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Denuncia di terra

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weareblind
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Domanda: devo denunciare l'impianto di terra o impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, per una centrale elettrica?

Decreto Presidente Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Art. 1. - Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
La centrale è evidentemente un luogo di lavoro.
Art. 9. - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonchè i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1959
Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il DPR 462/2001 ha abrogato le parti del DM 12/9/1959 relative alle verifiche di terra per tutti i luoghi di lavoro, ma non gli articoli 11 e 12, che dicono quanto segue.

TITOLO III - Funi e catene degli apparecchi di sollevamento e di trazione, organi di trazione e di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati, impianti di messa a terra nelle officine o cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici

Art. 11.
Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da essi scelto, le seguenti verifiche:
[...]
d) verifica degli impianti di terra prima della messa in servizio, ovvero, per gli impianti di messa a terra già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la prima verifica periodica. Le verifiche predette devono essere effettuate con le modalità e nei termini fissati dall'art. 3 del presente decreto;
e) verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, ovvero a due anni nei casi di terra artificiale, degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica.

Art. 12.
I verbali delle verifiche di cui al precedente articolo devono essere redatti su libretti o fogli conformi ai sottoelencati modelli allegati al presente decreto:
[...]
per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al precedente articolo lettera d), sui fogli conformi al modello B;
per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al precedente articolo lettera e), sui fogli conformi al modello O.

Quindi SIA la prima verifica per omologazione SIA la verifica periodica quinquennale (modello O) possiamo farcela in casa.
Fin qui, ok. Però le due domande sono diverse, ovvero:
1) una centrale deve comunque denunciare all'INAIL, oggi tramite portale CIVA, il suo impianto di terra?
2) una centrale deve comunque denunciare all'INAIL, oggi tramite portale CIVA, l'esistenza di impianti elettrici inseriti in zone classificate come con pericolo di esplosione?

Relativamente alla domanda 1), sempre il DM 12/9/1959 riportava:
Art. 3.
I datori di lavoro, esclusi quelli contemplati dall'art. 11 lettera e) del presente decreto, devono denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio gli impianti di messa a terra [...] che saranno posti in esercizio successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro 30 giorni dalla data della loro messa in servizio.

Quindi eravamo esentati ANCHE dalla denuncia. L'articolo 3 però è abrogato dal DPR 462/2001, come sopra evidenziato, e quindi è saltata la esenzione dalla denuncia. Cioè, in effetti, se la realizzazione della terra della centrale è successiva al gennaio 2001 la denuncia va fatta.
Parimenti sono abrogati sia gli articoli del DPR 547/1955, sia gli articoli del DM 12/9/1959 relativi agli impianti con pericolo di esplosione. E quindi, per essi, devo riferirmi al solo (nuovamente) DPR 462/2001, articolo 5.

Art. 5. - Messa in esercizio e omologazione.
[...]
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

In prima battuta quindi mi pare che le due denunce (di terra e di impianti in luogo con pericolo di esplosione) andrebbero entrambe fatte.

Però salta fuori (ma non riesco a trovarlo da nessuna parte) il:
Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti
DPR 462/01 - Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra
Esclusioni
4.5 Aziende produttrici e distributrici di energia elettrica
Non sono soggetti ad obbligo di denuncia gli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica di cui all’art.11 lettera e) del DM 12/9/59. Al riguardo si fa presente che tale esclusione è stata ribadita dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 15/VI/0018639 del 2/11/2009 (nota ISPESL n. 6262 del 12/11/2009).
L’esclusione si riferisce solamente agli impianti di terra relativi alle officine e cabine elettriche. La verifica degli impianti di terra inerenti la gestione amministrativa e commerciale delle aziende produttrici o distributrici di energia elettrica e quella degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche rientrano invece negli obblighi scaturenti dal DPR 462/01.

Non riesco a trovare questa nota del Ministero, ma è citata ovunque, anche dall'INAIL.
E quindi rettifico, la denuncia di terra non si fa.

Ma la denuncia degli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, invece?
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