroga
1. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.
mentre dal 27 agosto ad oggi adesso dice
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.
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Nofer
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x-alessandra ha scritto: Una situazione simile è il pagamento  di 50 euro per la comunicazione all'ATO delle immissioni che rientrano nel regolamento Reg. Campania, n. 6/2013 art. 3 comma1, lett.a)

1) ... è chiaramente scritto che se l'acqua reflua è assimilabile alle domestiche perché rientrante in Tab. 1  non devi richiedere autorizzazione. Se invece si rientra nella lettera B) c'è chiaramente scritto che devi inviare una richiesta di assimilazione mediante comunicazione di inizio attività.

2) In quale angolo di legge c'è scritto che devo inviare l'autocertificazione, se rientro nella lettera a) e pagare dei soldi? Perché sia sul regolamento dell'Ato che sul modello di autocertificazione di assimilabilità non c'è la causale del pagamento?

3) Sarà una pippa mentale sicuramente, ma non capisco perché devo pagare per inviare una autocertificazione quando nella legge non c'è scritto che è necessario. Nemmeno al comma 11 dell'art. 124 si potrebbe far ricorso visto che in tale comma, le spese per sopralluoghi e rilievi sono nel caso di autorizzazione allo scarico....
Ora è meno allucinante?...
Si chiamano oneri istruttori. E sono previsti dal regolamento di attuazione di ciasaun ATO. E sono anche modulati in funzione che si sia uno scarico domestico o ad esso assimilato MA comunque non domestico (appunto, 50 € anzichè i  33 € del domestico vero)
1) non è che chi ricade in Tab. A non deve chiedere autorizzazione: è che essa è concessa comunque ex art. 124 c.3 di d.lgs. 152: sono fatti giuridicamente assai diversi.
2) perchè è l'art. 124 a dire che comunque devi chiedere l'autorizzazione, anche se come tab. A non ti può essere negata, ed è sempre l'art. 124 che ricorda come ogni regione si regola economicamente come più accidenti le pare.
3) la legge, nel senso di d.lgs. 152/06, non dice che è necessario: appunto dice che le regioni si regolano come a loro pare più opportuno. Se il regolamento dell'ato dice "si paga 50", vuol dire che si paga 50.

E questo accade perchè "Rigore è quando arbitro fischia". (cit. V. Boskov)
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